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COMPOSIZIONE NEGOZIATA CRISI D'IMPRESA: NOVITÀ NELLA CONVERSIONE DEL PNRR

Composizione negoziata crisi d'impresa: novità nella conversione del PNRR

Decreto di conversione del PNRR: integrazioni alla disciplina della composizione negoziata delle crisi d’impresa. Ecco cosa cambia

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Gli articoli da 30-ter-30-sexies del Decreto di Conversione del PNRR aggiunti in sede di conversione in legge del decreto, integrano la disciplina relativa alla procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa

Gli articoli intervengono sulle norme inerenti la piattaforma telematica nazionale presso la quale l’imprenditore presenta domanda di nomina dell’esperto indipendente coadiutore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'articolo Composizione negoziata: al via dal 15.11 la nuova procedura

Ecco i punti principali dei vari articoli:

  • viene disciplinata l’interoperabilità tra la piattaforma e le altre banche dati pubbliche(art. 30-ter). In tal modo l’esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la Camera di commercio e coadiutore dell’imprenditore nelle trattative con i creditori per la composizione della crisi, accede, per il tramite della piattaforma, previo consenso prestato dall’imprenditore acquisito mediante modalità telematiche dalla stessa piattaforma, alle informazioni rese disponibili dalle amministrazioni ed estrae la documentazione e le informazioni necessarie per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e le parti interessate. In particolare, si dispone che la piattaforma per la composizione negoziata delle crisi d’impresa sia collegata 
    • alla centrale dei rischi della Banca d’Italia 
    • e alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, 
    • dell’Istituto nazionale di previdenza sociale 
    • e dell’Agente della riscossione ; 
  • viene disciplinato lo scambio di informazioni, inserite nella piattaforma, tra imprenditore e creditori, richiamando la disciplina sulla protezione dei dati personali (art. 30-quater). I creditori accedono alla piattaforma e vi inseriscono le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali;
  • viene disposta l’istituzione, sulla piattaforma, di un programma informatico gratuito per l’elaborazione dei dati sulla sostenibilità del debito, per condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, e per l’elaborazione dei piani di rateizzazione(art 30-quinquies). In particolare, viene previsto che sulla piattaforma telematica nazionale sia reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente, e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. Il piano viene comunicato dall’imprenditore ai creditori con l’avvertimento che, se questi non manifestano dissenso entro trenta giorni dalla comunicazione, il piano si intende approvato ed è esecutivo. Vengono fatte salve le disposizioni in materia di riscossione di crediti fiscali e previdenziali e di crediti di lavoro. Rimangono inoltre ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di informazioni e dati non veritieri. Infine, viene demandata la definizione delle specifiche tecniche del programma informatico ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero della giustizia ed il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  • vengono disciplinate le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati contenenti l’invito all’imprenditore a richiedere la composizione negoziata (art. 30-sexies). In particolare, viene previsto  che sia segnalato all’imprenditore e all’organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale):
    •  dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro; 
    • dall’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro; 
    • dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, 
      • per le imprese individuali, a 100.000 euro, 
      • per le società di persone a 200.000 euro e, 
      • per le altre società, a 500.000 euro.  

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