Con Risoluzione n 74/E del 20 dicembre 2021 le Entrate forniscono chiarimenti sulla disciplina della tassazione delle cessioni di partecipazioni con specifico riguardo a cessione con clausole earn-out "articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Tuir"
L'Istante persona fisica, che detiene una partecipazione del 13,59% del capitale sociale di una società ha rideterminato il relativo valore, alla data del 1° luglio 2020, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
In data 12 novembre 2020, l'istante ha stipulato un contratto di cessione stabilendo che il corrispettivo è costituito da:
- un prezzo iniziale (base price) nella misura fissata nel contratto, versato dal Cessionario ai Cedenti, tra i quali rientra l'Istante;
- un corrispettivo residuo che sarà versato sulla base di una clausola contrattuale di earn-out, la quale prevede il versamento del prezzo rimanente mediante il pagamento differito negli anni 2021-2022-2023-2024 calcolato in ragione della performance futura della Società.
Dal momento che il prezzo complessivo, non è noto e non risulta possibile determinare l'eventuale reddito diverso derivante dalla cessione, ad oggi, l'Istante chiede di conoscere quale sia il corretto comportamento da adottare in sede di dichiarazione al fine di rappresentare correttamente i redditi realizzati nel periodo d'imposta in cui percepisce la parte fissa del corrispettivo e quelli eventualmente realizzati negli anni successivi per effetto della clausola di earn out, tenuto conto che il valore della partecipazione ceduta è stata oggetto di rideterminazione.
Tassazione di partecipazioni detenute da persone fisiche in società
Le Entrate specificano che ai sensi dell'articolo articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del UITR costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le "plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate" e "non qualificate", da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Il successivo articolo 68 del Tuir stabilisce le modalità di quantificazione della plusvalenza che è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente la produzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni, anche di natura "qualificata", sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%.
Ai fini della individuazione del momento di realizzo della plusvalenza, come chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E (e, successivamente, nelle circolari 28 marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E), le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti, piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione.
L'affermazione di tale principio consente di distinguere, pertanto:
- il momento di "perfezionamento del trasferimento" del titolo
- da quello relativo "all'incasso del corrispettivo".
Conseguentemente,
- il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile,
- mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.
In presenza di una clausola di earn-out, al momento del perfezionamento del trasferimento, in capo al cedente si realizza un reddito diverso derivante dall'incasso della parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.
Cessione di partecipazioni con clausola earn-out e dichiarazione dei redditi
L'earn-out, ricorda l'agenzia, è un sistema che mira a ridurre il rischio derivante dall'acquisto di partecipazioni societarie, basato su pagamenti in più tranche, che costituiscono integrazione del prezzo di cessione delle partecipazioni, da assoggettare a tassazione in base al principio di cassa nel periodo d'imposta in cui i pagamenti sono percepiti.
Nel caso in cui nel contratto di cessione siano previste clausole di earn-out e il cedente abbia rideterminato il costo o valore di acquisto della partecipazione oggetto della cessione, il corrispettivo complessivamente percepito (vale a dire sia la parte fissa sia la parte variabile) fino a concorrenza del valore rideterminato della partecipazione, non deve essere ulteriormente assoggettato a tassazione.
Pertanto, specifica l'agenzia, se la parte fissa del corrispettivo è inferiore al valore rideterminato della partecipazione, in sede di compilazione del Modello Redditi PF, nel quadro RT dovrà essere indicato come "costo" il medesimo valore del corrispettivo percepito.
Nei periodi d'imposta successivi, se sarà incassata anche la parte variabile del corrispettivo (earn-out), in sede di dichiarazione, il cedente dovrà tener conto dell'eccedenza di "costo" non utilizzato, indicando nella colonna 3 del Rigo RT22 " totale dei costi o valori di acquisto" la differenza tra il valore rideterminato e quello in precedenza indicato nel quadro RT.
Nel caso di specie, inoltre, avendo il contribuente rideterminato il valore della partecipazione nel periodo d'imposta 2020, come correttamente rappresentato dall' Istante, dovrà essere compilata anche la Sezione VII del medesimo quadro RT.