INAIL ha fornito con la circolare 11 del 24 febbraio 2022 le istruzioni sul nuovo obbligo assicurativo a capo dei committenti di lavoratori autonomi del settore dello spettacolo, a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale previsto dal Decreto-legge n. 73 del 2021.(v. sotto ulteriori dettagli) pubblicato nella sezione pubblicità legale del ministero del lavoro lo scorso 16 febbraio 2022.
In particolare, il decreto stabilisce le modalità di attuazione dal 1° gennaio 2022 dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e per le Fondazioni lirico sinfoniche presso l'INPS.
Per adempiere all'obbligo i lavoratori saranno "tenuti al versamento all'Inail del premio assicurativo i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera".
Assicurazione INAIL spettacolo i soggetti interessati
Il decreto prevede come soggetti assicurati:
1. I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 188 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che effettuano le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro
I soggetti assicuranti tenuti al versamento del premio sono invece:
1. Per i lavoratori autonomi, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.
2. Con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, il premio assicurativo deve essere versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le attività
3. Con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale (articolo 2, comma2-bis, lettera b), d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182), il premio deve essere versato dai soggetti per i quali vengono espletate.
Adempimenti INAIL 2022 per gli autonomi dello spettacolo: scadenza 18 marzo 2022
Le istruzioni INAIL ripercorrono tutta la normativa riguardante le categorie obbligate e illustrano gli adempimenti necessari da parte dei datori di lavoro
In particolare si specifica che in sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo,
- i datori di lavoro che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo presentano la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto: la scadenza è fissata quindi al 18 marzo 2022. Dovranno indicare nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023 (in deroga all’articolo 12, comma 1,DPR . 1124 -1965 secondo il quale la denuncia di iscrizione deve essere presentata entro il giorno di inizio dell’attività) . Il premio anticipato dovuto per il 2022 sarà richiesto dall’Inail con il certificato di assicurazione che sarà emesso dalla Sede Inail competente, dopo aver effettuato la classificazione tariffaria.
- Entro la stessa data i soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentano la denuncia di variazione con l’apposito servizio online. Anche in questo caso il termine è fissato in deroga all’articolo 12, comma 3, del DP.R. n. 1124, in quanto le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione devono essere denunciate all’Inail non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.
- Infine i soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023 indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
Le nuove tutele per i lavoratori dello spettacolo
Val ela pena ricordare che il decreto Sostegni bis n. 73 2021 ha introdotto nuove tutele assistenziali e previdenziali per i lavoratori del settore dello spettacolo (iscritti al Fondo Previdenziale lavoratori dello Spettacolo FPLS - ex Enpals) non raggiunti dalle coperture ordinarie . Si tratta in particolare di:
- indennità di malattia e maternità piu facili ( vcircolari INPS n. 132-2021 en. 182 2021)
- assicurazione INAIL per gli autonomi
- nuova indennità di disoccupazione "ALAS",
- agevolazioni per accedere alla pensione (v. circolare INPS n. 163 2021)
- previsione di una riorganizzazione delle categorie
- ampliamento della platea dei lavoratori che possono accedere al Fondo (su questo circolare INPS 155 2021)
Le misure riguardano dei lavoratori sia subordinati che autonomi che svolgono attività legate alla produzione di spettacoli e non solo, con l'esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro a tempo indeterminato.