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IMPOSTA DI SOGGIORNO: RETROATTIVITÀ AL 19.05.20 DELLA NORMA SUI RESPONSABILI DEL PAGAMENTO

Imposta di soggiorno: retroattività al 19.05.20 della norma sui responsabili del pagamento

Il decreto fiscale retrodata la norma sul responsabile dell'imposta di soggiorno. Obbligo di versamento per i gestori se il cliente non paga l'imposta

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La norma sul soggetto responsabile dell’imposta di soggiorno è stata resa retroattiva dall’articolo 5-quinquies del Decreto Fiscale (scarica il testo pubblicato in GU n 3012 del 20.12.2021) inserito in sede di conversione in legge, trovando quindi applicazione anche ai casi che si sono verificati precedentemente al 19.05.2020 (data di entrate in vigore del Decreto Rilancio)

Ricordiamo che il Decreto Rilancio (art 180 comma 3 DL n 34/2020) ha attribuito all'albergatore (gestore della struttura) la responsabilità del pagamento dell'imposta in oggetto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (ospiti della struttura).

Lo stesso gestore è poi responsabile della presentazione della dichiarazione, risultando eventualmente passibile di sanzioni nel caso di violazioni di tale normativa. 

In precedenza, invece, il gestore era del tutto estraneo al rapporto d’imposta, che si instaurava esclusivamente tra il comune e il turista. 

Dichiarazione imposta di soggiorno

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Si precisa che come previsto dall'art 25 comma 3-bis della legge di conversione del DL 41/2021 la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 e pertanto entro il 30.06.2022.

Si ricorda che la disciplina sanzionatoria relativa alla dichiarazione, che vale sia per le strutture turistiche ricettive sia per la locazione breve: 

  • in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevede che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto;
  • in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, prevede che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% delle somme erroneamente versate (ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997). 

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