Non è imponibile l'anticipazione della NASPI per la quota di partecipazione in un società cooperativa con rapporto di lavoro. Lo ribadisce l'INPS nella circolare n. 178 del 26 novembre 2021, fornendo le relative istruzioni sulla base del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
La circolare ricorda che l'articolo 8, comma 1, del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della prestazione spettante e non ancora erogata per :
- avviare una attiività lavorativa autonoma o di impresa individuale,
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa che preveda la prestazione lavorativa da parte del socio.
La norma modificata dalla legge n.160 del 2019 prevedeva la non imponibilità quando tale importo è destinato alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa con prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Si attendendeva a questo fine un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che è stato emanato con molto ritardo (provvedimento n. 155130 del 17 giugno 2021).
Inps fornisce quindi le seguenti istruzioni per la domanda , le specifiche sull'applicazione dell'esenzione e sul caso di rioccupazione di tali lavoratori con altro datore di lavoro.
Richiesta di anticipo Naspi con esenzione fiscale
I lavoratori che intendano richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa con prestazione di attività lavorative del socio, sono tenuti ad allegare alla domanda di anticipazione i seguenti documenti :
- attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio e nell’Albo nazionale delle società cooperative unitamente all’indicazione degli estremi per la successiva verifica;
- stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione
In assenza di tutta la richiamata documentazione la domanda di anticipazione NASpI verrà comunque istruita, e , se accolta, le somme erogate saranno regolarmente soggette alla tassazione prevista per l’anticipazione NASpI.
Viene inoltre precisato che il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17.6.2021 prevede che
- l’Istituto non applichi le ritenute alla fonte sulle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI
- certifichi in qualità di sostituto d’imposta l’erogazione di tali trattamenti nel modello di Certificazione Unica.
Rioccupazione nel periodo di spettanza NASpI anticipata
La circolare precisa che nel caso in cui il beneficiario della prestazione NASpI anticipata si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato nel periodo teorico di spettanza della prestazione, è tenuto alla restituzione dell’intero importo percepito a titolo di anticipazione, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia stato instaurato con la società cooperativa della quale ha sottoscritto una quota.
Pertanto nel caso in cui l’assicurato che ha percepito la NASpI in forma anticipata instauri – prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI - un rapporto di lavoro subordinato con un datore di lavoro diverso dalla cooperativa di cui ha sottoscritto una quota, questi è tenuto alla restituzione dell’intera somma percepita a titolo di anticipazione NASpI.