E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 15 del 26 novembre 2021 riguardante il transfer pricing cioè i prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate.
In particolare l'aspetto tratttato nelle 47 pagine del documento di prassi, viene messa la lente d'ingradimento sulla documentazione idonea per il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dalle multinazionali nelle operazioni con imprese associate.
Attenzione va prestata al fatto che le indicazioni fornite nella circolare 15 sostituiscono quanto chiarito con i precedenti documenti di prassi (da ultimo il Provvedimento del 26.11.2021) relativamente agli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento e tengono conto dei contributi inviati dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica conclusa il 12 ottobre 2021.
Per approfondimenti sul transfer princing rimandiamo all'articolo Transfer Pricing 2021
Transfer pricing: documenti per la conformità dei prezzi alla libera concorrenza
La circolare per prima cosa riepiloga il quadro normativo di riferimento, ossia l’articolo 110, comma 7 del Tuir che disciplina il trattamento fiscale dei componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente
- controllano l’impresa,
- ne sono controllate
- sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.
Tale norma è stata di recente novellata per tenere conto degli sviluppi della materia in ambito internazionale.
In pratica i contribuenti possono beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui
- sia resa disponibile all’Amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 novembre 2020,
- tale documentazione venga valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo.
Entrando brevemente nel merito, la circolare
- approfondisce le finalità e la struttura della documentazione idonea, con riguardo ai contenuti dei documenti denominati Masterfile e Documentazione Nazionale. In tale ambito, è specificato che il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.A tal fine viene chiarito che la comunicazione può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dallo spirare del termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata; inoltre, ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.
- illustra gli aspetti riguardanti la documentazione
- relativa alle stabili organizzazioni,
- ritenuta idonea per le piccole e medie imprese
- da predisporre qualora i contribuenti scelgano l’approccio semplificato per valorizzare un’operazione infragruppo consistente nella prestazione di servizi a basso valore aggiunto.