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SGRAVIO COOPERATIVE DA AZIENDE IN CRISI: ECCO LE ISTRUZIONI

Sgravio cooperative da aziende in crisi: ecco le istruzioni

Tutti i dettagli e istruzioni INPS per la fruizione dello sgravio contributivo totale per le nuove cooperative (workers' buy out) a partire dal flusso di competenza agosto 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'ultima   legge di bilancio 2022  (Legge n.234/ 2021)   ha previsto, con l' intento di difesa dei posti di lavoro,  all’art. 1 commi 253 e 254  un esonero dal versamento del 100% dei  contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro. in favore delle società cooperative,  istituite a partire  dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022  formate  per la maggior parte  lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali, per portare avanti l'impresa stessa ( cd. workers' buy out)

Dopo l'approvazione da parte della Commissione europea giunta  un mese  fa, sono state finalmente pubblicate le istruzioni operative INPS con il messaggio 2864 del 18 luglio 2022.

Rivediamo in sintesi di cosa si tratta e il dettaglio delle istruzioni per l'utilizzo.

Sgravio contributivo cooperative lavoratori (workers' buy out)

 L’esonero ha le seguenti caratteristiche:

  • una  durata massima di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa
  • limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
  • esclusione di premi e contributi INAIL.

La particolarità sta nel fatto che lo sgravio è applicabile alle  cooperative di lavoratori  che si costituiscono dal 1° gennaio del 2022 con operazioni dette di "workers buy out" secondo quanto previsto dal comma 3-quater dell’art. 23 del DL 83/2012, un nuovo comma che modifica la legge istitutiva del Fondo per l'occupazione della legge di bilancio precedente.

  Si tratta in particolare delle  imprese in forma di società cooperativa   in cui si associano per la maggior parte  lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali ,  aziende   che  i titolari  trasferiscono in cessione o affitto  ai lavoratori medesimi.

La norma della legge di bilancio specifica anche un altra condizione   per ottenere l'agevolazione contributiva:    il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori  deve aver corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

Va sottolineato infine che per i lavoratori interessati dall'esonero esonero  non ci sono ripercussioni dal punto di vista previdenziale in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si segnala che per queste nuove realta aziendali  sono stati previsti anche finanziamenti agevolati, le cui  modalità  specifiche e i criteri  di attuazione  sono stati dettagliati dal  Ministro dello Sviluppo economico con  decreto.  Leggi i dettagli in Finanziamenti agevolati per il subentro di cooperative di dipendenti.

Istruzioni, codice autorizzazione condizioni

L'istituto ricorda innanzitutto che possono fruire dello sgravio le  sooperative costituite entro il 30 giugno 2022  visto che l'autorizzazione europea fa riferimento al Quadro temporaneo scaduto in quella data

Precisa che ha provveduto ad attribuire il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021” alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione 

Per fruire effettivamente dell'esonero, una volta verificata tale attribuzione, i soggetti interessati dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale " sezione “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare 

la data di costituzione della società cooperativa,

  •  la forza lavoro della stessa,
  •  la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti,
  •  l’aliquota contributiva datoriale media applicata e 
  • l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

La Struttura territoriale  fara le verifiche e  potrà modificare la decorrenza del codice garantendone una durata di ventiquattro mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.

Viene anche sottolineato che il  diritto all’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, dai presupposti della norma citati sopra .

Il beneficio è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

In ragione dell’entità della misura, la stessa non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

Esposizione dei dati nel flusso Uniemens

I datori di lavoro  devono esporre i dati a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto , i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero 

• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ESWB”, avente il significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;

• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

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Fonte immagine: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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