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ECCEDENZA DI IMPOSTA IN DICHIARAZIONE

Eccedenza di imposta in dichiarazione

L’imposta a credito scaturente da dichiarazione dei redditi può essere riportata in avanti, utilizzata in compensazione, richiesta a rimborso o ceduta

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La dichiarazione dei redditi è quell’adempimento attraverso il quale il contribuente dichiara i redditi realizzati e calcola le imposte dovute all’erario.

Se da un punto di vista concettuale una dichiarazione dei redditi (realizzati) dovrebbe condurre a una imposta a debito da versare, l’articolato meccanismo di calcolo delle imposte, con detrazioni, deduzioni, ritenute, acconti e saldi di imposta, può portare a un risultato della dichiarazione che può essere sia a debito di imposta che a credito. In questo secondo caso il contribuente avrà a disposizione un credito di imposta, nei confronti dell’erario, che potrà essere:

  • riportato in avanti all’anno fiscale successivo;
  • utilizzato in compensazione;
  • richiesto a rimborso;
  • ceduto.
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Il riporto all’anno fiscale successivo del credito di imposta scaturente dalla dichiarazione è la scelta che il contribuente può legittimamente fare se pensa che potrà utilizzare in futuro questo credito; il riporto è fondamentalmente una operazione di compensazione con la medesima imposta (compensazione verticale) che si effettua direttamente in sede di dichiarazione e non necessita di presentazione del modello F24.

Diversamente, il contribuente che vorrà utilizzare effettivamente in compensazione tale imposta a credito, la potrà utilizzare per versare altre imposte o contributi (compensazione orizzontale); la scelta avviene attraverso la destinazione a “compensazione” del credito sul quadro RX del modello Redditi; il suo mancato utilizzo in compensazione comporterà automaticamente il riporto all’anno fiscale successivo.

La compensazione orizzontale rappresenta la modalità più semplice e veloce di recuperare l’imposta a credito, e richiede l’utilizzo del modello F24 trasmesso attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ciascuna imposta o addizionale scaturente dalla dichiarazione dei redditi può essere compensata, ma solo se il relativo importo supera quello di 12 euro.

La presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a euro 1.500 impedisce la compensazione orizzontale fino a tale importo.

La compensazione orizzontale, a differenza di quella verticale, è una operazione che viene considerata a rischio potenziale dall’amministrazione finanziaria, la quale ha la facoltà di sospenderne il pagamento fino a 30 giorni in modo tale da effettuare i relativi controlli.

Anche dal punto di vista quantitativo questa compensazione presenta delle limitazioni, che però non si applicano se l’impresa è soggetta a procedure concorsuali.

In alternativa alla compensazione il contribuente può richiedere a rimborso l’imposta a credito scaturente dalla dichiarazione; se colui che chiede il rimborso ha dei debiti iscritti a ruolo può essere invitato dall’amministrazione finanziaria a utilizzare il credito chiesto a rimborso per pagare questi debiti.

La richiesta di rimborso può avvenire con tre modalità:

  • tramite dichiarazione dei redditi;
  • tramite istanza;
  • tramite conto fiscale.

Nel primo caso, la richiesta si considererà effettuata destinando a “rimborso” il credito scaturente dalla dichiarazione (che deve essere di importo maggiore di 12 euro) sul quadro RX del modello Redditi; modalità semplificate e più veloci per il rimborso sono previste in caso di utilizzo di modello 730 con o senza sostituto. Questa costituisce la modalità ordinaria di richiesta di rimborso, in quanto la trasmissione del quadro RX così compilato costituisce trasmissione di istanza.

Il contribuente che ha versato una imposta o subito una ritenuta per errore materiale può presentare istanza all’Agenzia delle Entrate per chiedere il rimborso delle maggiori somme versate. Nella prassi tale procedura spesso viene utilizzata per richiedere a rimborso crediti di imposta che dovrebbero essere liquidati tramite compilazione del modello Redditi.

L’istanza di rimborso si trasmette, entro 48 mesi dall’errato pagamento o in generale da quando nasce il presupposto per la restituzione, in carta semplice all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente (alla data di presentazione della dichiarazione per cui si chiede il rimborso), allegando la documentazione comprovante il proprio credito.

Solo i contribuenti titolari di partita IVA possono chiedere il rimborso tramite la predisposizione di una apposita istanza trasmessa all’ufficio presso il quale è aperto il conto fiscale; in questo caso, per importi superiori a euro 30.000, ai fini dell’erogazione del rimborso è richiesta una apposita garanzia che, per i contribuenti non considerati a rischio, può essere sostituita dal visto di conformità insieme ad apposita dichiarazione sostitutiva con la quale si attesta il possesso dei requisiti patrimoniali richiesti.

Infine il contribuente in possesso di credito di imposta scaturente da dichiarazione può decidere di cedere il credito a un terzo; può essere ceduto solo un credito che è già stato chiesto a rimborso tramite quadro RX del modello Redditi.

La cessione riguarda l’intero ammontare del credito chiesto a rimborso, e, ai fini della sua validità:

  • deve essere redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • deve essere infine notificata all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della Riscossione.

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ

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