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COMUNICAZIONE PREVENTIVA LAVORO OCCASIONALE: ESCLUSE LE PRESTAZIONI INTELLETTUALI

Comunicazione preventiva lavoro occasionale: escluse le prestazioni intellettuali

Le prestazioni professionali intellettuali e le prestazioni d’opera intellettuali non sono soggette alla comunicazione preventiva obbligatoria per il lavoro autonomo occasionale

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Con la conversione del DL 146/2021, il cosiddetto Decreto Fisco e Lavoro, il Legislatore ha previsto che le prestazioni di lavoro autonomo occasionale debbano essere soggette ad obbligo di comunicazione preventiva da trasmettere all’INL, acronimo di Ispettorato Nazionale del Lavoro (per un approfondimento sull’argomento si veda l’articolo Lavoro autonomo occasionale: nuovi obblighi dopo la conversione del Decreto Fisco Lavoro).

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L’obiettivo della norma è dichiaratamente quello di contrastare i fenomeni di utilizzo dello strumento per mascherare rapporti di effettiva subordinazione e, nel suo tenore letterale, si riferiva genericamente alle “attività dei lavoratori autonomi occasionali”: in ragione di questo fatto nella prima interpretazione si è assunto che tutte le prestazioni rientranti nel contesto del lavoro autonomo occasionale dovessero essere assoggettate all’obbligo di trasmissione preventiva della comunicazione.

Tuttavia con la risposta alla domanda numero 5 pubblicata sulla nota numero 109 del 27 gennaio 2022, l’INL fa una importante precisazione: “le prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione sono tra l’altro quelle riconducibili alla disciplina contenuta negli articoli 2229 e successivi del Codice civile. In ragione della ratio della norma volta a contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e della sua collocazione all’interno della disciplina sul provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, si ritiene che siano comunque escluse dall’obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi”.

AGGIORNAMENTO 2.3.2022

Ulteriori esempi  in tema di prestazioni intellettuali sono stati forniti con la nota dell'ispettorato n. 393 del 1 .3.2022. leggi Comunicazione lavoro occasionale regole e faq aggiornate

L'interpretazione dell'Ispettorato

Con altre parole l’INL, nello stabilire il perimetro dell’obbligo comunicazionale, al di là della generica definizione utilizzata dal Legislatore, basandosi sulla ratio della norma, e specialmente in considerazione del fatto che l’adempimento è inserito nel contesto di misure a tutela della salute e della sicurezza del lavoro, fa una distinzione non secondaria tra:

  • prestazioni di una opera o di un servizio genericamente considerati, ex articolo 2222 del Codice civile;
  • prestazioni professionali intellettuali, ex articolo 2229 del Codice civile;
  • prestazioni d’opera intellettuali, ex articolo 2230 del Codice civile.

Secondo l’interpretazione dell’INL, sono soggette ad obbligo di  comunicazioni preventiva solo le prestazioni d’opera o di servizi che non hanno carattere intellettuale, quelle più strettamente legate all’ambito della prestazione lavorativa e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Il tenore stesso della risposta fornita chiarisce come il perimetro di esclusione dei lavoratori autonomi occasionali intellettuali sia da considerarsi in senso non restrittivo, non strettamente legato alle professioni propriamente dette.

La precisazione fornita, con conseguente esclusione delle prestazioni occasionali intellettuali, fa assumere alla norma un tenore diverso, più finalizzato all’obiettivo che si propone di perseguire e probabilmente anche più condivisibile.


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