HOME

/

LAVORO

/

LA RUBRICA DEL LAVORO

/

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: SI RISCHIA LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ

Lavoro autonomo occasionale: si rischia la sospensione dell’attività

Il lavoratore inquadrato come autonomo occasionale, che non presenta i requisiti richiesti, viene considerato irregolare e può portare alla sospensione dell’attività

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto Fisco Lavoro, nella versione definiva della Legge di conversione 215/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, prescrive delle importanti novità in tema di contrasto al lavoro irregolare.

Queste norme sono contenute nell’articolo 13 del Decreto Fisco Lavoro, che modifica l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, il Testo unico per la sicurezza sul lavoro.

È previsto che, al fine “di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

Il provvedimento non trova applicazione solo nel caso in cui “il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”.

Sulla questione è già intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare numero 3/2021, sulla quale si precisa che “ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL”, e che “la nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo”.

Quindi, le nuove disposizioni prevedono la sospensione dell’attività dell’impresa nel caso in cui, in seguito ad accesso ispettivo, venga rilevata una percentuale di lavoratori irregolari pari al 10% dei presenti. L’unica eccezione è costituita dalla situazione in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato nell’impresa.

Se per il lavoro irregolare (genericamente qualificato come tale) la norma novellata, più che una novità, costituisce una stretta (precedentemente il limite previsto per la sospensione dell’attiva era il 20% dei lavoratori presenti), il vero cambiamento si ritrova in relazione ai lavoratori autonomi occasionali impiegati dall’impresa.

Il lavoro autonomo occasionale, sempre per effetto del Decreto Fisco e Lavoro, è stato gravato di un nuovo adempimento: l’obbligo di comunicazione preventiva di inizio della prestazione, da effettuarsi, a cura del committente, all’Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Per un approfondimento è possibile leggere l’articolo Lavoro autonomo occasionale: nuovi obblighi dal 2022.

Quindi, l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, così come adesso novellato, inserisce i lavoratori autonomi occasionali tra i soggetti da computare ai fini del calcolo di quel 10% di lavoratori irregolari che conducono alla sospensione dell’attività dell’impresa; considerando che, per tutte le imprese con un numero di lavoratori compresi tra due e dieci, il 10% di questi è costituito da una sola persona, il provvedimento di sospensione dell’attività può scattare anche per la presenza del solo lavoratore autonomo occasionalein assenza delle condizioni richieste dalla normativa”.

Va precisato che, anche se la scrittura della norma presenta un certo di livello di ambiguità, ai fini della qualificazione del lavoratore autonomo occasionale come lavoratore irregolare dovrebbe importare solo l’assenza delle “condizioni richieste dalla normativa, non essendo sufficiente la mancanza della comunicazione preventiva (per questa violazione è previsto uno specifico impianto sanzionatorio).

Le “condizioni richieste dalla normativa” altro non sono che i requisiti oggettivi previsti dalla normativa di riferimento. Il lavoro autonomo occasionale, per essere considerato tale, richiede la mancanza del vincolo di subordinazione, l’autonomia organizzativa, la mancanza di vincoli e obblighi su tempi e orari nell’esecuzione della prestazione, e l’occasionalità della stessa; in mancanza di uno o più di questi elementi il lavoro espletato può non rispondere ai requisiti che lo qualificano come autonomo o come occasionale, o come entrambi. In questo caso, di conseguenza, i lavorator(inquadrati come autonomi occasionali) trovati in azienda in sede di ispezione potrebbero essere considerati irregolari, con tutte le conseguenze prima descritte in tema di sospensione dell’attività dell’impresa.

Ti potrebbero interessare i seguenti prodotti:

Visita la sezione dedicata agli E-book Lavoro e la collana dei Pratici fiscali

Tag: COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE COLLABORAZIONI, VOUCHER E LAVORO OCCASIONALE LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 21/11/2024 Bonus Natale: chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici

FAQ ministeriali per dipendenti della scuola, sanità e pubblica amministrazione sull'erogazione del Bonus Natale da 100 euro. Richieste entro il 22.11 o 29.11

Bonus Natale:  chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici

FAQ ministeriali per dipendenti della scuola, sanità e pubblica amministrazione sull'erogazione del Bonus Natale da 100 euro. Richieste entro il 22.11 o 29.11

Sgravi contratti solidarietà 2023: elenco beneficiari e istruzioni

Dall'INPS primo elenco e istruzioni Uniemens per il recupero degli sgravi contributivi per contratti di solidarietà stipulati entro il 30 11 2023. Conguagli entro il 16.2.2025

Indennità 100 euro Natale 2024: novità,  fac-simile,  esempi

Bonus Natale ampliato a tutti i genitori con figli a carico: nuova circolare di istruzioni e facsimile di autorichiarazione aggiornato per la richiesta al datore di lavoro

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.