HOME

/

PMI

/

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

/

RIVALUTAZIONE ATTIVITÀ IMMATERIALI: LE NOVITÀ DEL QUADRO RQ

Rivalutazione attività immateriali: le novità del QUADRO RQ

Nel QUADRO RQ-Sezione XXIV le novità dalla legge di Bilancio 2022 per la rivalutazione di marchi e brevetti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Recentemente sono stati approvati dalla Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dei dichiarativi 2022.

In particolare, con riferimento ai Modelli Redditi PF 2022, il QUADRO RQ reca novità sulla rivalutazione delle attività immateriali.

SCARICA QUI MODELLI E ISTRUZIONI

Come sinteticamente indicato anche nelle istruzioni al modello, nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXIV per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva.

Ti consigliamo: il Pacchetto Valutazione d'azienda e Affrancamento con all'interno anche i fac simile per la redazione della perizia e il tool per la valutazione.

Rivalutazione delle attività immateriali: le novità dei Modello Redditi 2022

Nella sezione XXIV del QUADRO RQ vanno indicate le rivalutazioni delle attività immateriale

L’art. 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.

Il maggior valore, attribuito ai beni in sede di rivalutazione nella dichiarazione Redditi 2021, è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, qualora sia stata versata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili (comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020). 

A decorrere dal predetto esercizio, la deduzione del maggior valore imputato alle attività immateriali le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/50 di detto importo (commi 8-ter e 8-quater dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, introdotti dall’art. 1, comma 622, legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

In deroga a tale disposizione, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al netto dell’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020. 

Nel rigo RQ100 va indicato: 

  • in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali; 
  • in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata complessivamente sull’ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali, applicando le aliquote del 12%, del 14%, del 16% agli importi compresi negli scaglioni previsti all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, e cioè con aliquota: 
    • del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro; 
    • del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 
    • del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro;
  • in colonna 3 va indicata l’imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 110 del decreto-legge n. 104 del 2020; 
  • in colonna 4, la differenza tra la colonna 2 e la colonna 3, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta. Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l’apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima, da indicare in colonna 5, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

Ti consigliamo:

Potrebbe interessarti l'ebook 

Tag: RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI 2024 · 28/10/2024 Rivalutazione di partecipazione e terreni: stabilizzata dal DDL di Bilancio 2025

Vediamo le anticipazioni nella Legge di bilancio 2025 su rivalutazione partecipazioni e terreni

Rivalutazione di partecipazione e terreni: stabilizzata dal DDL di Bilancio 2025

Vediamo le anticipazioni nella Legge di bilancio 2025 su rivalutazione partecipazioni e terreni

Rivalutazione quote e terreni 2024: termine prorogato al 30.11

La conversione del DL Omnibus conferma più tempo per rideterminazione valori di acquisto di terreni e partecipazioni 2024. Tutte le regole

Rivalutazione partecipazione: chiarimenti ADE sul costo fiscale

La rivalutazione effettuata da società in semplificata con versamento dell'imposta sostitutiva, comporta un aumento del costo fiscale della partecipazione: risposta ADE

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.