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BONUS FACCIATE: SPETTA ANCHE SULLA PORZIONE DI FACCIATA DELL'IMMOBILE

Bonus facciate: spetta anche sulla porzione di facciata dell'immobile

Le entrate chiariscono quando spetta il bonus facciate se viene richiesto per porzione di facciata in un condominio non formalmente costituito

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Con Risposta a interpello n 838 del 21 dicembre 2021 con oggetto "Bonus facciate- interventi eseguiti sulla porzione della facciata che interessa il perimetro dell'abitazione" le Entrate forniscono un chiarimento ad un proprietario di immobile sito in condominio di fatto non costituito, che intende ristrutturare solo la porzione della facciata dell'immobile che riguarda il proprio appartamento avvalendosi del bonus facciate.

In particolare, l'agenzia specifica che un intervento parziale - mirato, come nel caso di specie, a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata - possa essere ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all'applicazione del "bonus facciate", anche se non interessa l'intera facciata visibile dell'edificio. 

L'Istante è comproprietario, unitamente alla moglie, di un appartamento sito al primo piano di un edificio (composto anche di altre unità abitative di proprietà di terzi) che non è mai stato costituito formalmente in condominio. 

Considerato che alcuni appartamenti dell'edificio sono stati già oggetto di interventi di ristrutturazione che hanno riguardato esclusivamente le porzioni della facciata ad essi riferibili, l'Istante fa presente che, previo rilascio dei titoli abilitativi da parte delle autorità amministrative competenti, anche con riferimento al suo appartamento intende eseguire dei lavori esclusivamente sulla porzione di facciata che interessa tale unità immobiliare. 

L'Istante chiede se può fruire del bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) pe la sua porzione.

L'agenzia dopo aver chiarito che il bonus facciate spetta anche sulla porzione della facciata, specifica che con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 è stato precisato che, ai fini della fruizione del bonus facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile. 

Tanto premesso, risulta irrilevante la circostanza richiamata dall'Istante che il condominio non sia stato formalmente costituito atteso che, come ribadito anche nella predetta Circolare n. 7/E del 2021, secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l'unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l'oggettiva condizione del frazionamento. 

Inoltre aggiunge l'agenzia, anche al cd. "condominio minimo", vale a dire un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, risultano comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione degli articoli 1129 e 1138 del codice civile che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). 

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