Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo numero 183/2021, a partire dal giorno 14 dicembre 2021, entrano in vigore alcune novità in relazione alla nomina degli amministratori delle società di capitali.
Le modifiche normative sono contenute nell’articolo 6 del Decreto Legislativo 183/2021, il quale modifica gli articoli 2383 e 2475 del Codice civile.
Per effetto delle modifiche apportate, gli amministratori delle società di capitali, prima della nomina, dovranno fare pervenire alla società una specifica di dichiarazione con la quale si attesti l’assenza, in capo al soggetto che sta per essere nominato:
- delle cause di ineleggibilità previste dall’articolo 2382 del Codice civile;
- di “interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea”.
Si ricorda che l’articolo 2382 del Codice civile prescrive che “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
La norma rimanda espressamente all’articolo 2382 del Codice civile, motivo per cui la dichiarazione preventiva deve riguardare le specifiche cause di ineleggibilità ivi elencate, da non confondere con le cause di incompatibilità, di tipo personale, che non rientrano nel perimetro della disposizione.
L’articolo 2385 del Codice civile, nella versione novellata dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 183/2021, è molto chiaro nel richiedere la presentazione della dichiarazione in un momento antecedente alla nomina degli amministratori; e, in conseguenza di ciò, essa assume un carattere di obbligatorietà ai fini della legittimità dell’assunzione dell’incarico.
Non è espressamente indicato che tale dichiarazione debba assumere la forma scritta, ma, ai fini probatori, è auspicabile che lo sia.
La dichiarazione dovrà essere presentata sia per la prima nomina, che per le successive.
È probabile che i notai richiederanno le dichiarazioni in sede di costituzione della società, mentre al momento non è chiaro se questo sarà un documento richiesto dal Registro delle Imprese per la pubblicazione della nomina degli amministratori.
In ogni caso, gli atti costitutivi e i verbali delle assemblee che incaricano gli amministratori dovranno adeguarsi alla novità normativa, dovendo fare esplicito riferimento al fatto che coloro che in quella sede sono stati nominati hanno fatto preventivamente pervenire alla società una dichiarazione in merito all’insussistenza di cause di interdizione adottate da uno stato membro dell’Unione Europea e di ineleggibilità tra quelle previste dall’articolo 2382 del Codice civile.
La norma non li include esplicitamente, ma è presumibile ritenere che il medesimo obbligo valga anche per la nomina dei liquidatori delle società di capitali.