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COMUNICAZIONE LAVORO OCCASIONALE: GUIDA COMPLETA

8 minuti, Redazione , 03/04/2024

Comunicazione lavoro occasionale: guida completa

Comunicazione preventiva del lavoro o occasionale online o via mail (con maggiori verifiche) . Tutte le regole, faq, sanzioni e indirizzi mail per le emergenze.

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Il decreto fisco-lavoro  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nuova nota del 393 del 1 marzo 2022 .

Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it. che dal 1 maggio avrebbe dovuto  diventare l'unica  modalità da utilizzare, al posto degli invii tramite mail agli ispettorati territoriali. Il servizio è accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. 

L'ispettorato  aveva previsto un periodo transitorio , fino al 30 aprile 2022  ma ha poi  comunicato  che  la modalità via mail  potrà ancora essere utilizzata  anche  dopo il 1 maggio 2022 per casi particolari (vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sulla novità)

Di seguito ricordiamo le regole principali,  le modalità gli indirizzi e i tempi della comunicazione, oltre che vari casi particolari chiariti dall'INL.

Soggetti obbligati alla comunicazione lavoro occasionale

Il nuovo obbligo  interessa:

  1. esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
  2. solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. 

Sono quindi  esclusi:

  • le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
  • le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
  • i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro)

I  tempi della comunicazione in prima applicazione

L'obbligo riguarda 

  1. i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima,  quelli ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022,   per i  quali  la comunicazione andava  inviata entro il 18 gennaio 2022.
  2. gli incarichi conferiti dopo l'11 gennaio 2022, per i quali  la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

In sintesi:

comunicazione entro il  18 gennaio 2022comunicazione preventivanessun obbligo di comunicazione
collaborazioni iniziate prima o dopo il 21.12 e attive alla data del 11 gennaio 2022collaborazioni iniziate dopo l'11 gennaio 2022collaborazioni iniziate e cessate entro il 21 dicembre
collaborazioni iniziate dopo il 21.12  e cessate prima dell'11.1.2022

Modalità di comunicazione del lavoro occasionale

Secondo la norma l’obbligo di comunicazione all’Ispettorato competente  rispetto al luogo dove si svolge la prestazione,  andrebbe  effettuata  mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

 Come detto fino al termine del periodo transitorio l'invio puo essere effettuato :

  1. sia tramite  il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
  2. sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v.  QUI l'elenco completo allegato alla Nota). Copia della comunicazione inviata va conservata per eventuali verifiche.

Questa la schermata che appare all'apertura del servizio sul sito ministeriale www.servizi.lavoro.gov.it




In caso di utilizzo della mail per casi particolari occorre  necessariamente indicare 

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (se non si conclude va inviata una nuova comunicazione) 
  • importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non  costituiscono  una omissione della comunicazione.

ATTENZIONE La nota INL  del 28 3 2022 specifica che "Con riguardo al “termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio”, il modello permette di  scegliere tre distinte ipotesi:

  •  entro 7 giorni,
  •  entro 15 giorni ed 
  • entro 30 giorni.

Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario  effettuare una nuova comunicazione.

Indirizzi mail Regione Sicilia - Province Trento e Bolzano

 Con Comunicato n. 2 del 14 gennaio 2022 la Regione Sicilia  ha chiarito che a partire dal 18 gennaio 2022 le comunicazioni per i datori di lavoro nella Regione vanno inviate alle nuove caselle di posta in corso di attivazione e  ha fornito la  scheda da utilizzare per le comunicazioni 

 I modelli non dovranno essere modificati e devono essere compilati e inviati in entrambi i formati.

Con il comunicato n. 3 del 17 gennaio 2022 è fornito l'elenco delle caselle mail da utilizzare per l'invio delle comunicazioni preventive.

Fino al 17 .1 .220sono ritenute valide le comunicazioni inviate agli ispettorati territoriali forniti con nota dell'ispettorato.

Per quanto riguarda invece le provincie autonome di Trento e Bolzano le comunicazioni i vanno inviate  a mezzo PEC :

  1.  per la Provincia Autonoma di Trento, all'indirizzo [email protected]
  2. per la Provincia Autonoma di Bolzano, all'indirizzo [email protected]t.

Sanzioni per omessa comunicazione lavoro occasionale

Come per il lavoro  intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%,  l'ispettorato può disporre la sospensione dell'attività produttiva.

FAQ: casi particolari

 Nella  nota n. 109 2022   l'ispettorato  ha chiarito molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori,   specificando ad esempio che:

  • Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale NON sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale. 
  •  Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale 
  • La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale NON rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo 
  • I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva 
  • Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo NON vanno comunicate  in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. 
  • ASD e SSD NON sono soggette all'obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori 
  • Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se  non organizzati in forma di impresa, NON sono tenuti ad effettuare la comunicazione.

Casi particolari di soggetti obbligati 

Con la nota 393 del 1 marzo 2022   l'ispettorato  ha specificato che sono soggette all'obbligo anche:

  • le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione , in particolare l'INL conferma l'adempimento per   società ed  enti commerciali con partecipazione totale o “in house” delle pubbliche amministrazioni
  • i produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)

Escluse invece:

  • le attività di volontariato  per le quali si percepisce solo rimborso spese 
  • prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua,  medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
  • lavoro svolto all'estero, per carenza del presupposto territoriale
  • le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti in quanto non si realizza la prestazione di lavoro autonomo

Un caso particolare è quello affrontato dalla FAQ N. 4:

 In caso di utilizzo di piattaforma digitale  per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione  o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale di cui all’art. 14,  comma 1, D.Lgs. n. 81/2008?

No, è esclusa dall’obbligo ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di   comunicazione di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996, come modificato dal  D.L. n. 152/2021.

Utilizzo mail dopo il 1 maggio 2022: maggiori controlli

L'Ispettorato informa  nella nota del 22.4.2022, che  dal momento di  rilascio dell'applicativo molti utenti hanno utilizzato questa modalità,  che rappresenta  effettivamente un utile strumento di monitoraggio   nazionale per l'ente. Quindi , anche per garantire la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di  malfunzionamento del sistema o per  oggettive difficoltà del committente,   l'ispettorato  ha deciso di mantenere attive le caselle di posta elettronica  sopraindicate . 

Viene precisato però  che   le  eventuali verifiche sui soggetti obbligati saranno attivate prioritariamente   nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della applicazione.

Fonte immagine: pixabay

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