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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NUOVI OBBLIGHI DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO FISCO LAVORO

Lavoro autonomo occasionale: nuovi obblighi dopo la conversione del Decreto Fisco Lavoro

Le novità normative introdotte, in sede di conversione, dal Decreto fiscale pongono a carico del committente nuovi obblighi per l’utilizzo di questa forma contrattuale

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Il DL 146/2021, il cosiddetto Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2022, è approdato al Senato per la conversione in Legge, dove è stato approvato con modificazioni.

Una delle novità introdotte in sede di conversione riguarda il lavoro autonomo occasionale, e non è di poco conto.

Il lavoro autonomo occasionale è quella attività lavorativa, disciplinata dall’articolo 2222 del Codice civile, che si realizza “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.

Quindi la fattispecie del lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona svolge, senza il carattere di abitualità, una prestazione lavorativa, utilizzando il proprio lavoro e i propri mezzi, e senza subire il vincolo di subordinazione da parte del committente; si configura, quindi, una prestazione di lavoro autonomo che però ha il carattere dell’occasionalità, e per questo non richiede l’apertura di una posizione IVA.

La semplicità e l’elasticità dello strumento, che può essere utilizzato per inquadrare le più diverse situazioni lavorative occasionali (dal procacciamento occasionale d’affari, ai piccoli lavori manuali, fino anche a prestazioni di tipo intellettuale o creativo), e che oggi non richiede particolari adempimenti, ne hanno favorito l’utilizzo e la diffusione.

In conseguenza delle novità introdotte dal Senato al DL 146/2021, la semplicità e l’elasticità dello strumento si riducono sensibilmente, in quanto è previsto che “con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica”.

Quindi, prima dell’inizio dello svolgimento di una prestazione di lavoro occasionale, il committente dovrà comunicare all’Ispettorato del lavoro i dati fondamentali relativi alla prestazione, così come oggi già avviene per il lavoro intermittente.

Stupisce che un adempimento previsto per una tipologia di lavoro subordinato, come il lavoro intermittente, venga esteso a una forma lavorativa che, invece, costituisce lavoro autonomo.

Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio “in caso di violazione degli obblighi […] si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

Pur comprendendo la ratio di fondo della norma, che ha l’obiettivo di contrastare l’utilizzo abusivo di questa forma contrattuale, la quale talvolta nasconde delle situazioni di effettiva subordinazione, ciò che invece non si comprende è il perché, in Italia, la maggior parte dei tentativi di contrastare gli abusi si semplifichi nella moltiplicazione degli adempimenti a carico delle imprese e dei lavoratori.

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