Così come per apprezzare appieno un’opera d’arte è necessario prima soffermarsi sul dettaglio tecnico e poi osservarla nel suo complesso, similmente, per cogliere in tutta la sua pienezza la riforma del contenzioso tributario che il Legislatore, passo dopo passo, sta portando a compimento, bisognerà prima soffermarsi sul dettaglio tecnico di due notizie, e poi contestualizzare le implicazioni pratiche che da queste derivano.
La prima notizia è l’approvazione di quell’emendamento al DL 146/2021 che, aggiungendo un comma all’articolo 12 del DPR 602/73, prevede:
- che l’estratto di ruolo non è impugnabile;
- che il ruolo e la cartella di pagamento, anche invalidamente notificata, sono impugnabili solo in talune specifiche situazioni e solo se il contribuente è in grado di dimostrare che l’iscrizione possa arrecargli pregiudizio (per un approfondimento della questione si legga l’articolo Cartelle di pagamento, proroga IRAP, estratti di ruolo: gli emendamenti al DL Fiscale 2022).
Con altre parole, con l’approvazione definitiva della norma, la Pubblica Amministrazione potrà iscrivere a ruolo, a danno del contribuente, una debito tributario o previdenziale senza neanche la necessità di notificarne (correttamente o affatto, dato che la mancata notifica è di per sé un difetto di notifica) l’iscrizione al contribuente; sarà possibile procedere con ricorso solo quando l’ufficio avvii una procedura esecutiva o cautelare.
L’evidente obiettivo è sfoltire buona parte del contenzioso pendente non creandone di nuovo, il costo è la compressione del diritto alla difesa del contribuente.
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La seconda notizia è invece, ancora, una questione in costruzione; da anticipazioni offerte da una testa giornalista nazionale (per una approfondimento e per i riferimenti si legga l’articolo Rimborsi 730: il Fisco propone la compensazione con i debiti iscritti a ruolo), sembra essere in discussione un progetto di riforma dell’attuale meccanismo dei rimborsi d’imposta da modello 730 effettuati per il tramite del sostituto d’imposta: l’ipotesi in discussione prevedrerebbe che dopo la trasmissione, da parte di un contribuente, di un modello 730 a credito, l’Agenzia delle Entrate, prima di trasmettere al sostituto la liquidazione del credito, dovrebbe verificare l’eventuale iscrizione a ruolo di imposte o contributi, saldarli automaticamente utilizzando il credito di imposta del contribuente, per poi, infine, autorizzare il rimborso solo dell’importo residuo.
La notizia non è stata confermata, ma l’ipotesi, in fondo, non stupisce, perché si inserisce nel contesto di un Fisco che tende ad automatizzare gli adempimenti a carico del contribuente.
L’obiettivo, anche in questo caso evidente, sarebbe quello di evitare di elargire rimborsi d’imposta a contribuenti che si trovano in una situazione debitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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Però, se è vero che le due notizie, analizzate singolarmente e nel dettaglio tecnico di ognuna, pur presentando una compressione dei diritti dei contribuenti, rispondono comunque a un interesse che si potrebbe definire generale; è solo facendo un passo indietro, e osservando il quadro normativo che si viene così a delineare, che si apprezza in pieno il risultato di una siffatta riforma del contenzioso o della riscossione:
- la Pubblica amministrazione potrà iscrivere a ruolo debiti tributari o previdenziali, anche senza notificarlo (correttamente) al contribuente;
- il contribuente, possibilmente ignaro di avere un debito iscritto a ruolo, nel momento in cui trasmetterà un modello 730 a credito, estinguerà il suo debito tributario;
- essendo stato estinto, il debito iscritto a ruolo, anche se iscritto per errore e non dovuto, non produrrà più una procedura esecutiva o cautelare, e quindi non sarà contestabile.
Un tale meccanismo di certo sfoltirebbe il contenzioso e migliorerebbe la capacità di riscossione della Pubblica Amministrazione, ma i diritti dei contribuenti?