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COSTI DI REVISIONE: INERENTI E DEDUCIBILI ANCHE PER BILANCIO NON OBBLIGATORIO

Costi di revisione: inerenti e deducibili anche per bilancio non obbligatorio

Con Sentenza del 2021 la Ctr Lombardia valuta inerenti i costi per la revisione del bilancio anche nel caso di società non tenuta alla sua redazione

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Con Sentenza della Ctr Lombardia n 4080/1/2021 si specifica un principio riguardante le spese di revisione legale.

In particolare, la commissione tributaria regionale conclude che sono deducibili, in quanto inerenti, le spese per la revisione contabile del bilancio, anche qualora la sua redazione non sia obbligatoria per la normativa italiana.

Vediamo i dettagli.

Ad una società era stata contestata la deduzione dei costi di revisione contabile del bilancio chiuso al 31 dicembre 2004 costi che ammontavano a 30.000 euro poiché ritenuti privi del requisito di inerenza di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Trattandosi di una branch di società estera secondo l'ufficio delle Entrate la società non era obbligata alla redazione del bilancio di esercizio e la revisione su di esso soddisfaceva solo l’esigenza di controllo della casa madre. Per tale motivo non poteva ritenersi inerente all’attività d’impresa quindi indeducibile.

Secondo la società invece l'inerenza del costo andava intesa in senso ampio potendovi includere così anche il costo della revisione per un bilancio non obbligatorio.

Secondo l’ufficio, la contribuente non era obbligata alla redazione del bilancio di esercizio, essendo una branch di una società tedesca.

Il principio di inerenza dei costi deducibili deriva dalla nozione di reddito d’impresa ed esprime una correlazione tra costi e attività d’impresa in concreto esercitata. Esso perciò si traduce, come affermato nella sentenza della Cassazione n 20420/2021, in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo.

La Ctr Lombardia ha dato ragione alla contribuente, rifacendosi alla Circolare 30 (protocollo 9/944) del 7 luglio 1983 con la quale il Ministero delle Finanze aveva chiarito che è del tutto ininfluente, ai fini della deducibilità dei costi, la discriminazione tra revisione obbligatoria e volontaria, dal momento che assume rilevanza esclusivamente il requisito dell’inerenza, la cui sussistenza non può farsi discendere dall’obbligatorietà o meno della certificazione dei bilanci.

I costi di revisione e certificazione dei bilanci da parte di qualsiasi società o impresa sono deducibili nella determinazione del reddito d’impresa.

Tag: SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE SOCIETÀ DI CAPITALI E DI PERSONE CORSI ACCREDITATI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024 CORSI ACCREDITATI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI 2024

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