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LEGGE DI BILANCIO 2022: DETRAZIONE SUPERAMENTO E ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

Legge di bilancio 2022: detrazione superamento e eliminazione di barriere architettoniche

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche nella Legge di bilancio 2022. Ecco come funziona

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Il comma 42 dell'articolo unico della Legge di bilancio 2022 introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. La norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. 

In particolare la norma, lettera a), introducendo il nuovo articolo 119-ter al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: 

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; 
  • 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. 

Si segnala che la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. 

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

  • l'accessibilità, 
  • l'adattabilità 
  • e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, 

ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. 

La lettera b), conseguentemente all’introduzione della detrazione, modificando l’articolo 121 del medesimo decreto n. 34, stabilisce che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.


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