Il Decreto Fisco lavoro con il nuovo articolo 5 ter del DL146/2021 porta novità sui controlli che l'agenzia delle entrate effettua sui dati della dichiarazione dei redditi precompilata.
In particolare, la novità prevede che non ci saranno controlli formali da parte dell’Agenzia sui dati da essa precaricati, che sono stati accettati senza apportare variazioni; inoltre, in caso di variazioni agli oneri detraibili o deducibili, la verifica avrà ad oggetto esclusivamente i documenti che hanno determinato la modifica.
I controlli alla precompilata prima delle novità del decreto fisco lavoro
Per quanto riguarda le dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta senza apportare modifiche, non sono sottoposti a controllo formale i dati relativi agli oneri già inseriti forniti da soggetti terzi (ad esempio: degli interessi passivi sui mutui, dei premi di assicurazione sulla vita, causa morte, contro gli infortuni e contro il rischio di eventi calamitosi, nonché dei contributi previdenziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate da banche, compagnie assicuratrici ed enti previdenziali, delle spese sanitarie comunicate da medici, farmacie, strutture sanitarie, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica ecc.) In sostanza chi accetta il 730 precompilato senza fare modifiche, o con modifiche non incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta dovuta, non è tenuto a esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non è sottoposto a controlli documentali. In ogni caso, per questi dati, l’Agenzia può sempre effettuare la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi che danno accesso ai benefici come ad esempio, l’effettiva destinazione ad abitazione principale dell’immobile per il quale si detraggono gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per il suo acquisto.
Per quanto riguarda le dichiarazioni precompilate trasmesse direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta apportando modifiche o integrazioni incidenti sulla determinazione del reddito o dell’imposta il controllo formale può riguardare anche gli oneri già inseriti nel modello predisposto dalla Agenzia.
Per quanto riguarda le dichiarazioni precompilate presentate, con o senza modifiche, tramite un Centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato, il controllo formale viene effettuato nei confronti dell’intermediario che ha apposto il visto di conformità, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi.
I controlli alla precompilata dopo le novità del decreto fisco lavoro
La novità va ad incidere sostanzialmente solo sul secondo tipo di controlli ossia quelli previsti in caso di modifiche o integrazioni alla precompilato ossia:
- l’Agenzia delle entrare non sottoporrà più a controllo formale i dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati dal contribuente;
- per i dati che risultano modificati invece l'Agenzia delle entrate procederà solo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.
Resta comunque fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni. In sintesi le Entrate non controlleranno i dati inseriti e non modificati e faranno un controllo sui documenti che invece hanno generato una modifica dei dati.