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RIPORTO E PERDITE FISCALI: UNA BREVE SINTESI

Riporto e perdite fiscali: una breve sintesi

Riepiloghiamo schematicamente le regole relative al riporto e all’utilizzo delle perdite fiscali per società di capitali, imprenditori individuali, lavoratori autonomi, forfettari

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Con il presente articolo riepiloghiamo schematicamente la normativa, ordinaria e transitoria, in vigore nel 2021 per tutte le tipologie di contribuenti in tema di riporto e utilizzo delle perdite fiscali, alla luce delle novità introdotte nel 2018.

Per le società di capitali, la regola generale (non recentemente modificata) dispone che le perdite fiscali conseguite in un dato periodo di imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

  • in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (perdite ad utilizzo limitato), e l’importo eccedente si riporta agli ani fiscali successivi;
  • in misura del 100% del reddito imponibile di ciascun periodo di imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare (perdite ad utilizzo illimitato), se le perdite sono realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione della società.

I commi da 23 a 26 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2019 (Legge numero 145/2018) ha modificato, con decorrenza dal 2018, la previgente disciplina sul tema per quanto riguarda i soggetti Irpef; sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti di prassi con la Circolare n,8/E del 10 aprile 2019.

In conseguenza delle modifiche normative, la disciplina in tema di utilizzo e riporto delle perdite fiscali, come esposta per le società di capitali, è stata estesa anche alle ditte individuali e ai soci di società di persone; in entrambi i casi sia che la contabilità sia tenuta in modalità ordinaria che semplificata.

Altra novità importante per tali soggetti è le perdite di impresa possono essere utilizzate in compensazione solo con altri redditi di impresa; non è possibile compensarle, quindi, con altri redditi di diversa natura.

La medesima novità normativa prevista per gli imprenditori individuali e i soci di società di persone è applicabile ai soci di società a responsabilità limitata in regime di trasparenza, ex articolo 116 comma 2 Tuir.


potranno essere utilizzate in compensazione anche con redditi di diversa natura;
Per i lavoratori autonomi, invece, continuano a trovare applicazione le precedenti regole di utilizzo delle perdite realizzate, che:

  • ma non potranno essere riportate agli anni fiscali successivi, per l’eccedenza non utilizzata nell’anno di realizzazione.

In base al comma 6 dell’articolo 101 del Tuir, le perdite derivanti da partecipazione in società di persone detenute da società di capitali sono utilizzabili solo in riduzione degli utili realizzati dalle medesime società, ma senza limiti di tempo.

Il nuovo regolamento in tema di utilizzo e riporto delle perdite fiscali dei soggetti Irpef, applicabile dal 2018, prevede un periodo transitorio di tre anni per i soli contribuenti che hanno tenuto la contabilità con modalità semplificata; nello specifico:

  • le perdite maturate nel 2017 sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito realizzato nei medesimi anni, nel 2020 in misura non superiore al 60% di quello realizzato nel medesimo anno;
  • le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito realizzato nel medesimo anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% di quello realizzato nel medesimo anno;
  • le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito realizzato nel medesimo anno.

Le perdite non utilizzate in compensazione negli anni 2018, 2019 e 2020, per mancanza di reddito d’impresa imponibile, potranno essere riportate agli esercizi successivi, nei quali potranno essere utilizzate in misura dell’80% del reddito imponibile, secondo le regole ordinarie.

Le regole previste per il periodo transitorio riguardano le imprese che negli anni in cui le perdite si sono realizzate erano in contabilità semplificata; e quindi dovranno essere applicate anche se negli esercizi successivi la contabilità è tenuta con modalità ordinarie.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario, la relativa disciplina prevede che le perdite generatesi prima dell’ingresso nel regime di determinazione non analitica del reddito siano utilizzabili per compensare il reddito forfetariamente determinato, secondo le medesime modalità prima esposte, quelle previste dal Tuir. A questi contribuenti si applica il regime transitorio previsto per gli anni 2018, 2019 e 2020 solo se le perdite disponibili derivano da impresa in contabilità semplificata.

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Commenti

rossi giuliana - 03/02/2019

se è possibile vorrei una chiarificazione. Sas in contabilità semplificata aperta nel 2008 con esercizio in perdita per i primi 3 anni mai compensati per gli anni 2013-2014 era possibile compensarli nel 2015? oppure non si compensano mai essendo sas? grazie.

Andrea - 27/01/2019

Salve, sono un libero professionista e vorrei eliminare la mia P. iva, queste regole sono ancora valide nel 2019?

Lucia - 24/01/2019

Gent.le Dott. Berte' , per un cliente socio al 60 per cento in una Srls, la quale società ha subito una perdita di euro 43 nel 2017, dovrei fare la dichiarazione tardiva per dichiarare una certificazione unica omessa di tale socio, le chiedo deve essere riportata la perdita nella sua dichiarazione dei redditi e precisamente in quali righi?

francesco de chirico - 10/08/2017

salve Dott. Bertè la mia domanda è semplice ho una ditta individuale con contabilità semplificata ,nel 2016 ho avuto una perdita di € 3500 00 comprensivo di IVA possibile che io non possa detrarre niente e che ci perdere anche l'IVA pagata e devo pagare anche le tasse?? in attesa La ringrazio anticipatamente

francesco de chirico - 10/08/2017

correggo 3500,00

Roberta - 04/07/2017

Salve, son libera professionista, persona fisica, e vorrei dismettere la Partita Iva, che oramai non uso da 3 anni, solo che ho una perdita di 10000 euro, la posso riportare nella dichiarazione, finchè non riaprirò una nuova Partita Iva? sempre come persona fisica Grazie Roberta

Roberta - 04/07/2017

Volevo aggiungere che è una perdita a tempo illimitato (RS11 dell'articolo 36, c27, dl 223/2006) Grazie ancora Roberta

Antonio - 13/05/2017

buongiorno, volevo una delucidazione in quanto non mi è chiara una cosa. lei scrive che le perdite per i soggetti a contabilità ordinaria, siano essi soggetti passivi irpef o ires , possono essere riportate in avanti nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto. Ma io mi chiedo , per i soggetti Ires le perdite non possono essere riportate in avanti senza limiti temporali ma in misura non superiore all'80 % del reddito imponibile di ciascun perido?

antonio - 22/12/2016

buongiorno, se la ditta individuale in contabilità ordinaria cessa l'attività ed ha una perdita nell'ultimo esercizio, tale perdita può essere utilizzata in diminuzione del reddito da partecipazione in una società in contabilità ordinaria detenuta dall'imprenditore cessato?

guido bellosta - 10/11/2016

se la societa' Alfa con perdite fiscali fiscalmente deducibili viene acquistata dalla societa' Beta,operante nello stesso settore economico ,Beta puo' sfruttare le perdite di Alfa o queste devono considerarsi perse ? GRAZIE fin d'ora della risposta !

lucio garzarella - 25/05/2016

è obbligatorio compensare le perdite pregresse? cioè, nell'anno x ho perdita per 100. nell'anno x+1 ho utili per 40. l'80% delle perdite pregresse (32) lo devo utilizzare oppure, prevedendo che nell'anno x+2 avrò un utile di 300, lo rinvio interamente all'anno successivo?

Alessandro Fornasari - Studio Comm.le Fornasari - 17/06/2016

L'art 84 del Tuir dispone che la perdita "può essere computata", pertanto il riporto delle perdite pregresse è una facoltà del contribuente, non un obbligo. Peraltro è ammesso anche un riporto parziale, ossia inferiore al limite dell'80% del reddito imponibile di x+1, utilizzando solo quanto necessario ad azzerare il debito di imposta, evitando così di generare crediti, ad esempio in caso di presenza di ritenute d'acconto subite.

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