Nuovi chiarimenti INPS sulle comunicazioni di debitoo della Gestione separata Committenti per l'anno 2020. con il messaggio 191 del 14 gennaio 2022,
In particolre viene data risposta ad alcune richeiste di chiariento per i casi di debiti in periodi di sospensione dei termini di versamento in relazione alle misure legate all'emergenza Covid19.
Prima di entrare nel dettaglio,riepiloghiamo la situazione
L'istituto aveva comunicato con il messaggio N. 4637 2021 del 23 dicembre che stavano partendo le Comunicazioni di debito di competenza 2020 e precedenti delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ad iscritti alla gestione Separata . Il messaggio definiva urgente l'invio di eventuali correzioni di comunicazioni errate , per evitare gli avvisi di addebito esecutivi.
Con il messaggio 4716 2021 del 29 dicembre, a seguito di quesiti posti dal Consiglio dei Consulenti del lavoro chiariva che cosa contengono le counicazioni e concede piu tempo per le correzioni , comunicando che gli eventuali avvisi non partiranno prima del 27 febbraio 2021.
In particolare afferma che la situazione debitoria oggetto delle comunicazioni riguarda l’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, rilevata dalle denunce Uniemens inviate dalle aziende e le sanzioni civili .
"Nelle istruzioni allegate alla comunicazione di debito viene indicato, in presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle aziende committenti. Il termine è ordinatorio e vista la coincidenza con il periodo festivo comunica che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022. "
Infine si sottolinea anche che e aziende dovranno fare particolare attenzione alle situazioni di avvenuta notifica di comunicazioni di debito aventi ad oggetto la contribuzione relative a periodi interessati da misure legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel messaggio del 23 dicembre l'istituto spiegava che:
- la situazione debitoria comprende l’omesso pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
- le sanzioni civili sono calcolate sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento,
- la comunicazione che contiene i prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni) e le istruzioni di pagamento (utili per la compilazione delle delega di pagamento F24) - viene inviata tramite PEC, in formato PDF, all’indirizzo conosciuto dall’Istituto
I delegati intermediari riceveranno invece una comunicazione nella quale sono indicati i codici fiscali interessati
La comunicazione è visualizzabile anche sul “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” sotto la voce “Comunicazioni”;
La comunicazionedi debito ha valore interruttivo della prescrizione e precede la fase di recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito.
Le modalità di comunicazione dei flussi corretti
Si precisa che:
- nel caso di errato campo chiave il committente deve inviare prima il flusso di cancellazione della denuncia errata e poi il nuovo flusso corretto,
- nel caso di sola modifica dell’importo imponibile è sufficiente l' invio della denuncia con l’imponibile corretto.
Le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le proprie posizioni tramite il “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata” accessibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata”.
Comunicazioni di debito e sospensioni per COVID senza sanzioni
Come detto nel messaggio n. 191 / 2022 INPS riepiloga alcuni casi particolari di irregolarita riferiti a periodi di sospensione per l'emergenza COVID 19.
In particolare:
- se non è stata presentata domanda di rateazione per il periodo oggetto di sospensione, ma risultano effettuati i versamenti
- se non è stato inserito il codice di sospensione nelle denunce mensili
- se è stato indicato un importo a debito inferiore rispetto a quello dovuto risultante dai codici di sospensione indicati nei flussi Uniemens, mentre risulta versato ratealmente un importo pari al dovuto, il contribuente potrà chiedere la modifica dei dati dichiarati e, in caso di assenza del codice di sospensione, inviare le denunce Uniemens di modifica con la procedura di “Gestione Accertamento Puntuale” > Accertamento puntuale > posizioni debitorie > dove è presente una nuova motivazione di inibizione delle sanzioni con codice “19 – annullamento sanzioni covid19”.
Inoltre, è stato inserito anche il codice “ZS – annullamento sanzioni”, per tutte le altre motivazioni per le quali la sede ravvisi che le sanzioni civili non siano dovute in relazione al quadro normativo vigente. Tale codice sarà utilizzato dalle Sedi in casi eccezionali e preceduto da un provvedimento di autotutela.