E' stato firmato dal ministro del Lavoro Orlando nei giorni scorsi, il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo previsto per favorire l'integrazione sociale e lavoratoriva delle persone con disturbi dello spettro autistico. Ne dà notizia un comunicato sul sito ministeriale.
La misura era contenuta nel decreto Fisco lavoro 146/2021 prevedeva :
- l'inquadramento come start up innovativa a vocazione sociale,
- un incentivo economico del 70 per cento della retribuzione per i datori di lavoro e
- la non imponibiltà fiscale dello stipendio per il lavoratore
L'incentivo per i datori di lavoro è stato oggetto di richiesta di autorizzazione alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro
Per le startup in questione sono richiesti i seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- costituzione da non più di 60 mesi;
- impiego di lavoratori con disturbi dello spettro autistico, quali dipendenti o collaboratori, per un periodo di almeno un anno, in proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva.
Le agevolazioni per le assunzioni di lavoratori autistici
Il testo del decreto interministeriale prevede che la retribuzione dei lavoratori con i predetti requisiti, non concorra alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore ai fini fiscali e contributivi. I datori di lavoro saranno tenuti comunque a inviare le denunce mensili per la valorizzazione dell'estratto contributivo dei lavoratori.
Per i lavoratori che ricevano dall'inps assegno o pensione di invalidità, tali prestazioni sono sospese per il periodo di assunzione nel caso venga superato il limite reddituale previsto dalla legge.
Il lavoratore sarà tenuto a comunicare, entro 30 giorni dall'assunzione, la variazione della propria situazione reddituale e in caso di accertamento da parte delle autorità ci dell'eventuale indebita fruizione è previsto il recupero del relativo importo.
La legge specificava anche altri aspetti retributivi e di imposizione fiscale (si attende il testo integrale del decreto per la conferma):
La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale dovrà essere costituita da una parte non inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.
Gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell’ IRAP per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.
Il Decreto interministeriale è stato trasmesso per la firma di concerto al Ministero dell'Economia e delle Finanze e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Start up innovative a vocazione sociale
Ricordiamo che attualmente le start up innovative a vocazione sociale sono una particolare categoria di startup, disciplinata dall’articolo 25 comma 4 D.L. 179/2012 Tali società operano in via esclusiva nei settori definiti dal D.Lgs. 155/2006 ossia :
- assistenza sociale e sanitaria,
- educazione istruzione e formazione
- tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
- valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale,
- formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, e infine
- servizi strumentali alle imprese sociali
Sul tema, ti segnaliamo i seguenti eBook: "La disciplina dell'impresa sociale" di Gianfranco Visconti; "Impresa sociale: costituzione, gestione e operazioni straordinarie" di Cinzia De Stefanis; "Attività diverse e attività di interesse generale negli Enti del Terzo Settore" di Maddalena Tagliabue |