il rimborso riconosciuto dall'Ente ai dipendenti per l'utilizzo dei dispositivi IT necessario all'attività lavorativa e basato su parametri oggettivi è esenti IRPEF per il lavoratore.
Lo afferma l'agenzia nella Risposta a interpello n. 798 del 3 dicembre 2021.
Il quesito veniva posto da un Ente che al fine di consentire al proprio personale scolastico di affrontare la digitalizzazione della scuola e, in particolare, della didattica a distanza, intende concedere un rimborso di spese documentate, anticipate dal dipendente per l'acquisto di "dotazioni IT".
L'importo, si specifica, andrebbe concesso "al personale delle scuole dell'infanzia provinciali, al personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie, al personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, delle scuole di musica, alle collaboratrici e ai collaboratori all'integrazione e alle educatrici e agli educatori sociali delle scuole in servizio per almeno tre mesi a decorrere dal 5 marzo 2020",
- sulla base di una domanda degli aventi diritto,
- con importo massimo di 520 euro per ciascun dipendente.
L'ento precisa che ha elaborato dei criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.
Sono state considerate le seguenti variabili:
- prezzo d'acquisto delle dotazioni IT;
- vita media utile delle dotazioni IT;
- "costo orario" dell'IT in funzione del rapporto delle due variabili precedenti (prezzo/vita media);
- costi risparmiati al datore di lavoro (carta, usura e manutenzione, connessione alla rete);
- ore di utilizzo dell'IT, sia per l'attività formativa che per quella aggiuntiva ad essa connessa.
determinate in base adati statistici e ricerche di mercato in rapporto ai dati concernenti le ore impiegate dal personale nella didattica a distanza.
Ciò posto, l'Istante chiede se:
- -gli importi da rimborsare si configurino redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato
- se alle domande di rimborso dei dipendenti sia o non applicabile l'imposta di bollo.
Il parere dell'Agenzia
L'agenza come di consueto ricorda la normativa ordinaria , e in particolare l'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, (TUIR), sul principio di omnicomprensivita del reddito di lavoro dipendente ovvero «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono».
Fa presente comunque in tema di rimborsi spese sostenute dai dipendenti:
- con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326 è stato affermato, in generale, che possono essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese (...) anticipate dal dipendente per il datore di lavoro (ad esempio, per l'acquisto di beni strumentali di modico valore, quali la carta per la fotocopiatrice o la stampante, le pile della calcolatrice, etc.).
- la risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E, ha ulteriormente chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente: le somme che non costituiscono arricchimento per il lavoratore (ad esempio, gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
- nella risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, è stato precisato che le somme rimborsate ai telelavoristi per i costi del collegamento telefonico non sono da assoggettare a tassazione e essendo sostenute dal dipendente in telelavoro per poter espletare l'attività lavorativa.
Per quanto riguarda poi la modalità di determinazione della spesa rimborsata, nella risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E, è stato affermato che qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio specifico i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili.
Quindi l'agenzia sulla base dell'analicità del metodo di calcolo del rimborso illustrato dall'ente , afferma che tali rimborsi non sono imponibili ai fini IRPEF.
Con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo, malgrado l'articolo 3 della tariffa preveda che le istanze rivolte alla pubblica amministrazione per ottenere un procedimento amministrativo, la nota 3 al citato articolo dispone che "Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente"
Nel caso di specie, trattandosi di rimborsi relativi a spese che il dipendente sostiene non nel proprio personale interesse, si ritiene che l'istanza per ottenerne il rimborso rientri nell'ipotesi di esenzione dall'imposta di bollo contemplata dalla nota 3 all'articolo 3 della Tariffa.