Per la Naspi ai lavoratori usciti con accordo di esodo durante i divieti di licenziamento previsti dai recenti emergenziali è necessario che l'accordo si sia realizzato durante il periodo di divieto e non dopo.
Lo specifica l'INPS nella circolare 180 del 1 dicembre 2021.
Si ricorda che l’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha disposto che il divieto di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non si applica nei casi di accordo collettivo aziendale con incentivo all'esodo e che per tali lavoratori è consentito comunque l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI. (v. messaggio INPS n. 4464 del 2020 )
La norma è stata prorogata dai successivi decreti-legge emergenziali fino alla data del 30 giugno 2021 e poi rinnovata solo per alcuni settori (non industriali , tessile-moda, aziende di interesse strategico)
Le proroghe del divieto di licenziamento
Attualmente la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, è prevista per le seguenti casistiche e fino alla data riportata:
- fino alla data del 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni;
- al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021:
- per i datori di lavoro privati che avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 146 del 2021, ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (cfr. l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
- per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15, che, avendo presentato domanda, sono autorizzati al trattamento CIGO COVID ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis e dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 146 del 2021 (cfr. l’art. 50-bis, commi 4 e 5, del decreto Sostegni-bis e l’art. 11, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 146 del 2021);
- per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (cfr. l’art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 103 del 2021);
- per i datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sono autorizzati – previa domanda - ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo (cfr. l’art. 40, commi 3 e 4, del decreto Sostegni-bis);
- per i datori di lavoro che, avendo presentato domanda – ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 – sono autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 (cfr. l’articolo 40-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis);
- per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis (cfr. l’art. 43, comma 2, del decreto Sostegni-bis).
Quindi per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021, data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve aver prodotto i suoi effetti.
In materia restano valide le indicazioni già fornite con la circolare n. 111 del 2020 e con i messaggi n. 4464 del 2020, n. 528 e n. 689 del 2021.
Diritto alla NASPI: per quali cessazioni
La circolare riepiloga poi le ipotesi ordinarie di diritto alla NASPI per cessazione del rapporto di lavoro, che sono:
- licenziamento;
- scadenza del contratto a tempo determinato;
- dimissioni per giusta causa (cfr., a titolo esemplificativo, la circolare n. 94 del 2015);
- dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23;
- risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.