Tra le numerose novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio, di cui si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ci sono anche modifiche alla disciplina dell'esenzione IVA, operate dai commi 15-quater- 15 quinques dell’articolo 5 aggiunti in sede di conversione in legge.
In generale lo scopo delle modifiche è quello di ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso avente natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse; ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA.
IVA e novità del Decreto Fisco Lavoro per il terzo settore
Inoltre, viene previsto che l’esenzione dall’imposta si applichi anche alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA:
- alle prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
- alla somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.
Particolare attenzione merita il fatto che grazie al comma 15-quinques, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, sarà possibile applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni:
- delle organizzazioni di volontariato
- e delle associazioni di promozione sociale
che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000