Con Risoluzione n 2 del 1 febbraio 2022 il MEF specifica che le regioni dovranno adeguare le addizionali regionali all'IRPEF entro il 31 marzo 2022.
Ricordiamo che la Legge di bilancio per l’anno 2022 all’art. 1, commi 5 e 6 reca alcune disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1 del TUIR effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
In particolare, l’art. 11, comma 1, del TUIR, nella sua nuova versione, stabilisce che l’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
d) oltre 50.000 euro.
Di conseguenza, le Regioni dovranno entro il 31 marzo 2022 adeguare gli scaglioni dell’addizionale regionale all’Irpef ai nuovi scaglioni dell’Irpef nazionale.
Il MEF specifica che dal momento che l'addizionale regionale, come dispone l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, “è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”, la nuova articolazione degli scaglioni IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
Il legislatore ha dettato un principio di carattere generale, in base al quale “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”.
In tale cornice si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”.
Pertanto le Regioni e le Province autonome dovranno adeguare la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 attraverso un’apposita legge da pubblicare sempre entro il 31.03 nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.
Si prevede, poi, che entro il 13 maggio 2022 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it
Invece, le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale in esame non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo, nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo, fiscale entro il termine del 13 maggio 2022.