Con Risoluzione n 5 del 19 gennaio 2022 vengono istituiti i codici tributo per il versamento tramite i modelli F24 e F24 EP delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
In particolare, al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate seguenti ai controlli automatizzati, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue:
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Per agevolare i contribuenti, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, è riportato il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.
Si precisa che i suddetti codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Si precisa che i codici tributo 959F, 960F, 961F, 962F, 963F, 964F, 965F, 966F e 967F possono essere utilizzati anche nel modello F24 EP.
In tal caso gli stessi codici sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione