Nella conversione in legge del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022, ci sono tante novità. In particolare, con un emendamento approvato, sono stati forniti chiarimenti sul controllo formale delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate, vediamo cosa cambia.
Controllo nelle dichiarazioni dei redditi
In base alla novità approvata
- sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale,
- mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.
In pratica se i dati non sono modificati, e vengono accettati dal contribuente così come sono, non sarà più necessario conservare gli scontrini delle farmacie, le fatture per le prestazioni sanitarie,l'estratto conto della banca per gli interessi sui mutui prima casa, e così via. Ma non solo, questa semplificazione dovrebbe valere anche per tutti i dati, comprese quindi le certificazioni uniche rilasciate dal datore di lavoro o dall'INPS per i pensionati.
In pratica, grazie a questa semplificazione, se il contribuente in sede di invio della dichiarazione dei redditi non modifica nulla rispetto a quanto precompilato dall'Agenzia delle Entrate, non è sottoposto nemmeno al controllo formale dei dati.
Le caratteristiche che devono avere le spese per beneficiare di questa semplificazione sono due:
- che il dato sia comunicato da terzi (soggetti che inviano i dati al sistema tessera sanitaria, istituti bancari, asili nido, onoranze funebri,...)
- che il dato sia precompilato da parte dell'Agenzia delle Entrate
Si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di limiti ai poteri di controllo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, stabilisce che nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo (previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo). Nel merito, si ricorda che il richiamato comma 1 lettera a) prevede che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.
Attenzione va prestata al fatto che su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Con l’articolo in esame, che modifica il sopra citato comma 2, si chiarisce che tale esclusione opera invece per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati.