E' stata pubblicata il 26.11.2021 la circolare Inps n.179 del 2021, con la quale l'istituto chiarisce le modalità per accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni previste dalla Legge di Bilancio 2021. In allegato il decreto del Ministero del Lavoro con il riparto delle risorse.
Si precisa innanzitutto che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale escludendo chi vi accede per la prima volta.
CIGD Procedura per Regioni e Province autonome
Le Regioni e le Province autonome potranno concedere le prestazioni di Cassa in deroga solo previa dichiarazione sull'utilizzo per prestazioni (ex art 1 comma 268 L 178/2020) e verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS inviando la richiesta a mezzo PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto ([email protected]), con le seguenti specifiche:
- dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL, con cui si individuano le politiche attive del lavoro applicate a far data dal 1° gennaio 2021;
- Dati aziendali ovvero :denominazione e la matricola del datore di lavoro richiedente, lnominativi e codici fiscali dei lavoratori interessati, indicazione del periodo di cassa integrazione in deroga concessa ,del numero di ore autorizzate e costo previsto.
Una volta ottenuta l'autorizzazione le Regioni/Province autonome dovranno trasmettere, tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), i provvedimenti concessori per cassa integrazione guadagni in deroga anche senza soluzione di continuità, utilizzando, come numero di decreto, il numero convenzionale “33421”, e, come data, la data convenzionale “30/12/2020”, avvalendosi esclusivamente del c.d. Flusso B.
La circolare precisa che :
- il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi, anche non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre 2021.
- Il decreto concessorio deve essere comunque emanato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
- non si applicano le previsioni relative al requisito dell’anzianità lavorativa.
Pagamento prestazioni CIGD per crisi aziendali
le Strutture territoriali dell’Istituto effettueranno suelle richieste pervenute le seguenti verifiche:
a) verifica sull’unità produttiva (UP) aziendale che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga siano riconosciuti unicamente alle aziende che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale e non anche a chi vi accede per la prima volta;
b) verifica del rispetto del periodo di concessione non superiore a dodici mesi per unità produttiva, anche frazionato;
c) verifica che la UP dell’azienda richiedente non abbia utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 con causale “COVID 19”.
L'istituto ricorda infine che il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell’integrazione salariale all’Istituto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’INPS, se successivo.