La Legge di Bilancio 2022 ha ottenuto la fiducia alla camera e si avvia alla sua entrata in vigore dal 1 gennaio dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In tema di sconto in fattura e cessione del credito di imposta come opzioni alternative alle detrazioni in ambito edilizio la legge di bilancio prevede varie proroghe e in particolare:
- si proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- si proroga al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
Si ricorda che in sede referente sono state trasfuse nella legge di bilancio alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, noto come Decreto Anti Frodi.
Inoltre sono state introdotte novità sull'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%, nonché novità sull’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
Nel dettaglio, sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera ed è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.
È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
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I controlli dell'Agenzia sulle cessioni del credito
In merito ai controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle cessioni e sconto in fattura, si prevede che l’Agenzia entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di tali comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma in esame
Si specifica che se all'esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
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