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FERMO PESCA: INDENNITÀ CONFERMATA PER IL 2024

Fermo pesca: indennità confermata per il 2024

La legge di bilancio 2024 stanzia 30 milioni di euro per le indennità omnicomprensive ai lavoratori per i periodi di fermo pesca obbligatorio e non. Le istruzioni per la domanda

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L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori  in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio  è confermata anche per l’anno 2024.

Lo prevede la legge di bilancio 2024  (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale 

L'articolo 1 comma  169 del testo   stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

L' importo  si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,

  • per ciascun lavoratore dipendente da 
  • impresa adibita alla pesca marittima,
  •  compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca . 

La valorizzazione definitiva delle indennità  avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un  apposito decreto ministeriale.

La materiale corresponsione  avviene poi  a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.

Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.

Indennità fermo pesca, a chi spetta

L’indennità  viene assicurata a  

  • tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
  • i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,

 in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

NON è riconosciuta invece 

  • agli armatori 
  • ai proprietari armatori imbarcati
  • ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi 

Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.

Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale

 L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il  fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.

 L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.

ATTENZIONE  il decreto ministeriale annuale  prevede  solitamente che  se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

Indennità fermo pesca: come fare domanda

Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”. 

L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA,  all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”. 

Nell’istanza  vanno indicate:

  1. ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
  2.  elementi identificativi dell’unità di pesca; 
  3. ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività; 
  4. cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
  5. numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale; 
  6. elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività,  con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
  7. dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per  gli stessi  periodi. 

Vanno inoltre allegati:

  1. il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito); 
  2. la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.

Tag: AGRICOLTURA E PESCA 2024 AGRICOLTURA E PESCA 2024 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

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