Il messaggio INPS n. 4566 del 21 dicembre 2021 ripropone l'obbligo per chi richiede le prestazioni del Fondo di solidarieta del trasporto aereo e aeroportuale, di presentazione del modello "SR85" di autocertificazione dell'attività lavorativa all'estero. L'adempimento in vigore dal 2011 era stato sospeso nel 2020 per l'eccezionale aumento del numero di domande, dovuto alla crisi pandemica .
Si tratta in particolare della dichiarazione del lavoratore relativa alla attività lavorativa remunerata all'estero, in cui vengono indicati i periodi eventualmente svolti a fare data dall'inizio della prestazione del Fondo di soslidarieta erogata dall'Istituto. In assenza o in caso di comunicazione effettuata dopo il termine previsto la prestazione viene sospesa
Per il 2021 l'obbligo viene riaffermato ma l'istituto comunica anche che in via eccezionale la scadenza è prorogata al 28 febbraio 2022
Modalità di presentazione della dichiarazione SR 85
La comunicazione del modello "SR85", riguardante sia il personale navigante, sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito servizio web "Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo" disponibile nel sito istituzionale WWW.INPS.IT, selezionando la voce "Autocertificazione di attività lavorativa all’estero personale vettori aerei" ( come descritto nel messaggio Inps 1615/2019).
La domanda è possibile anche attraverso i servizi dei Patronati.