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CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI O ACCADEMICI: DETRAIBILITÀ DELLE SPESE IN DICHIARAZIONE

Crediti formativi universitari o accademici: detraibilità delle spese in dichiarazione

La detraibilità in dichiarazione al 19% delle spese per conseguire i 24 CFU/CFA è prevista a certe condizioni, vediamo quali.

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Con Risposta a interpello per n 840 del 21.12 le Entrate chiariscono il perimetro di detraibilità delle spese sostenute per  conseguire i 24 CFU utili al concorso docenti (articolo 15, comma 1, lett.e) del Tuir - decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59).

L'Istante fa presente che il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nonché il d.m. 10 agosto 2017, n. 616 prevedono che per l'accesso ad un Concorso Pubblico nazionale per i docenti di Scuola Secondaria di primo e Secondo grado, occorre anche la "certificazione" del possesso di almeno di "24 CFU/CFA acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche"

Le istituzioni universitarie o accademiche istituiscono specifici percorsi formativi utili a tal fine.

L'Istante per conseguire i crediti si è rivolta alla Associazione ALFA, accreditata M.I.U.R. dal 2010, che opera nel campo della formazione e della ricerca scolastica, educativa ed universitaria.

Con documentazione integrativa, fa presente che il ruolo dell'Associazione sarebbe soltanto quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la predetta Università, e che i corsi sono esclusivamente erogati dalla Università che rilascia la relativa certificazione

Ciò posto, chiede se le predette spese siano detraibili come spese universitarie secondo quanto previsto dal citato d.m. n. 616 del 2017 e dell'articolo 15, comma 1, lett. e) del Testo Unico delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir)

Le Entrate ricordano che l'articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir, prevede la detrazione dall'Irpef delle «spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

In base a tale norma, pertanto, sono agevolate tutte le spese relative a corsi che possano essere inquadrati tra quelli:

  •  "di istruzione universitaria" 
  • effettuati presso " presso università statali e non statali". 

Nel caso in esame il quesito riguarda le spese sostenute per la frequenza di un corso finalizzato al conseguimento dei requisiti di accesso al concorso per docente nella scuola secondaria, come previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dal decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616. 

Con la circolare 25 giugno 2021, n.7/E, è stato chiarito che la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. e) del Tuir, spetta anche per la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l'accesso al ruolo di docente, così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (cfr. parere MIUR 10.02.2021, prot. n. 196). 

Nel caso prospettato, l'Associazione in oggetto sembra avere quale ruolo "soltanto quello di predisporre parte della logistica e curare i contatti con i Corsisti" e che, in tal ambito, offra "supporto per la partecipazione" a determinati "percorsi formativi universitari" erogati dalla stessa Università, nell'Accademico 2019/2020, nonché per il ritiro dei certificati. 

Tenuto conto di tale inquadramento, pertanto, si ritiene che dette somme non possano essere ricomprese tra le spese detraibili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 lett. e) del Tuir.

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Allegato

Risposta a interpello del 21.12.2021 n. 840

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

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