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CASSA COVID 2021, RETTIFICHE ENTRO IL 30 APRILE 2022

3 minuti, Redazione , 08/04/2022

Cassa COVID 2021, rettifiche entro il 30 aprile 2022

Nuove precisazioni INPS sui conguagli delle domande di cassa integrazione emergenziale con termine ampliato al 31 dicembre 2021 nel messaggio n.1530 2022

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Con il messaggio n. 4580  del 21 dicembre INPS  aveva fornito le istruzioni operative  sull'articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,  che differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio  dei dati  per i pagamenti e i conguagli  dei periodi di cassa integrazione e assegno ordinario già scaduti tra il 1 gennaio e il  30 settembre 2021. 

L'istituto interpretavaperò estensivamente il dato letterale  e  affermava che sono oggetto del differimento anche le domande  di 

  • Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario (ASO) 
  • dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e 
  • del Fondo di integrazione salariale (FIS),
  •  di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA),

 connessi all’emergenza da COVID-19,

Potevano quindi  beneficiare del differimento le domande  riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso.

Beneficiano del  differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021 da inviare, da parte dei datori di lavoro attraverso flussi UniEmens-Cig, modelli “SR41” – solo fino al 31 dicembre 2021, come indicato nel messaggio n. 3556/2021 – e “SR43” semplificati, UNIEMENS pagamento diretto) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC di autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda. 

Cassa Covid  Modalità operative per domande nuove o già inviate 

  1.  Per i datori che non avessero fatto domanda nei termini ordiinari potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021 utilizzando  le causali emesse con riferimento ai singoli provvedimenti 
  2. Per le domande già inviate e respinte per  tardiva presentazione i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi  non dovranno riproporre nuove istanze
  3. per le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi. 

 Modelli “SR41” e “SR43” semplificati - UNIEMENS pagamento diretto 

Per i pagamenti diretti, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. 

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno alla liquidazione dei trattamenti autorizzati

Riguardo il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale rientranti nel periodo per cui opera la disciplina prevista dall’articolo 11-bis del decreto-legge n. 146/2021, l'istituto ha emanato il messaggio 4624/2021 con le istruzioni operative.

Aggiornamento 7 aprile 2022

A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021  l’Istituto  precisa che  a livello centrale, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.  Eventuali conguagli esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini.

Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021: è possibile  inviare i flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza entro il 30 aprile 2022.

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