HOME

/

FISCO

/

LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

/

PAGAMENTI POS: CHIARIMENTI SULLE SANZIONI PER CHI NON LE ACCETTA

Pagamenti POS: chiarimenti sulle sanzioni per chi non le accetta

Le sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano i pagamenti POS scattano dal 30 giugno 2022. La Guardia di Finanza chiarisce il perimetro della norma

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con due note diramate ai reparti operativi dal Comando della Guardia di Finanza si chiariscono le condizioni per le quali scattano le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti POS

Ricordiamo innanzitutto che è stata pubblicata in GU n 150 la Legge n 79  di conversione del decreto PNRR 2 recante varie novità in materia fiscale e tra le altre quella sulle sanzioni dal 30 giugno per chi non accetta i pagamenti POS.

In particolare, da tale data scattano le sanzioni (30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata) per mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti obbligati.

La Guardia di Finanza ha specificato che la doppia penalità prevista scatta soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista.

In sostanza, se uno degli operatori su indicati non ha il Pos ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat non scattano le condizioni per le sanzioni.

Fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto nei limiti di utilizzo del contante "il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante". 

Non scatta alcuna sanzione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, che ricorre ad esempio in presenza di "comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici"

Pagamenti POS: dal 30 giugno 2022 sanzioni per chi li rifiuta

Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che non accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.

Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, dovrà avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 

In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. 

Come ricordato anche nella Circolare n 8 del 7 giugno della Fondazione studio dei consulenti del lavoro  è bene sottolineare che tale "Obbligo, tuttavia, non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infatti, saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta".

Ti consigliamo anche Comunicazione dati POS: termini e modalità di invio per i prestatori di servizi

Tag: LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI · 23/09/2024 Fondo bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni

Decreto di riparto 2024 alle associazioni del fondo per assistenza bambini in oncologia per servizi quali: assistenza, trasporto, ludoterapia, reinserimento

Fondo  bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni

Decreto di riparto 2024 alle associazioni del fondo per assistenza bambini in oncologia per servizi quali: assistenza, trasporto, ludoterapia, reinserimento

Esonero contributivo parità di genere: al via le domande con certificazioni 2023

Istruzioni aggiornate sull'esonero contributivo per le aziende con certificazione parità di genere entro il 31.12.2023. Non serve rifare domanda per chi l'ha già presentata

Fringe benefits 2022: regolarizzazioni d'ufficio

Istruzioni Uniemens sulla gestione dei fringe benefits 2022 innalzati a 3000 euro e dei 200 euro di bonus benzina. Variazioni massive d'ufficio in arrivo

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.