Il reverse charge, altrimenti detto inversione contabile, è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA.
Di norma, in una transazione tra due soggetti, il venditore emette fattura, applica l’IVA e la versa all’erario; l’acquirente, se soggetto IVA, detrae l’imposta.
In particolari situazioni o in particolari settori, questo meccanismo viene invertito, da qui l’espressione inversione contabile: in questi casi, espressamente individuati dalla normativa IVA, il venditore non applica l’IVA al momento della cessione e questa viene poi applicata, versata, ed eventualmente detratta, direttamente dall’acquirente.
Da un punto di vista tecnico, quando la prestazione di un servizio o la cessione di un bene, è soggetto a reverse charge:
- il venditore emette fattura senza addebitare l’IVA;
- l’acquirente integra la fattura ricevuta o emette autofattura (a seconda dei casi), utilizzando la specifica aliquota di riferimento per la tipologia di operazione fatturata, e l’annota sia sul Registro IVA degli acquisti che sul Registro IVA delle vendite; operazione che prende il nome di doppia annotazione.
Con questo meccanismo l’acquirente diventa automaticamente il responsabile del versamento dell’IVA, fatto che implica la neutralità dell’imposta nel caso in cui il soggetto potrà detrarre per intero l’IVA dovuta. Le motivazioni che stanno alla base di questo meccanismo sono di due categorie, una tecnica e una pratica; differenziazione che si riflette poi sulle categorie di beni o servizi interessati.
La motivazione tecnica è rappresentata dalla necessità di applicare l’IVA agli acquisti esteri, di beni o servizi, UE o extra-UE, che non hanno scontato l’imposta tramite bolletta doganale.
La motivazione pratica è costituita dalla necessità di cercare di contrastare l’evasione dell’imposta in settori particolarmente sensibili da questo punto di vista.
In base a ciò parliamo di:
- reverse charge esterno, per le operazioni di acquisto di beni e servizi UE o di prestazioni di servizi extra-UE;
- reverse charge interno, per le operazioni di acquisto di beni o servizi, di particolari tipologie o settori, da soggetti passivi IVA residenti in Italia.
Per quanto riguarda il reverse charge esterno, che interessa tutti gli acquisti dall’estero ad eccezione di quelli accompagnati da bolletta doganale (sulla quale è assolta l’IVA), ricordiamo che:
- l’acquisto di beni e servizi UE richiede l’integrazione della fattura emessa dal venditore;
- l’acquisto di servizi extra-UE richiede l’autofatturazione.
Ancora nel 2021, le operazioni soggette a reverse charge esterno non sono soggette a obbligo di fatturazione elettronica, ma confluiscono nell’adempimento chiamato Esterometro.
Dal primo gennaio 2022 anche queste operazioni saranno soggette a obbligo di fatturazione elettronica, da inviare al sdi, utilizzando i seguenti codici:
- TD17 per integrazione autofattura per acquisto servizi UE;
- TD18 per integrazione per acquisto di beni UE;
- TD19 per autofattura per acquisto di beni extra-UE;
Per quanto riguarda il reverse charge interno le operazioni interessate sono quelle relative a:
- cessioni imponibili di oro da investimento;
- cessioni di materiale in oro e di semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
- prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici;
- vendite di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
- cessioni non al dettaglio di dispositivi elettronici;
- cessioni di microprocessori per computer e server;
- cessioni di rottami, cascami e simili;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore;
- cessioni di bancali in legno recuperati.
Nei casi indicati è obbligo dell’acquirente procedere con l’integrazione della fattura ricevuta (sulla quale non è applicata l’imposta); anche in questo caso, dal primo gennaio 2022, l’operazione dovrà effettuarsi in modalità elettronica con invio al sdi, utilizzando il codice TD16, specifico per l’integrazione di fattura con reverse charge interno, indicando lo specifico codice natura che individua la tipologia di operazione effettua
Articolo proveniente dal blog del 2015 aggiornato ad oggi