Con Risposta a interpello n 817 del 16 dicembre 2021 le Entrate forniscono un chiarimento in tema di "Trasferimento del credito d'imposta non utilizzato dalla società ai soci di società semplice agricola".
L'istante è una società semplice agricola che svolge coltivazione di riso, ciascun socio ha una propria posizione previdenziale personale e sta pianificando investimenti utili al miglioramento della produzione.
Con l'istanza di interpello si chiede:
- se nel caso di società semplice agricola sia consentito trasferire il credito di imposta non utilizzato dalla società, in capo ai soci, si tratta del credito di cui all'articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per i beni strumentali, sia esso generato da beni strumentali ordinari, 4.0, materiali o immateriali, indicandolo in dichiarazione, per poterlo compensare con imposte e contributi previdenziali personali e con tutti i contributi collegati alla medesima posizione previdenziale (coadiuvanti);
- qualora possibile si chiede di conoscere le modalità e i tempi di compensazione;
- se la previsione di cui all'articolo 1, comma 1059, della su menzionata legge n. 178 del 2020, in base alla quale per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro il credito è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale, sia da considerarsi un'opzione e non un obbligo
Le Entrate innanzitutto ricordano che con la legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), all'articolo 1, commi da 184 a 197, è stata ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha prorogato con alcune modifiche il regime introdotto dalla legge n. 160 del 2019.
Ai fini d'interesse al caso di specie l'agenzia specifica che il comma 1059 dell'articolo 1 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
Per quanto riguarda la trasferibilità dei crediti d'imposta delle società di persone ai soci, si richiamano i chiarimenti forniti con la Risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003, con la quale è stato precisato che «...L'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. I soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione... ».
La possibilità, in caso di incapienza dell'utilizzo nell'anno di riferimento, di riporto della quota non utilizzata del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi all'anno seguente è stata confermata da parte dell'Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2021, in sede di risposte fornite in occasione di un incontro con la stampa specializzata.
Conformemente alla prassi, l'agenzia ritiene che la società istante possa trasferire ai soci il credito maturato e non utilizzato, indicandolo nel quadro RU, assegnandolo ai soci nella stessa proporzione prevista dall'art. 5 del TUIR e cioè, di regola, in ragione della quota di partecipazione agli utili spettante a ciascun socio.
I soci riceventi potranno utilizzare il credito in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, con le proprie imposte e i propri contributi previdenziali.
In merito al terzo, il comma 1059 del citato articolo 1 prevede che «per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale».
Alla luce del tenore letterale della disposizione in esame, si ritiene che l'utilizzo in un'unica quota annuale per i soggetti ivi indicati sia la modalità ordinaria d'utilizzo in deroga alla regola prevista al comma 1059 del menzionato articolo 1; tuttavia, in linea con quanto sopra precisato, l'ammontare non fruito potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.