La bozza in circolazione della Legge di Bilancio 2022 (scarica qui il testo della bozza) prevede un'importante novità, tra le altre, per il visto di conformità e l'asseverazione nel caso di cessione e sconto in fattura.
Ricordiamo che il Decreto Anti Frodi (Leggi anche Visto di conformità per Superbonus 110 e altri Bonus edilizi) interamente recepito nella legge di bilancio e quindi con essa diventerà legge, ha previsto il nuovo comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal Decreto antifrode n. 157/2021) con la seguente novità:
- anche per le detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus, vi è l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Dunque, in particolare, il comma 29 della art 1 della bozza della legge di bilancio 2022 come modificato al Senato, proroga:
- agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
- al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.
In merito alle norme del decreto-legge n. 157, trasfuse nel Ddl di bilancio 2022 che hanno introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, si specifica quanto segue:
- Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera,
- è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento,
- è stato escluso l’obbligo del visto di conformità (e relative asseverazioni/attestazioni) per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.
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