Prende il via dal 17 febbraio l'operatività delle novità introdotte con il Decreto Sostegni ter in merito alle cessioni dei crediti per i bonus edilizi.
Ossia, terminata la fase transitoria prevista, da oggi arriva il blocco delle cessioni successive alla prima.
Ricordiamo infatti che l'agenzia delle entrate in data 4 febbraio ha emanato il Provvedimento n 37381 con il quale si prorogava:
- dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 il termine precedentemente al quale andavano inviate le comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022,
- dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.
Cessione unica: stop dal 17 febbraio alle cessioni multiple
L’articolo 28, comma 1 del Sostegni ter in vigore dal 27 gennaio 2022, modificando l’articolo 121 del Decreto, dispone che nel caso di opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, il credito può essere ceduto dai medesimi ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione.
Vengono quindi inibite le cessioni multiple previste in precedenza. Il Governo sta lavorando in questi giorni per prevederle nuovamente con dei correttivi.
Attualmente, anche nel caso di opzione per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti, non è consentito effettuare una successiva cessione.
Allo stesso modo i crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, di cui all’articolo 122 del Decreto, possono essere ceduti senza facoltà di successiva cessione.
L’articolo 28, comma 2, prevede anche che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti.
Cessione del credito e sconto in fattura: il nuovo modello
Si evidenzia inoltre la disponibilità del nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche (scarica qui il Provvedimento di approvazione del modello) che i contribuenti possono utilizzare dal 4 febbraio per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.
In particolare, dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Infine, l'agenzia ha specificato che, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, con il provvedimento viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.