In sede di conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 (DL 146/2021 convertito con modifiche e pubblicato sulla gazzetta Ufficiale 301 del 20.12.2021) è stata introdotta una modifica in merito alla contabilità di magazzino. Ecco cosa cambia.
Contabilità di magazzino 2022: ecco cosa cambia
Con la novità in arrivo, la norma aggiorna e converte in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino. In particolare, per effetto delle modifiche in esame l’obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente
- l’ammontare dei ricavi superi 5,164 milioni di euro
- e il valore complessivo delle rimanenze superiori a 1,1 milione di euro.
L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno.
Entrando nel merito, la disposizione modifica l’articolo 1 del regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili (D.P.R. n. 695 del 1996) che disciplina la tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino. Si tratta delle scritture contabili indicate all’articolo 14, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973, che devono essere tenute da società, enti e imprese commerciali.
Nelle scritture devono essere registrate le quantità entrate ed uscite
- delle merci,
- dei semilavorati,
- dei prodotti finiti nonché
- delle materie prime
- e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati,
- degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti,
- delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi,
- nonché delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.
Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese.
Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantità che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.
Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.
L’articolo 1, comma 1 del D.P.R. n. 695 del 1996 nella sua formulazione vigente richiede che le scritture contabili ausiliarie di magazzino siano tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi e il valore complessivo delle rimanenze sono superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire.