Pubblicata ieri sul sito del CNDCEC l'ordinanza del Ministero dell'università sugli esami di abilitazione 2022 per la professione di dottore commercialista, esperto contabile e per revisori contabili . Ne ha dato notizia il Consiglio nazionale degli ordini dei dottori commercialisti con l’informativa n. 46-2022.
L'ordinanza, in deroga alle disposizioni ordinarie, prevede per entrambe le sessioni che l'esame consista in unica prova orale svolta con modalità a distanza.
Anche per il tirocinio restano in vigore le modalità FAD straordinarie introdotte per la pandemia COVID.
La prima e la seconda sessione si terranno:
- i mesi di luglio con scadenza delle domande fissata al 23 giugno 2022
- e novembre 2022 con scadenza delle domande fissata al 19 ottobre 2022.
Le domande vanno presentate presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami
Le sedi sono elencate nel testo dell'Ordinanza
Per quanto riguarda i Revisori contabili: gli esami integrativi per l’accesso all’albo dei revisori contabili saranno definiti da ciascun presidente di commissione.
Va ricordato che:
- ciascun candidato può scegliere una sola sede tra quelle elencate e che
- in caso di sopraggiunta impossibilità a presentarsi alla prima sessione si può fare nuova domanda per la seconda sessione.
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Nella risposta ad un quesito dell'ordine territoriale di Cassino sullo svolgimento dei tirocini in modalità a distanza (Pronto Ordini 90 2022) il CNDCEC aveva ricordato che ill ministero si è riservato la facolta di definire anche per il 2022 deroghe alle modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie - ivi comprese modalità a distanza - per il tirocinio . Infatti ha il decreto Milleproroghe ha prorogato al 31 dicembre 2022 le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, in tema di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.I
Leggi maggiori dettagli in "Tirocinio commercialista ad oggi esclusa la modalità a distanza"
Come preannunciato quindi si confermano esami di Stato semplificati anche per i commercialisti , dopo gli avvocati che hanno già iniziato le sessioni (relative al 2021) senza scritti . Per l'esame dei consulenti del lavoro ancora incertezza.
Esame commercialista: prove d'esame ordinarie
Come previsto dall’art. 46 e 47 dlgs 139 2005 (QUI IL TESTO DEL DECRETO) le prove di esame ordinariamente sarebbero :
- tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle ,
- una prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.
Sono esentati dalla prima prova scritta per la sezione A coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della convenzione di cui all'articolo 43 del decreto citato.
Si ricorda comunque che lo scorso anno a seguito del protrarsi della pandemia la Ministra dell'universita e della Ricerca Messa ha autorizzato con il decreto 238 del 26.2.2021 che le prove orali si tenessero in videoconferenza ovvero da remoto.
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Esame commercialista 2022 come fare domanda
Si puo ancora anticipare che la domanda in carta semplice, con l’indicazione del nome e cognome , della data di nascita e di residenza, va presentata presso la sede universitaria prescelta
Deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a - copia del titolo di studio (per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S o di laurea magistrale nella classe LM 56 (scienze dell’economia); diploma di laurea specialistica nella classe 84/S o diploma di laurea magistrale nella classe LM 77 (scienze economico- aziendali), ovvero diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. -per l’abilitazione all’esercizio della professione di esperto contabile: diploma di laurea nella classe 17 o nella classe L 18 (scienze dell’economia e della gestione aziendale), nella classe 28 o nella classe L 33 (scienze economiche), ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo per l’eventuale espletamento delle prove integrative ai fini dell’iscrizione al registro dei revisori legale a) per i soggetti che intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile ed espletare le prove integrative: servono i titoli accademici innanzi richiesti per le rispettive abilitazioni b) per i soggetti che hanno già superato l’esame di Stato per la professione di commercialista e intendono espletare le prove integrative: certificazione o dichiarazione attestante la conseguita abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile. Questi candidati devono dichiarare di aver diritto all’esonero dalle singole prove ai sensi dell’art.11, comma 1, del decreto del Ministero della Giustizia del 19 gennaio 2016, n. 63)
- b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo. Il suddetto contributo dovrà essere maggiorato per coloro che vogliono partecipare alle prove integrative per il registro dei revisori legali, nell’importo previsto dall’art.3, comma 6, del DM 63/2016.
- c) eventuali certificazioni e attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili per disabilità o tempi più prolungati per le prove.
- d) certificato di compimento del tirocinio professionale rilasciato dal competente Ordine professionale.
- e) attestato o dichiarazione di compiuto tirocinio per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale di cui al decreto ministeriale n.146 del 25 giugno 2012.
ATTENZIONE Il tirocinio deve essere completato al massimo entro la data di inizio degli esami. I candidati in questo caso devono dichiarare nell’istanza che produrranno l’attestato prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.