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LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI

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LE IPOTESI DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Le ipotesi di applicazione del reverse charge

L’applicazione del reverse charge, sia interno che esterno, dal 2022 richiederà l’emissione della fattura elettronica

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Il reverse charge, altrimenti detto inversione contabile, è un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA.

Di norma, in una transazione tra due soggetti, il venditore emette fattura, applica l’IVA e la versa all’erario; l’acquirente, se soggetto IVA, detrae l’imposta.

In particolari situazioni o in particolari settori, questo meccanismo viene invertito, da qui l’espressione inversione contabile: in questi casi, espressamente individuati dalla normativa IVA, il venditore non applica l’IVA al momento della cessione e questa viene poi applicata, versata, ed eventualmente detratta, direttamente dall’acquirente.

Da un punto di vista tecnico, quando la prestazione di un servizio o la cessione di un bene, è soggetto a reverse charge:

  • il venditore emette fattura senza addebitare l’IVA;
  • l’acquirente integra la fattura ricevuta o emette autofattura (a seconda dei casi), utilizzando la specifica aliquota di riferimento per la tipologia di operazione fatturata, e l’annota sia sul Registro IVA degli acquisti che sul Registro IVA delle vendite; operazione che prende il nome di doppia annotazione.

Con questo meccanismo l’acquirente diventa automaticamente il responsabile del versamento dell’IVA, fatto che implica la neutralità dell’imposta nel caso in cui il soggetto potrà detrarre per intero l’IVA dovuta. Le motivazioni che stanno alla base di questo meccanismo sono di due categorie, una tecnica e una pratica; differenziazione che si riflette poi sulle categorie di beni o servizi interessati.

La motivazione tecnica è rappresentata dalla necessità di applicare l’IVA agli acquisti esteri, di beni o servizi, UE o extra-UE, che non hanno scontato l’imposta tramite bolletta doganale.

La motivazione pratica è costituita dalla necessità di cercare di contrastare l’evasione dell’imposta in settori particolarmente sensibili da questo punto di vista.

In base a ciò parliamo di:

  • reverse charge esterno, per le operazioni di acquisto di beni e servizi UE o di prestazioni di servizi extra-UE;
  • reverse charge interno, per le operazioni di acquisto di beni o servizi, di particolari tipologie o settori, da soggetti passivi IVA residenti in Italia.

Per quanto riguarda il reverse charge esterno, che interessa tutti gli acquisti dall’estero ad eccezione di quelli accompagnati da bolletta doganale (sulla quale è assolta l’IVA), ricordiamo che:

  • l’acquisto di beni e servizi UE richiede l’integrazione della fattura emessa dal venditore;
  • l’acquisto di servizi extra-UE richiede l’autofatturazione.

Ancora nel 2021, le operazioni soggette a reverse charge esterno non sono soggette a obbligo di fatturazione elettronica, ma confluiscono nell’adempimento chiamato Esterometro.

Dal primo gennaio 2022 anche queste operazioni saranno soggette a obbligo di fatturazione elettronica, da inviare al sdi, utilizzando i seguenti codici:

  • TD17 per integrazione autofattura per acquisto servizi UE;
  • TD18 per integrazione per acquisto di beni UE;
  • TD19 per autofattura per acquisto di beni extra-UE;

Per quanto riguarda il reverse charge interno le operazioni interessate sono quelle relative a:

  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di materiale in oro e di semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili;
  • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici;
  • vendite di fabbricati o di porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • cessioni non al dettaglio di dispositivi elettronici;
  • cessioni di microprocessori per computer e server;
  • cessioni di rottami, cascami e simili;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore;
  • cessioni di bancali in legno recuperati.

Nei casi indicati è obbligo dell’acquirente procedere con l’integrazione della fattura ricevuta (sulla quale non è applicata l’imposta); anche in questo caso, dal primo gennaio 2022, l’operazione dovrà effettuarsi in modalità elettronica con invio al sdi, utilizzando il codice TD16, specifico per l’integrazione di fattura con reverse charge interno, indicando lo specifico codice natura che individua la tipologia di operazione effettua

Articolo proveniente dal blog del 2015 aggiornato ad oggi

Tag: REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI LA FATTURA ELETTRONICA NELLA PMI FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023 FATTURAZIONE ELETTRONICA 2023

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Commenti

vincenzo - 13/04/2017

Buongiorno Le chiedo se una società ha un contratto con il comune per gestione dei parcheggi sia in silos (automatizzati)che su strada con parcomentri, il canone al comune deve essere iva esclusa? è possibile applicare il reverse charge IVA . ringrazio anticipatamente

Daniela - 11/01/2017

Buongiorno, lavoro in un impresa di installazione e manutenzione di impianti di sollevamento (ascensori, montascale, etc.), qualche mese ha abbiamo emesso fattura di acconto per la fornitura e posa in opera di un ascensore che dovrà essere installato in un edificio già esistente, ma in stato di ristrutturazione, in regime iva ordinario. Ora la ditta appaltatrice ci chiede la reverse charge, è realmente applicabile? Grazie

Mimma - 22/09/2016

Buongiorno lavoro in un impresa edile (cod. ateco 41.20.00) abbiamo un contratto di appalto con un'altra società per il rifacimento e smaltimento tetto eternit. Per lo smaltimento abbiamo fatto un contratto di sub-appalto con una ditta specifica per lo smaltimento dell'eternit che emetteranno fattura in reverse charge art 17 c.6 lett. a. Io come impresa edile come devo fatturare all'azienda con cui ho il contratto di appalto??? in reverse charge art.17 c.6 lett.a-ter o con iva al 22%??????? Grazie

SARA - 07/09/2016

Buongiorno, vorrei capire cosa rientra nei lavori di completamento di edifici: 43.39.09, rientrano sistemazione balconi, tetto e manutenzioni ordinarie generiche? Grazie

Mary - 05/08/2016

Buon pomeriggio Dott. Mannarà, in riferimento alla legge sul reverse charge a tutt'oggi ho ancora un pò di dubbi su alcune cose...in sostanza faccio un pò di confusione! Lavoro in un'azienda dove l'attività prevalente è manutenzione, avviamento ed installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, codice ATECO 43.22.01. Con la maggior parte dei ns. clienti abbiamo tutti contratti di appalto per la manutenzione degli impianti. Quando ci chiamano per intervenire è inevitabile che vengano sostituiti o aggiunti dei materiali, a volte anche molto più costosi rispetto alla tariffa della manodopera (esempio di intervento: riscontrato perdita da rubinetto cucina, procurato rubinetto nuovo ed eseguita sostituzione con prove di tenuta e funzionamento - RIMBORSO KM € 27,20, TEMPO VIAGGIO € 22,20 - MANODOPERA € 22,20, MATERIALE € 120,00) . Il fatto che vengano distinti in fattura secondo lei li classifica come fornitura di beni? Secondo il mio punto di vista no. Come mi devo comportare? Fatturo tutto reverse? Fatturo tutto con IVA in quanto il prezzo del materiale supera quello della manodopera? Oppure fatturo manodopera reverse e materiale con iva? Mi aiuti la prego, son tornata da poco al lavoro dopo quasi un anno di maternità e mi sento fuori dal mondo. Grazie molte, Cordiali saluti.

Giuseppe Cuscunà - 02/08/2016

Buongiorno Dott. Mannarà, un'impresa commerciale ALFA vende/fattura un impianto fotovoltaico "chiavi in mano" ad un committente (impresa di costruzioni proprietaria dell'immobile di nuova costruzione). Per fare ciò, oltre a fornire i materiali necessari (pannelli, inverter, ecc.), si avvale, in subappalto, di un installatore BETA (abilitato ai sensi del DM 37/08 ed avente codice ATECO 43.22.01) e di uno studio professionale DELTA per la progettazione dell'impianto e la gestione delle pratiche (ENEL, GSE, Comune, ecc.). Il tipo di intervento rientra nelle categorie richiamate nella lettera A TER, dunque soggetto a reverse charge. Tuttavia l'impresa ALFA non ha nella propria visura nessun codice ATECO richiamato nella medesima normativa (ma soltanto la dicitura "commercializzazione impianti tecnologici" nell'oggetto sociale). L'impresa ALFA può (o deve) fatturare l'impianto chiavi in mano in Reverse Charge? In altre parole il codice ATECO è riferito al tipo di intervento o deve necessariamente essere presente nella visura CCIAA dell'impresa ALFA? Cosa capita, a fronte di una verifica fiscale, se la fatturazione non è stata emessa correttamente? Grazie molte

Giuseppe Cuscunà - 02/08/2016

Scusi codice ATECO 43.21.01

Fernando Cacciotti - 07/07/2016

Buonasera sono Fernando Ho una attività di impiantistica nel settore della Telefonia Ho bisogno di un chiarimento riguardo questa voce : La circolare precisa altresì che restano escluse dall’ambito di applicazione del reverse charge le forniture di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Ciò significa che noi come società acquistiamo con iva e dobbiamo rivenderle al cliente finale con iva se cé posa in opera Giusto Grazie Saluti

Essebi - 10/05/2016

un consorzio con attività esterna ha ricevuto da un proprio fornitore (ditta di pulizie) una fattura con l’applicazione del reverse charge (lett. a-ter art. 17 DPR 633/72). Il consorzio deve riaddebitare tale costo ai propri consorziati. Il consorzio dovrebbe riaddebitare detto costo ai consorziati applicando il reverse charge (lett. a-ter art. 17 DPR 633/72)? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 11/05/2016

Già nel 2008 e più recentemente nel 2015, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nei rapporti interni, tra consorzio e soci consorziati, non si applica il regime del reverse charge. Quindi, i costi sostenuti dal consorzio per pulizia, correttamente fatturati senza Iva in reverse charge, saranno riaddebitati ai singoli consorziati dal consorzio ma con applicazione dell'Iva alle ordinarie aliquote.

Essebi - 15/05/2016

Ringrazio. Ma in questo modo il consorzio rimane colpito dall'iva a debito... Non avendo iva a credito sull'acquisto (ma solo reverse charge). Se non ricordo male le circolari del 2007 riguardano solo il settore edile. Mi e' sorto il dubbio anche leggendo l'articolo de Il Corriere Tributario 19/2015: qui, per il principio di trasparenza relativo ai rapporti tra società consorziate e consorzi, dicono che il consorzio dovrebbe riaddebitare detto costo ai consorziati applicando il reverse charge (lett. a-ter art. 17 DPR 633/72)... Che ne pensa? La ringrazio, cordiali saluti

Chiara.I - 09/05/2016

Scusate...al punto 3 dove si chiede di chiarire quali siano i criteri per stabilire quando un’operazione è qualificabile come “cessione con posa in opera” - in quanto tale esclusa dall’ambito applicativo del reverse charge - e quando l’operazione è invece qualificabile come “prestazione di servizi”, soggetta al meccanismo del reverse charge......la parte finale della risposta dice: "In particolare, nella sentenza n. 6925 del 2001, il Supremo Collegio ha precisato che si ha appalto quando la fornitura della materia costituisce un semplice mezzo per la produzione dell’opera ed il lavoro è lo scopo essenziale del negozio, in modo che le modifiche da apportare al bene consistono non già in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattarlo alle specifiche esigenze del committente della prestazione, ma sono tali da dar luogo ad un servizio che, sotto il profilo qualitativo, assume valore determinante al fine del risultato da fornire alla controparte" Per cui, nella mia infinita ignoranza quello che comprendo è che io ditta (come tantissime altre qui presenti), non produco condizionatori, non sono un negozio di condizionatori, ma concentro il mio lavoro sul servizio della posa in opera con la fornitura, per cui la fattura di "fornitura e posa in opera" rientra totalmente in reserve charge. giusto?? grazie!!!!

Dott. Andrea Mannarà - 10/05/2016

La questione non è di facile soluzione. Proprio la circolare da lei citata, al punto 3, offre importanti spunti di riflessione in merito alla distinzione tra cessione di beni e prestazione di servizi. Innanzitutto, è pacifico ormai che la cessione di beni è una operazione da assoggettare alle normali aliquote iva, mentre le prestazioni di servizi inerenti gli edifici (completamento, demolizione, ampliamento, installazione impianti, pulizia) a favore di soggetti che operano con partita Iva sono da assoggettare al particolare regime del reverse charge. Dinanzi ad una operazione che prevede la cessione di un bene e la relativa posa in opera, la circolare precisa che è necessario fare riferimento alla volontà contratturale. Se l'obiettivo delle parti è quello di posizionare un bene, senza che questo venga modificato o ne venga alterata la natura, per cui il servizio di posa in opera è soltanto marginale alla cessione, allora in questo caso l'operazione si configura come cessione e sarà soggetta ad Iva. Se invece l'obiettivo delle parti è quello di utilizzare il bene fornito per addivenire ad un qualcosa di diverso, per cui il servizio di posa in opera è prevalente e rilevante e maggiormente funzionale rispetto alla semplice cessione del bene, proprio perchè il bene subirà modifiche per addivenire al risultato finale voluto dalle parti, in questo caso si ha la prevalenza del servizio rispetto alla cessione, quindi l'operazione sarà considerata in reverse charge.

Chiara.I - 09/05/2016

L'articolo del Dott. Mannarà e la sua disponibilità sono eccellenti, ma i troppi commenti e soprattutto tutti uguali (perchè le persone non riescono a dare un'occhiata alle vecchie richieste), secondo me, causano molti più dubbi e confusioni. Consiglio vivamente di leggere questa circolare della agenzie delle entrate, il punto 3 è più complicato ma al punto 7 e 10 trovete risposte su "riparazioni, manodopera, manutenzioni e ricambi" , e mi sembra (e la prego Dottore di correggermi), che i costi dei ricambi non vanno scissi, rientra tutto nel reverse charge, come riportato di seguito: Si è del parere che, qualora la volontà contrattuale delle parti sia rivolta alla riparazione e/o ammodernamento degli impianti, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute obsolete e non alla mera fornitura di beni, le suddette attività ricadano nell’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, a condizione, naturalmente, che i servizi resi siano relativi a edifici. Quando l’interesse delle parti è diretto al conseguimento di una prestazione complessa diretta al mantenimento in funzione dell’impianto installato, gli interventi in questione devono essere assoggettati al meccanismo del reverse charge, prevalendo, in tali circostanze, la causa del fare sul dare. A maggior ragione, va applicato il reverse charge nel caso in cui gli interventi siano tali da configurare un “nuovo impianto”, trattandosi, in concreto, di servizi di installazione Vi consiglio di dare un'occhiata alla circolare ufficiale. http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2015/Dicembre+2015/Circolare+37E+del+22+dicembre+2015/CIR37e+del+22.12.15.pdf Saluti e grazie dottore per il suo operato

Dott. Andrea Mannarà - 10/05/2016

Grazie per il suo contributo alla migliore fruizione dei contenuti di questo blog. Confermo quanto da lei citato. Installazione e manutenzione impianti, se effettuati su edifici e a favore di soggetti che operano con partita Iva, sono attività che rientrano nell'ambito del reverse charge.

Cinzia - 09/05/2016

Buongiorno Dottore, in rifer. alla legge reverse a tutt'oggi mi resta il dubbio sulla installazione, manutenzione e riparazione di cancelli elettrici effettuata da noi quale ditta che esegue impianti elettrici con codice attività 43.21.01/02 a Clienti con partita iva. La ringrazio anticipatamente per il chiarimento.

Dott. Andrea Mannarà - 10/05/2016

Installazione e manutenzione impianti elettrici effettuati con codice ateco 43.21.01/02 presso edifici e a favore di soggetti che operano con partita Iva, sono operazioni in regime di reverse charge. E' importante che l'installazione/manutenzione riguardi impianti facenti parte di un edificio, inteso come fabbricato, e non su parti esterne dell'edificio stesso.

Marco.p - 03/05/2016

Buongiorno Dott. Mannarà, io lavoro per una ditta che opera in cat.9 dell'Albo Gestori Ambientali (opere di bonifica) e ha codice ateco 38.32.30. Per un cantiere, appunto di bonifica, abbiamo subappaltato i lavori finali di asfaltatura ha una ditta specializzata. Ora questa ditta ci chiede di poterci fatturare in regime di reverse charge. La loro è una richiesta corretta? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 03/05/2016

Non si è nell'ambito dei lavori edili, quindi il reverse charge si applica solo sui lavori di installazione impianti, completamento e demolizione di edifici. I lavori di asfaltatura, non meglio precisati (non si capisce a quale immobile fanno riferimento questi lavori) non consentono l'applicazione del reverse charge. L'operazione andrà fatturata con le normali aliquote Iva.

Roberto - 01/05/2016

Salve, sono un elettricista e devo realizzaze un ampliamento impianto dentro un locale, dove ci sarà un azienda con partita iva operante settore rappresentanza . Le chiedo la fattura va fattà con reverse change con lettera a ? o lettera a-Ter ? Qualè la differenza e in quali casi si applica. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 02/05/2016

L'installazione o la manutenzione di un impianto elettrico, se effettuati a favore di un soggetto che opera già con partita Iva, rientrano nell'applicazione del reverse charge, quindi la fattura dovrà essere emessa senza iva, con indicazione del reverse charge, ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera a-ter.

sandra - 19/04/2016

Buongiorno , un domanda. un cliente edile fattura ad un privato con iva al 10% ..una ditta emette una fattura con reverse charge nei confronti dell'edile. io che devo integrare la fattura in reverse charge userò iva al 10% (come a monte ha usato il cliente edile nei confronti del cliente privato) o al 22%? grazie in anticipo per la risposta!

Dott. Andrea Mannarà - 19/04/2016

Nel campo edile il reverse charge si usa solo nel rapporto tra subappaltatore ed appaltatore. Il subappaltatore emette all'appaltatore fattura senza addebito di Iva, con indicazione della norma relativa al reverse charge. L'appaltatore che riceve la fattura in reverse charge, registra la fattura sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti. Nell'integrare la fattura, l'aliquota Iva da prendere in considerazione sarà quella relativa ai lavori ricevuti in appalto. Quindi se l'appaltatore fattura al suo cliente Iva al 10%, la fattura in reverse charge sarà integrata con Iva al 10%.

MASSIMO - 14/04/2016

Buongiorno, una ditta con codice Ateco 43.22.01 riceve in subappalto un lavoro di installazione impianto idraulico su edificio da appaltatore operante nel settore edile; la fattura del subappaltatore va in reverse charge art.17, c.6 lettera a - oppure lettera a-ter?....grazie

Dott. Andrea Mannarà - 19/04/2016

Il codice ateco da lei indicato rientra nella classe F (costruzioni) della tabella Ateco. In questo caso, se il suo appaltatore ha anch'esso codice ateco rientrante nella classe F, allora ci troviamo di fronte all'ipotesi del subappalto nel settore edile, e in tal caso il subappaltatore emette fattura in reverse charge art. 17 comma 6 lett. a). Se invece il suo appaltatore non rientra nella classe F, avendo però lei effettuato una installazione di impianti a favore di un soggetto che opera con partita Iva, dovrà fatturare in reverse charge art. 17 comma 6 lett. a-ter).

LUCA - 05/04/2016

Buongiorno, sono una ditta di impianti elettrici devo motorizzare un cancello in un condominio già esistente, la fattura la devo fare con l'iva al 10% o 22% ? il condominio ha C.F. e non P. IVA GRAZIE

Dott. Andrea Mannarà - 06/04/2016

Il condominio che ha soltanto il codice fiscale riceve la fattura per installazione impianti elettrici con addebito di Iva alle normali aliquote.

elisa - 04/04/2016

Buongiorno, devo emettere una fattura a un b&b di sostituzione caldaia, volevo sapere visto che la caldaia è un bene significativo devo fare il solito calcolo con la mano d'opera e materiali o applico il reverse charge? Se devo applicare quest'ultimo devo specificare il costo del bene?.

Dott. Andrea Mannarà - 04/04/2016

La fornitura/cessione del bene va fatturata alle normali aliquote Iva. In merito alla prestazione di serivzio (installazione caldaia), se il b&b opera con partita Iva, allora la fattura va in reverse charge. Se invece il b&b opera senza partita Iva, allora tutto va fatturato con le normali aliquote Iva.

Alessandro - 23/03/2016

Grazie per la risposta dottore. Nella fattispecie riteniamo che per il ns. cliente sia meglio fare 2 fatture: una con il bene assoggettato ad iva 22% ed una per la sola manodopera in reverse charge. Lo ritiene corretto? La ringrazio anticipatamente.

Alberto - 29/03/2016

Gentilissimo Dottore, vorrei porle un quesito. Sono titolare di una ditta cod. ateco 251210. Ho fornito e montato porte ad un società che ha in gestione l'appalto per lavori edili in un edificio, di cui non è proprietario, pur non avendo mai sottoscritto un contratto di subappalto Devo applicare il rc oppure, essendo la fornitura pari ad un valore del 90% del totale fattura rispetto alla posa in opera, devo applicare l'iva? Ringrazio e saluto

Dott. Andrea Mannarà - 30/03/2016

Il codice ateco da lei indicato non è tra quelli elencati dall'Agenzia delle Entrate, per i quali scatta l'obbligo del reverse charge. Nel suo caso, si tratta di fornitura di beni, per i quali il servizio di posa in opera è inferiore rispetto al valore del bene in sè. In ogni caso, la cessione del bene va fatturata con le normali aliquote. Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, devono ritenersi escluse dal meccanismo del reverse charge le forniture di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Dott. Andrea Mannarà - 30/03/2016

Può benissimo seguire questa via, purchè le operazioni siano correttamente inquadrate sotto il profilo Iva.

Dott. Andrea Mannarà - 22/03/2016

Secondo la normativa vigente, nel caso di installazione di impianti (tra cui rientrano le pompe di calore) eseguita presso un committente che opera con partita Iva, la ditta installatrice deve emettere fattura in reverse charge solo per il servizio reso, cioè la manodopera, mentre il prezzo del bene va fatturato con Iva (trattandosi questa di una cessione di beni e non di una prestazione di servizi).

Alessandro - 22/03/2016

Buongiorno dottore, siamo una ditta di termoidraulica ed abbiamo installato una pompa di calore presso un nostro cliente con partita iva. La suddivisione del costo dell' intervento in percentuale è così suddivisa: 90% costo bene installato 10% manodopera utilizzata per l'installazione. Secondo Lei, dobbiamo applicare il reverse charge in questo caso specifico? Grazie in anticipo.

Boselli Viviana Giovanna - 06/03/2016

dott. buongiorno ho un quesito. sono un medico specialista e quindi esente da IVa ai sensi dell'art 10. Una ditta idrotermica mi ha inviato fattura per la realizzazione di impianato di condizionamento con Reverse charge. Ho registrato la fattura sia bel registro acquisti che come autofattura nel registro vendite, ma questa IVA che mi addebito deve essere da me versata?

Dott. Andrea Mannarà - 07/03/2016

In pratica sì, perchè lei operando in regime di esenzione Iva ex art. 10 non addebita Iva in fattura e, di conseguenza, non detrae Iva sugli acquisti.

Federica - 02/03/2016

Buongiorno. Io ho una ditta di impianti elettrici. Volevo capire alcuni punti sul reverse charge. Ho capito che non è applicabile a privati, condomini ecc...ma solo a soggetti con partita iva. Partendo da questo presupposto. - Installazione e posa di un nuovo impianto elettrico ad una ditta...si applica? - Per manutenzione cosa si intende in campo elettrico? Nel senso se vado in una ditta a sostituire dei neon o altro...va applicata? - Infine per tutte le fatture emesse nel 2015 che andava applicato e invece l'abbiamo emessa con iva cosa succede? Posso sistemarle? Ci sono sanzioni? Attendo sua cortese risposta. Grazie e buona giornata. Federica

Dott. Andrea Mannarà - 02/03/2016

Installazione impianto elettrico ad una ditta: si applica il reverse charge. Manutenzione: riguarda le attività di manutenzione degli impianti elettrici, si applica il reverse charge se il servizio è realizzato a favore di una ditta. Per le fatture emesse nel 2015 in violazione del reverse charge, l'Agenzia delle entrate applicherà le sanzioni descritte nell'articolo.

Gilberto Baldin - 16/02/2016

Buongiorno, siamo rivenditori di pavimenti e rivestimenti un nostro cliente immobiliarista ci chiede il reverse charge per la fornitura di sole piastrelle per il completamento di nuovi edifici ancora da terminare, e se volesse anche la posa in opera di cui noi forniamo attraverso terzi ? Grazie per la risposta, buonagiornata

Dott. Andrea Mannarà - 16/02/2016

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate in diverse circolari, la fornitura di materiali o beni, configurando un'operazione di cessione e non di servizi, non è soggetta al regime di reverse charge, ma la relativa fornitura andrà fatturata con le normali aliquote Iva. Se offro anche il servizio di posa in opera, in base alle caratteristiche da lei accennate, solo questo servizio andrà fatturato in reverse charge.

Anna - 12/02/2016

Buonasera, lavoro per un impresa che si occupa di installazione, manutenzione e riparazioni di impianti elevatori. Fatturiamo verso privati, condomini, Enti pubblici e ditte. La domanda è questa: Intanto mi pare di aver aver capito dopo aver letto le Sue risposte, che diverse fatture emesse in reverse nell'anno 2015 riguardanti la fornitura e posa in opera sono errate (il Commercialista in ciò non mi ha nemmeno corretto non capisco il perchè), quindi mi chiedo in questo caso se c'è un modo per evitare sanzioni in caso di controlli ( anche se secondo lui non ci sono problemi perché abbaimo un consistente credito iva); il secondo quesito riguarda l'emissione di fatture di manutenzione verso Enti pubblici con partita Iva e CF, quindi, se devo fatturare la manutenzione ad un Ente Pubblico (principalmente Comuni, Ministeri e università) che ha lo stesso numero di partita iva e codice fiscale oppure codice fiscale e partita iva diversi applico il reverse o lo split payment? Terzo quesito: l'installazione ad esempio di una piattaforma elevatrice va in reverse (perchè prestazione di manodopera) quindi la fornitura va in iva? Grazie in anticipo

Dott. Andrea Mannarà - 15/02/2016

In merito ai lavori effettuati nei confronti degli enti pubblici, la circolare 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate precisa che i servizi soggetti a reverse charge resi a favore delle PA, sono unicamente quelli acquistati dalla PA nell'esercizio della propria attività economica. Se si ricade in questa disciplina, la stessa circolare precisa che la regola dello split payment non si applica nel caso in cui la PA acquisti beni o servizi in regime di reverse charge. In merito alla piattaforma, bisogna vedere se questo tipo di lavoro rientra tra le attività indicate dai codici Ateco 43.21.01, 43.21.02, 43.22.01, 43.22.02, 43.22.03, 43.29.01, 43.29.02, 43.29.09. Se così è, la fornitura del bene è soggetta ad Iva, mentre la posa (quindi la manodopera) è soggetta a reverse charge.

Paola - 11/02/2016

Buongiorno Dott. un azienda che rivende materiali per pavimentazioni e si affida per l'eventuale posa a posatori esterni (artigiani o ditte srl che siano), come dovrà poi fatturare al cliente finale (privato e/o ditta) il lavoro? Il materiale sempre al 22% ma la posa?

Dott. Andrea Mannarà - 15/02/2016

Bisogna distinguere se il cliente finale opera con partita Iva o è un privato cittadino. Se si tratta di privato cittadino, il lavoro andrà sempre fatturato con le normali aliquote Iva. Se si tratta di clienti con partita Iva, il materiale è sempre fatturato al 22%, mentre il servizio di posa in opera, se rientra nel codice Ateco 43.33.00, sarà fatturato in reverse charge.

Tommaso - 10/02/2016

Buona sera Dott. vorrei porle un quesito; L'impresa Appaltatrice di una struttura, vuole subappaltare una parte dei lavori (quelli strutturali) ad un'altra impresa. Le chiedo, l'impresa subappaltatrice dovrà rimettere fattura con Iva all'appaltatore?oppure si potrà valere del regime di reverse charge.? Inoltre l'Appaltatore visto che la costruzione non rientra nelle categorie di lusso, potrà fatturare al committente con IVA agevolata al 10%? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 15/02/2016

Il rapporto tra sub-appaltatore ed appaltatore, in materia di Iva, è regolato dalle norme di cui all'art. 17 del DPR 633/72. In particolare, se entrambi i soggetti operano con codice Ateco rientrante nella categoria F "Costruzioni", allora per i lavori affidati in sub-appalto, il sub-appaltatore dovrà fatturare il servizio all'appaltatore in regime di reverse charge, mentre l'appaltatore fatturerà al cliente finale con le normali aliquote Iva.

lorella - 05/02/2016

Buon giorno, la mia azienda si occupa di isolamenti termoacustici, coibentazioni e saldatura di laminati e trafilati per costruzione carpenteria metallica CODICE ATECO 432902. Le pongo questo quesito: un azienda A mi subappalta la realizzazione di ringhiera (parapetti) faccio sola la lavorazione in quanto i materiali me li fornisce l'azienda A. Io applico il Reverse chenge per la lavorazione di materiali forniti dall'azie A?? Grazie sin d'ora della risposta

Dott. Andrea Mannarà - 15/02/2016

Se la lavorazione della ringhiera rientra nel codice Ateco da lei citato, e il cliente è un soggetto operante con partita Iva, allora la sua prestazione va fatturata in regime di reverse charge, mentre un'eventuale fornitura di materiale va fatturata alle normali aliquote Iva.

LAURA T. - 01/02/2016

Buonasera vorrei sapere se, ai fini dell’applicazione del reverse charge, una chiesa è considerata edificio. Grazie Laura

Loredana - 27/01/2016

Buonasera dottore, mi chiedevo un imbianchino che esegue un tinteggio negli uffici di una ditta deve fatturare con art. 17 a-ter o con IVA 22 perchè manutenzione ordinaria? Grazie in anticipo per la risposta

Dott. Andrea Mannarà - 30/01/2016

I lavori di tinteggiatura sono considerati completamento di edificio. Se eseguiti a favore di un committente che opera in ambito commerciale, con partita Iva, allora i lavori dovranno essere effettuati in regime di reverse charge.

Loredana - 27/01/2016

Buongiorno dottore, Le chiedevo un chiarimento. Siamo una dtta con codice ATECO 433400 eseguiamo tinteggi. La domanda è: se emettiamo fattura per tinteggiatura agli uffici di una ditta bisogna fatturare con art. 17 a-ter o con IVA al 22% (perchè è manutenzione ordinaria?) E se emettiamo fattura ad una ditta per aver tinteggiato in un cantiere nuovo (es appartamenti di nuova costruzione) dobbiamo fatturare con art. 17 a-ter quindi senza IVA 22. Ho bisogno di chiarimenti Grazie anticipatamente per la risposta

Angelo - 27/01/2016

Buongiorno opero nel settore di manutenzione bruciatori, se effetto un intervento ad un caseificio,piscina ed aziende agricole ,la fattura e' soggetta a reverse charge se l'intervento e' eseguito su bruciatori industriali impiegati nella produzione a volte situati in edifici a volte in soli locali caldaie ?Qual'e' la definizione di edificio prevista dalla normativa?Grazie

MARCO - 26/01/2016

Buonasera dott.Mannarà la ringrazio in anticipo per la disponibilità sono un artigiano elettricista devo installare con fornitura e posa materiale elettrico presso una azienda in un capannone dove l'impianto di base è gia esistene i materiali che poso servono ai nuovi macchinari . fatturo con iva per la fornitura e posa ma inoltre installo impianti funzionali inerenti allo svolgimento di una attività e non al funzionamento dell'edificio come descritto nell'ultima circolare 37E PAGINA 19. devo scriverlo in fattura? devo comunque distinguere i prezzi di fornitura e posa ? i prezzi dei materiali e della posa li decido io? la ringrazio cordiali saluti

Dott. Andrea Mannarà - 30/01/2016

Le consiglio di specificare in fattura, nel dettaglio, il lavoro da lei effettuato distinguendolo dai materiali.

Erika - 26/01/2016

Ditta edile CODICE ATECO 433909 deve effettuare un lavoro in subappalto datole da altra ditta edile 433909 per un lavoro su un immobile ad una ditta tessile con partita iva. La ditta edile che fattura all'altra ditta edile (x subappalto) secondo me deve applicare l'esenzione iva nuovo reverse charge 17/6 a-ter poichè anche se è per un lavoro ricevuto in subappalto prevale comunque il discorso che viene svolto su un immobile ad una ditta con partita iva. E' corretto?

Dott. Andrea Mannarà - 30/01/2016

In ambito edile si applica la previsione di cui all'art 17 comma 6 del DPR 633/72. E cioè: la ditta che opera in subappalto fattura in reverse charge alla ditta appaltatrice, la quale a sua volta fattura con iva normale al proprio cliente.

Antonio - 23/01/2016

Egregio Dottor Mannara' ho un'impresa che realizza e gestisce per conto di alcuni comuni gli impianti di pubblica illuminazione acquisiti con regolari gare di proyect financing. Oggi mi ritrovo a dover fornire l'energia elettrica per alimentare tali impianti e pagare tale fornitura di energia con l'addizzionale iva del 22%efatturare all'ente comunale il quale regolarmente non paga lIva. Come mi devo regolare di conseguenza?

naria - 20/01/2016

La manutenzione annuale sui climatizzatori effettuata da una ditta nei confronti di un salone di parrucchiere è soggetta al reverse charge?

Dott. Andrea Mannarà - 30/01/2016

I lavori di manutenzione su impianti, se effettuati nei confronti di soggetti operanti con partita Iva, devono essere fatturati in reverse charge.

Fabrizio - 05/01/2016

Egr. Dott. Mannarà ho una piccola impresa artigiana, codice ateco NACE 16.23.10, mi occupo di : produzione e posa in opera di infissi, porte finestre , porte interne, portoncini, mobili su misura e rivendita serramenti in PVC o alluminio, porte interne etc. La clientela è prevalentemente privata ma ho ditte per cui lavoro in subappalto. Posa in opera di infissi, porte, pavimenti o fornisco materiali (pannelli etc). Il commercialista non mi ha comunicato nulla a riguardo reverse charge. Quindi anno 2015 mai applicato. Ho letto che è obbligatorio per la mia categoria, ho letto di sanzioni, etc etc. Nessuno mi ha messo al corrente di ciò? Come posso comportarmi? Ok la legge non ammette ignoranza ma sono venuto a conoscenza di ciò tramite una ditta alla quale fornisco materiali. Se questo mi conferma corrisponde al vero mi ritrovo nei casini per colpa di un commercialista INADEMPIENTE!! Come posso comportarmi? La ringrazio per la sua risposta. Distinti saluti Fabrizio

Dott. Andrea Mannarà - 07/01/2016

Come recita un antico e famoso brocardo latino, "ignorantia legis non excusat": la non conoscenza della legge non è una scusante per non applicarla. L'agenzia delle entrate è stata molto chiara in tal senso. La mancata o errata applicazione del meccanismo del reverse charge comporta l'applicazione di sanzioni (che ho descritto nell'articolo). Naturalmente, le sanzioni saranno applicate in caso di accertamento o verifica o ispezione da parte dell'Agenzia delle Entate o della guardia di finanza.

Paolo - 20/12/2015

Buongiorno Dottore, il blog è di una utilità pazzesca perciò la ringrazio già per la sua pazienza per riuscire a rispondere a tutti. Sto affrontando una manutenzione straordinaria di un appartamento. La ditta principale mi ha proposto 3 diversi preventivi con Iva al 10% percento; il suo riguarda la parte muraria, il secondo parte elettrica ( ditta diversa) il terzo parte idraulica ( ditta diversa ). Il titolare della ditta principale mi spiegava che tuttavia non poteva comprare i materiali non finiti e quelli finiti al 10% naturalmente andando a perderci il 12% a favore mio. Mi domando se sono loro che non sanno bene la legge o sono io che ho letto o capito male qualcosa. Io penso che se dovessi comprare io personalmente tutti i materiali avrei la certezza di avere solo un 12% di spese in più e non un aumento arbitrario della manodopera perché capisco che le ditte non possono regalarmi nulla. Grazie dell' aiuto.

Dott. Andrea Mannarà - 21/12/2015

Il suo quesito è un pò ampio e articolato, quindi cercherò di rispondere attenendomi però alle informazioni di base contenute nell'articolo di riferimento (reverse charge), così da non creare confusione nei lettori. Se l'appaltatore, colui cioè che richiede l'esecuzione delle opere (in questo caso lei che stra affrontando una manutenzione straordinaria dell'appartamento) è un soggetto privato, la ditta che esegue i lavori è tenuta ad emettere fattura con applicazione dell'Iva alle normali aliquote, cioè 22%. Trattandosi di lavori di manutenzione, però, la ditta che esegue i lavori potrà applicare l'Iva agevolata al 10% sui servizi resi, cioè sulla manodopera. Se la ditta che esegue i lavori, inoltre, fornisce al privato anche beni finiti (infissi, ascensori, montacarichi, caldaie, videocitofoni, condizionatori, sanitari, impianti di sicurezza), su questi beni è possibile applicare l'Iva al 10%, ma solo sulla differenza tra il valore complessivo dell'opera e il valore di questi beni. Se, infine, compra direttamente lei i prodotti e i materiali, andrà a pagare con Iva al 22%.

Alberto - 02/12/2015

Buongiorno, sono stati effettuati da un'azienda questi lavori edili per un hotel/ristorante: 1. allacciamento e concessione in uso di centrale termica; 2. Posa nuova guaina bituminosa sul tetto; 3. Rivestimento isolante parete esterna con sistema a cappotto; 4. sistemazione impiantistica, modifica porte, modifica areazione cucina, installazione parete in cartongesso, centralina antincendio e pompa antincendio 5. incarico tecnici, collaudo cemento armato e quant'altro necessario per il rilascio certificato di agibilità; 6. demolizione e ripristino opere difformi dal progetto approvato; 7. materiale acquistato per opere. Quali di questi possono essere fatturati con il reverse charge? Oppure è tutto assoggettabile a reverse charge perché considerati parte di un unico lavoro? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 02/12/2015

Le opere di completamento degli edifici, le opere di demolizione fabbricati, le opere di installazione impianto, se effettuati nei confronti di soggetti con partita Iva, devono essere fatturati senza applicazione Iva e con indicazione del reverse charge. Per un quadro più approfondito dei codici ateco riferibili alle attività di cui sopra, le suggerisco di leggere gli altri articoli da me scritti su questa materia e pubblicati sullo stesso blog.

Roberto - 28/11/2015

Salve , Le volevo chiedere in merito ad un nuovo impianto di allarme che sto per realizzare presso un appartamento di un privato , che tipo di fatturazione dovro' fare. ( tutto l 'importo con iva al 10% ) Tenendo presente che la cliente vuole portare in detrazione il lavoro. grazie

Dott. Andrea Mannarà - 30/11/2015

I lavori effettuati a favore di privati vanno sempre fatturati con Iva. Nel caso dell'installazione dell'impianto di allarme, essendo per il privato una spesa per la quale si può ottenere la detrazione fiscale del 50%, lei dovrà fatturare con Iva al 22% i materiali, mentre potrà fatturare con Iva al 10% soltanto il servizio reso, cioè la manodopera.

Roberto - 07/12/2015

Salve la fatturazione in merito all 'impianto di allarme privato le aliquote 22% per i materiali e 10 % manodopera è uguale in tutti e due i casi sia quando la manodopera e maggiore o minore dei materiali ? inoltre devo far firmare il foglio per l aplicazione iva agevolata . Infine nei casi di fatturazione tra ditte il reverse change si aplica solo ed esclusivamaente nei casi dei stessi codici ateco , cioè es. tra elettricisti , ma non tra ditte edili che incaricano l elettricista all impianto di un loro appalto. grazie infinite Roberto

Dott. Andrea Mannarà - 09/12/2015

Prima questione: Iva al 10%. La si può applicare solo sui servizi resi dalla ditta che esegue i lavori, cioè in sostanza sulla manodopera. Seconda questione: reverse charge. L'attività di installazione impianti rientra nei nuovi casi di applicazione della disciplina del reverse charge. Se i lavori vengono effettuati a favore di un privato, la fattura va emessa con Iva. Se i lavori vengono effettuati a favore di un soggetto che opera con partita Iva, allora la fattura va emessa senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione che si tratta di operazione soggetta al reverse charge. Terza questione: il reverse charge nell'edilizia. Se la ditta appaltatrice incarica un elettricista esterno di installare l'impianto presso l'immobile, allora l'elettricista dovrà fatturare i suoi servizi alla ditta appaltatrice. Se l'elettricista opera con codice ateco rientrante nella classe F (costruzioni) allora dovrà emettere fattura alla ditta appaltatrice senza Iva e in reverse charge. Se invece l'elettricista opera in settori diversi dalla classe ateco F, allora dovrà emettere fattura alla ditta appaltatrice con applicazione dell'Iva.

ENRICO - 28/11/2015

Buongiorno Dottore, Nel nostro comune riceviamo una fattura di un professiionista non soggetto a spilt payment perchè soggetto a ritenuta, e quindi applica l'iva normale. il lavoro di questo professionista riguarda il palazzetto dello sport che per noi è attività commerciale, come possiamo recuperare l'Iva? o siamo nel campo del reverse charge e quindi gli diciamo di fare la fattura senza iva? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 30/11/2015

Se il comune opera nell'ambito di attività economica, diventa un normale soggetto passivo di imposta. Se l'onorario del professionista rientra tra i lavori (elencati in questo articolo e in quelli correlati) soggetti a reverse charge, allora dovrà emettere fattura senza Iva e con reverse. Se invece l'onorario del professionista non rientra in nessuna delle casistiche sopra evidenziate, allora egli dovrà emettere fattura normalmente con Iva al 22%.

mirko - 06/11/2015

Salve. Sono un artigiano nel settore edilizio. Nel primo trimestre ho emesso delle fatture senza applicare reverse charge. Ho letto da qualche parte che le fatture emesse entro 30.03 2015 anche se "errate" perche non è stato applicato reverse charge non sono soggette alle sanzioni. mi sa dire se è vero? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 09/11/2015

E' corretto quanto da lei scritto, soltanto che la data ultima entro la quale le errate fatturazioni non saranno soggette a sanzione è la data del 27 marzo 2015, e non quella del 30 marzo 2015.

massimiliano - 06/11/2015

salve sono titolare di una<piccola ditta individuale di pulizia ora due aziende dove pulisco gli uffici mi hanno detto che devo applicargli la reverve charge da questo mese ma mi hanno anche detto che devo restituirgli tutta liva del 2015 perche questa legge e uscita a gennaio e nessuno mi aveva informato .allora prima cosa sono obbligato a ridargli indietro tutti i soldi se non li ho? e secondo le altre aziende dove pulisco non vogliono che applico questa legge come devo comportarmi grazie mille

Dott. Andrea Mannarà - 06/11/2015

I lavori di pulizia eseguiti negli immobili (fabbricati) a favore di soggetti passivi di imposta (che operano con partita Iva), devono essere fatturati senza applicazione dell'Iva e con l'indicazione del reverse charge. Questa non è una facoltà, bensì un obbligo di legge. La mancata o errata applicazione del reverse charge comporta una sanzione fissa che varia da 250 euro a 20.000 euro.

Mariano - 06/11/2015

Buongiorno dott. Mannarà sono il titolare di un azienda di impianti elettrici le porgo un quesito in merito a questo lavoro che sto eseguendo in questi giorni, impianto elettrico relativamente importante come fornitura di materiale, rispetto alla manodopera, per un negozio ad uso commerciale di parrucchiere e centro estetico, come mi devo comportare? Fatturazione in reverse charge oppure con cessione del bene e sola manodopera in reverse charge ? La ringrazio anticipatamente.

Dott. Andrea Mannarà - 06/11/2015

La cessione dei beni va fatturata con le normali aliquote Iva, mentre la manodopera va fatturata senza applicazione dell'Iva, in regime di reverse charge.

Michele - 05/11/2015

Una ditta termoidraulia che fornisce solo manodopera per istallazione di soli tubi è soggetta a reverse charge o no?

Dott. Andrea Mannarà - 06/11/2015

La ditta termoidraulica che esegue lavori di installazione e manutenzione impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento, ed opera con codice Ateco 43.22.01, se esegue i lavori a favore di soggetti passivi di imposta, cioè che operano con partita Iva, allora dovrà fatturare la manodopera senza applicazione dell'Iva con indicazione del reverse charge.

Alessia - 03/11/2015

Una ditta con codice Ateco 43.22.01 esegue per un condominio titolare di partita IVA lavori riguardanti la sostituzione luci garage, la sostituzione lampeggiante del cancello carrabile e fornitura e montaggio cassetta con chiavi per centralina cancello. In questo caso deve emettere fattura con inversione contabile?

Dott. Andrea Mannarà - 04/11/2015

Normalmente i condomini non sono dotati di partita Iva, quindi nei loro confronti non si emette fattura con reverse charge, ma con Iva. Nel caso di specie, invece, il condominio diventa soggetto passivo di imposta, e se non adotta regimi Iva particolari, bensì quello ordinario, allora la fattura relativa alle manutenzioni degli impianti elettrici andrà emessa senza Iva con indicazione del reverse charge.

SIMONE - 29/10/2015

Nell'applicazione dell'IVA al 10% tra i beni significativi individuati dal dm 29/12/99, le inferriate realizzate da un fabbro rientrano tra gli infissi esterni? Il fabbro compra il ferro, realizza l'inferriata e la installa al privato fatturando tutto al 10%. Si chiede conferma. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 30/10/2015

I beni significativi sono quei beni che, pur incorporati in un edificio, non perdono la loro individualità, quindi sarà sempre possibile smontarli ed utilizzarli. Per poter essere ammessi al beneficio fiscale, l'inferriata deve essere nuova, e deve rappresentare una innovazione rispetto alla situazione precedente. Se la fornitura di tali inferriate avviene all'interno di lavori di manutenzione straordinaria, allora l'applicazione dell'Iva al 10% la si potrà fare solo sulla differenza tra il valore complessivo dell'opera e il valore dei beni ceduti (inferrriate). Se invece siamo nell'ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia allora l'iva al 10% si applica sull'intera fornitura.

SIMONE - 11/11/2015

Secondo me l'inferriata o grata in ferro non appartiene alla categoria dei beni significativi e quindi non si applica questa procedura. L'infisso (finestra), invece, fa parte dei beni significativi. Attendo conferma perché esistono diverse versioni. Grazie

Luigia Lumia - 11/11/2015

L'inferriata a mio parere rientra tra i beni significativi in quanto impianto di sicurezza. Ricordo che i beni significativi sono: - ascensori e montacarichi ;infissi esterni e interni; caldaie;video citofoni;apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;sanitari e rubinetteria da bagni;impianti di sicurezza.

Emidio - 27/10/2015

Dott. Mannarà buonasera, lavoro in una società che fa contract, ossia ristruttura locali commerciali chiavi in mano. C'è quindi un contratto con un soggetto passivo d'imposta(generalmente profumerie, farmacie e negozi in genere). Il lavoro che viene svolto nel cantiere spazia dalla pavimentazione, ai controssoffitti, pitture e impianti vari. Tutti lavori che vengono dati ad aziende terze con contratti di subappalto tra le aziende stesse e la società scrivente. Nella fatturazione tra le aziende subappaltatrici e la scrivente viene adottata la procedura del reverse charge. La fattura che la scrivente emette nei confronti del committente (soggetto finale)deve essere assoggettata al reverse charge? o sconta l'aliquota del 22%? La ringrazio per una Sua risposta. Mi sembra che in questo campo la confusione regna sovrana.

Dott. Andrea Mannarà - 28/10/2015

Dipende dalla natura dei lavori. Se i lavori riguardano: demolizione dell'edificio, installazione di impianti, o completamento di edifici, allora tali lavori saranno soggetti a reverse charge. Gli altri lavori, invece, dovranno essere fatturati con le normali aliquote Iva. Se i lavori eseguiti, nel loro complesso, possono essere ricondotti alla ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettere c e d del DPR 380/2001 - testo unico in materia edilizia), allora la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato che, fermo restando la regola generale secondo cui ogni lavoro va fatturato secondo il proprio regime impositivo, in questa sola ipotesi, per le difficoltà di poter facilmente individuare all'interno dello stesso contratto di appalto le varie tipologie di lavori, allora sarà possibile fatturare l'intera opera senza applicazione del reverse charge, ma con applicazione dell'Iva.

Antonio - 22/10/2015

Buongiorno dott Mannara, le scrivo per un chiarimento sulla corretta applicazione del reverse charge. Un’impresa artigiana ha svolto lavori di sbancamento terreno, creazione sottofondo manto stradale, scavi per “plinti” con travi di collegamento, ad un futuro immobile industriale, direttamente all’azienda proprietaria del futuro immobile (azienda metalmeccanica). Secondo la nuova dizione dovrebbe applicare il reverse charge perché i lavori sono B2B (detentori entrambi di partita IVA, anche se di settori diversi), ma il dubbio mi sorge alla parola “…. completamento di edifici… “. Nel mio caso l’edificio ancora non esiste. secondo il suo parere i lavori effettuati sono da assoggettare a reverse charge o ad imposta normale 22%? Gradirei un suo parere. La ringrazio anticipatamente

Dott. Andrea Mannarà - 22/10/2015

I lavori che lei ha descritto mi sembrano maggiormente classificabili come lavori edili che non come lavori di completamento. Anche dalla lettura della circolare 14 del 2015 Agenzia delle Entrate, alla voce completamento edifici, mi sembra poter cogliere che quanto da lei descritto rientra nel campo dei lavori edili. Trattandosi dunque di lavori edili, la ditta che esegue i lavori dovrà fatturare al suo committente-cliente senza applicazione del reverse charge, ma con le normali aliquote Iva.

Roberto - 18/10/2015

Salve sono un elettricista ditta individuale o la mia sede nell' appartamento dove o la residenza. Devo fare dei lavori di opere murarie generiche e idrauliche. La fattura che mi faranno deve essere con iva al 22% essendo anchio un azienda , per poi poterla scaricare. O diversamente. grazie

Dott. Andrea Mannarà - 20/10/2015

I lavori si riferiscono all'immobile in generale, non sono specificatamente relativi all'attività, quindi la fattura dovrà essere intestata alla persona fisica (non alla partita Iva) e con Iva al 22%. Se invece i lavori riguardano la parte dell'immobile adibito all'attività, la fattura potrà essere intestata anche alla partita Iva, ma sempre con Iva al 22% perchè non sono lavori rientranti nel reverse charge.

Giampaolo - 17/10/2015

Buongiorno dott. Mannara, ho un dubbio in merito alla detrazione fiscale del 50% per l'acquisto di elettrodomestici. Nel 2014 ho sostituito nel mio appartamento, sito al piano terra di un condominio, tutti i vecchi scuri in legno con altri in alluminio a taglio termico (lavori di ristrutturazione). Nel 2015 ho acquistato una lavatrice in classe A+++ pagandola con carta di credito. Posso recuperare il 50% della spesa usufruendo dell'eco bonus ? Se nel 2015 acquisto un secondo elettrodomestico in classe minima A+ posso ancora recuperare il 50% di quest'ultima spesa tramite ecobonus ? O il tutto doveva essere fatto con un acquisto unico? In attesa di suo riscontro porgo cordiali saluti. Coi Giampaolo Casale sul Sile (TV)

Dott. Andrea Mannarà - 20/10/2015

Gli elettrodomestici acquistabili con possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 50% sono quelli catalogati con classe energetica non inferiore a A+. Il bonus mobili è fruibile per acquisti sostenuti fino al 31/12/2015 purchè legati ad una pratica di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

Ottavio59 - 14/10/2015

Salve!Io ho un'impresa edile a Vicenza e mi occupo anche di tinteggiature. Cosa succede nel mio caso? Devo applicare la reverse charge? Grazie mille, mi sto informando ma non sono sicuro di aver capito bene come funziona il tutto!

Dott. Andrea Mannarà - 14/10/2015

Secondo quanto indicato dalla circolare 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate, i lavori di intonacatura e stuccatura eseguiti su fabbricati e classificati nella voce 43.31.00 dei codici Ateco, se eseguti nei confronti di soggetti che operano con partita Iva, devono essere fatturati con il reverse charge. Ricordo anche che, qualora l'impresa non abbia dichiarato il codice ateco sopra descritto, ma di fatto esegue tali lavori, dovrà comunicare il nuovo codice Ateco all'Agenzia delle Entrate.

Dott. Andrea Mannarà - 14/10/2015

Se il professionista che utilizza il locale in modo promiscuo riceve una fattura con reverse charge, si presume che i lavori riguardano la parte dei locali utilizzati per l'attività. In tal caso la fattura va integrata con l'indicazione dell'Iva e registrata sia negli acquisti che nelle vendite. Se però dalla fattura non si evince se i lavori riguardano esclusivamente la parte dei locali adibiti ad attività, allora l'intera fattura potrà essere registrata per il 50% come costo deducibile (come descritto sopra) e il rimanente 50% come costo non deducibile.

Roberto - 12/10/2015

Se un professionista, utilizza i locali promiscuamente (Abitazione ed ufficio) e riceve una fattura di manutenzione con reverse charge, come deve registrare la fattura? Grazie anticipate

Icos - 12/10/2015

Salve, volevo chiederle se è possibile applicare il reverse charge a tutti i lavori di ristrutturazione edilizia. la ringrazio

Dott. Andrea Mannarà - 14/10/2015

Per i lavori di ristrutturazione edilizia si applicano le norme già vigenti. Se l'appaltatore principale affida detti lavori in sub-appalto, fermo restando che entrambi i soggetti (appaltatore e sub-appaltatore) devono avere un codice Ateco rientrante nella classe F (lavori in edilizia), allora il subappaltatore emetterà all'appaltatore una fattura con reverse charge. Se, invece, l'appaltatore esegue in proprio i lavori, allora egli emetterà fattura direttamente al cliente (suo committente) con applicazione dell'Iva.

Maurizio - 02/10/2015

Buongiorno, vorrei porre una domanda. Sono un elettricista abilitato con tutte le lettere sulla CCIAA. Eseguendo lavori con la fornitura di materiale all'80% del valore complessivo, sono obbligato ad applicare il reverse charge o devo emettere due distinte fatture (acquistando con IVA)? Graze

Dott. Andrea Mannarà - 02/10/2015

Se lei esegue lavori di installazione e manutenzione impianti elettrici in fabbricati, e il suo committente è un soggetto passivo Iva (cioè opera con partita Iva), allora dovrà emettere fattura con reverse charge ma solo sulla parte relativa alla sua prestazione. L'eventuale cessione di beni va invece fatturata con le normali aliquote Iva.

laura - 02/10/2015

Buongiorno, mi chiarisca (almeno Lei) come devo comportarmi..... Siamo una azienda installazioni idrauliche, facciamo manutenzioni ed impianti (termici, di condizionamento ecc). Molto spesso il valore dei beni che installiamo è superiore alla quota della manodopera che mettiamo per realizzare l'impianto. Io fatturerei con reverse charge, il mio cliente insiste per avere la fattura di vendita del bene con iva e la fattura delle prestazione in regime di reverse charge Posso accontentarlo o suggerisce un'assurdità ? grazie per la cortese disponibilità

Dott. Andrea Mannarà - 02/10/2015

Se lei esegue lavori di installazione e manutenzione impianti presso un fabbricato e il suo committente è un soggetto passivo Iva (cioè opera con partita Iva), allora lei dovrà fatturare con reverse charge solo le sue prestazioni lavorative. Se contestualmente vi è anche cessione di beni, questi vanno fatturati con le normali aliquote Iva.

EVA - 30/09/2015

Buongiorno, se un'impresa edile deve fare fattura ad una restauratrice per aver fatto un ciclo di restauro conservativo di facciate, intonaci, malte ecc. su un edificio in cui la restauratrice sta lavorando, deve emettere fattura con reverse, giusto? Grazie per la disponibilità.

Dott. Andrea Mannarà - 30/09/2015

Per applicare il reverse charge è necessario che il committente, cioè il destinatario dei lavori, sia un soggetto operante con partita Iva. Il rifacimento della facciata, secondo quanto esplicitato nella circ. 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate, rientra tra i lavori soggetti a reverse charge.

Eva - 01/10/2015

Si, grazie, la restauratrice che ha chiesto di eseguire questi lavori ha partita iva. Grazie per la disponibilità

Ludovico - 25/09/2015

Salve, ho acquistato un locale commerciale, ho dovuto ristrutturare il locale, facendo il pavimento, intonaco, tinteggiatura, impianto elettrico, ma nella circolare del 27 marzo 2015 nella voce demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici al punto "contratto unico d'appalto avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e ristrutturazione trovano applicazione le regole ordinarie e nn il meccanismo del reverse charge, mentre nella voce prestazioni di servizi di completamento di edifici "completamento e' esclusa l'attività di costruzione degli edifici ma fa riferimento a interventi quali manutenzioni ordinarie e straordinarie restauro e risanamento, ristrutturazione sono assoggettate al meccanismo del reverse quindi l'impresa edile deve emettere fattura con iva o senza? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 28/09/2015

La circolare 14/2015 da lei citata precisa che, se con un unico contratto di appalto si eseguono interventi vari di ristrutturazione, dei quali alcuni rientranti nella disciplina Iva ordinaria ed altri rientranti nella disciplina del reverse charge, solo in questa ipotesi, per non creare confusione, è prevista la possibilità di applicazione dell'Iva con le normali aliquote Iva e non il reverse charge.

Ludovico - 29/09/2015

Buongiorno la ringrazio per avermi risposto, comunque ma contratto unico di appalto cose si intende? Praticamente i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati da un'azienda, mentre l'impianto elettrico da un'altra azienda. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 29/09/2015

E allora l'azienda che ha effettuato i lavori di ristrutturazione dovrà tener conto delle diverse voci di spesa, quindi evidenziare quelle soggette ad Iva e quelle soggette a reverse charge, tranne che si opti per l'agevolazione di considerare tutto all'interno dell'unico appalto di lavori e fatturare con Iva. L'elettricista, invece, se si occuperà di installazione dell'impianto elettrico, essendo questo lavoro svincolato dal precedente, dovrà fatturare con reverse charge, ricorrendone tutti i presupposti.

Ludovico - 29/09/2015

grazie per la disponibilità e per la chiarezza

Antonello - 25/09/2015

Salute, sono il titolare di una ditta individuale operante nel settore edile e con codice ateco 41.2. devo realizzare dei lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (tinteggiature, forniture e posa di pavimenti ) presso un ufficio di proprieta' di una societa' SAS operante nel settore commercio. La totalita' dei lavori verra' assegnata in subappalto. Vorrei capire gentilmente se, ricevendo le fatture col metodo dell' inversione contabile a mia volta devo applicare la regola del reverse charge per le lavorazioni di cui alla circolare 14 dell' agenzia delle entrate?

Dott. Andrea Mannarà - 25/09/2015

I lavori da lei descritti rientrano nel campo dei lavori edili. Il suo subappaltatore dovrà anch'esso operare nel campo dei lavori edili, quindi con relativo codice ateco classe F. Il subappaltatore le emetterà fattura con reverse charge, art. 17 comma 6 lettera a) DPR 633/72. In merito a lei, appaltatore principale, i lavori da lei descritti non mi sembrano rientrare tra quelli elencati dalla circolare (come per esempio completamento di edificio), quindi non soggiaciono alla regola del reverse charge; lei dovrà dunque fatturare con le normali aliquote Iva.

Francesca - 18/09/2015

Buongiorno, mi sembra di capire che l'applicazione o meno del reverse charge dipenda dal codice Ateco in cui l'azienda è inserita, quella per cui lavoro si occupa di "Servizi di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica e noleggio di macchinari ed attrezzature nel settore alimentare e non alimentare" codice: 33.12.99 NON DEVO applicare regola del reverse charge, giusto? Grazie mille per la risposta

Dott. Andrea Mannarà - 21/09/2015

Il codice Ateco da lei indicato non è inserito tra quelli elencati nella circolare 14/2015 dell'AdE. Nonostante questo, però, è importante individuare la natura dell'attività svolta. Cioè: se l'azienda, pur non avendo un codice ateco previsto dalla circolare, di fatto svolge attività che rientrano pienamente tra quelle descritte nella circolare (e nell'articolo pubblicato), allora l'azienda dovrà comunicare l'attività all'Agenzia delle Entrate e alla camera di commercio e, se ricorrono i presupposti, effettuare la fatturazione in regime di reverse charge.

EVA - 16/09/2015

Buongiorno, un'impresa edile che deve fare fattura ad una srl immobiliare per lavori di manutenzione su un capannone e su un appartamento può applicare il nuovo reverse charge nei confronti dell'immobiliare? Grazie mille per la risposta

Dott. Andrea Mannarà - 16/09/2015

Dipende dal tipo di lavori che vengono eseguiti. Se tali lavori sono inquadrabili nella nozione di "completamento di edifici", e le relative attività rientrano in uno dei seguenti codici Ateco: 43.31.00 intonacatura, 43.32.01 posa in opera di forzieri e casseforti, 43.32.02 posa in opera di infissi e controsoffitti, 43.33.00 rivestimento di pavimenti e muri, 43.34.00 tinteggiatura e posa in opera di vetri, 43.39.09 altri lavori di completamento, allora in questi casi bisogna emettere fattura con reverse charge.

EVA - 17/09/2015

Grazie per la risposta, mi scusi ma per lavori di completamento cosa si intende? Cioè sistemazione tegole, piuttosto che piccoli lavori di assistenza muraria possono considerarsi lavori di completamento? Grazie ancora per la disponibilità

Dott. Andrea Mannarà - 21/09/2015

La circolare 14/2015 dell'AdE precisa che, non essendoci una definizione univoca del termine "completamento di edificio", allora specifica che rientrano in tale nozione tutte le attività classificate con i codici Ateco elencati nell'articolo, relativi al completamento.

SIMONE - 15/09/2015

SONO UN FABBRO.REALIZZO E POSA INFERRIATE, CANCELLI, PARAPETTI....COD.ATTIVITA' 25.... AL PRIVATO IVA 10%, ALL'IMPRESA EDILE CON CONCES.EDIL.10%, AL GEOMETRA CHE MI HA COMMISIONATO IL LAVORO HA CHIESTO LA FATTURA IN R.C. GRAZIE DELLA RISPOSTA.

Dott. Andrea Mannarà - 15/09/2015

Il codice attività 25.... non rientra tra quelli elencati dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, i lavori di cui lei parla, non rientrano neppure nella definizione di completamento di edifici, quindi vanno fatturati tutti con le normali aliquote Iva, e non sono soggette al reverse charge.

Alex - 10/09/2015

Buongiorno, una fattura di "manutenzione straordinaria con messa in opera di rifacimento e tinteggiatura delle facciate esterne" su un autofficina e' soggetta al reverse charge? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 11/09/2015

Per parlare di reverse charge è necessario che il committente sia un soggetto passivo Iva, cioè titolare di partita iva. In merito ai lavori, se questi rientrano nella classe Ateco 43.34.00 tinteggiatura, o nella classe Ateco 43.31.00 intonacatura, allora è possibile applicare il reverse charge, altrimenti si applica l'iva alle normali aliquote.

Roberto - 10/09/2015

Buongiorno Dott.Mannara,volevo chiederle solo per la posa in opera di pavimenti nello studio dentistico con partita iva è obbligatorio il reverse charge? O si può emettere fattura applicando L'iva? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 10/09/2015

La posa in opera di pavimenti non rientra tra i codici ateco elencati dall'agenzia delle entrate con riferimento ai lavori di completamento di edifici. Quindi tale attività andrà fatturata con le normali aliquote iva.

Linda - 10/09/2015

Buongiorno Dott. Mannara, le scrivo per un chiarimento sulla corretta applicazione del reverse charge. La mia azienda si occupa di installazioni, manutenzioni e riparazioni di impianti automatici (cancelli, barriere, porte garage e porte scorrevoli) Per le aziende sto fatturando tutto con reverse perché ho inteso che anche se il cancello sta di fuori fa comunque parte dell'edificio, o sbaglio? Un'altra cosa... se per una riparazione o installazione il costo dei vari materiali utilizzati è più alto della manodopera come mi comporto? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 10/09/2015

La circolare 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate precisa che per "edificio" si deve intendere sostanzialmente il fabbricato, civile o strumentale. Tutto ciò che è al di fuori del fabbricato non fa parte di esso, e quindi non rientra nella nozione di edificio e, di conseguenza, non è soggetto al regime del reverse charge. Mi riferisco, ad esempio, alle piscine, garage, parcheggi, suolo. Però, se questi elementi esterni costituiscono un elemento integrante dell'edificio stesso (per es. una piscina collocata su un terrazzo, giardini pensili), allora si possono considerare inclusi nel fabbicato e quindi soggetti al reverse charge. In merito al costo dei materiali, il meccanismo del reverse charge si applica solo sui servizi, cioè sulla manodopera, mentre il materiale acquistato e ceduto al cliente è considerato "cessione di beni" e perciò soggetto al normale regime Iva con le normali aliquote Iva. Lei in fattura dovrà quindi separare il costo dei materiali ceduti, che andranno fatturati con le normali aliquote Iva, e il costo della manodopera che sarà invece fatturata in regime di reverse charge.

loretta - 07/09/2015

se un professionista esente iva -medico- ha ricevuto una fattura per tinteggiature dello studio medico e questa prestazione è stata fatturata dall'impresa con reverse charge, come deve comportarsi il professionista esente da iva?

Dott. Andrea Mannarà - 08/09/2015

Ammesso che i lavori di tinteggiatura rientrino nella nuova normativa sul reverse charge, il medico dovrà registrare la fattura integrandola con l'Iva e annotandola tanto nel registro acquisti che in quello vendite. Poi, operando in regime di esenzione art. 10, non avrà diritto a detrarre nessuna Iva sugli acquisti o eventualmente in base alle percentuali del pro-rata.

Monica C. - 03/09/2015

Buongiorno Dott. Mannara, le scrivo per un chiarimento sulla corretta applicazione del reverse charge. Un'impresa che esercita l'attività di installazione di impianti di allarme con relativa fornitura del materiale (codice ateco 43.21.02) deve applicare il reverse charge sulle prestazioni? Il dubbio è sorto per il discorso dell'esclusione delle cessioni di beni con posa in opera. A mio avviso poiché la società realizza degli impianti sulla base delle richieste del cliente, dovrebbe prevalere la prestazione di servizio e non la cessione del bene, ma il dubbio rimane .... La ringrazio anticipatamente

Dott. Andrea Mannarà - 08/09/2015

Il reverse charge si applica sulle prestazioni di servizi e non sulla cessione di beni. Quindi le consiglio di separare in fattura le due voci: il materiale ceduto per la realizzazione dell'opera andrà fatturato con Iva al 22% (esempio l'impianto); la manodopera andrà fatturata in reverse charge.

DONATO - 03/09/2015

buon giorno Dott. Mannara, Per la sostituzione delle lampade e/o neon l'iva come l'iva va applicata al 10% e/o 22%. L'impianto citofonico nuovo, l'amministratore mi chiede tutto con iva al 10% giusto? Sbagliato? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 08/09/2015

Il condominio committente non opera come soggetto Iva, quindi non si applica il reverse charge, ma le prestazioni e i beni ceduti saranno fatturati con le normali aliquote Iva.

Stefano P. - 01/09/2015

Buonasera Dott. Mannara , avrei necessità di un chiarimento: la mia azienda ha effettuato lavori di bonifica mediante rimozione di manufatti in cemento amianto e successiva ricopertura con pannelli temoisolanti presso un soggetto con partita iva. Non abbiamo ben chiaro se dobbiamo applicare l'iva al 22% oppure queste lavorazioni sono assoggetate al reverse charge. Grazie di tutto in anticipo

Dott. Andrea Mannarà - 08/09/2015

E' necessario individuare il codice Ateco in cui rientrano le attività da lei eseguite. Se si parla di demolizione, il codice Ateco deve essere il 43.11.00 La copertura del tetto potrebbe rientrare nei lavori di completamento, con codici Ateco 43.32.02 oppure 43.39.09 In questi casi i lavori vanno fatturati in regime di reverse charge.

massimiliano - 30/08/2015

ristrutturazione di un panificio , oltre alle ditte di installazioni impianti ,elettrici e termoidrici, l'arredatore e fornitore del mobilio e dell'attrezzatura tipo banchi frigo etc .etc.deve o non deve applicare l'iva in fattura?

Dott. Andrea Mannarà - 08/09/2015

La fornitura di mobilio ed attrezzature non è soggetta al reverse charge, quindi la fattura deve indicare l'iva alle normali aliquote.

Ela - 28/08/2015

Buona sera, La mia Azienda lo scorso mese ha acquistato un condizionatore d'aria. Abbiamo ricevuto la Fattura con l'applicazione dell'Iva al 10% (ai sensi della legge 488 del 23/12/99 art. 7 co. 1 lett. b). E' corretto? Cordiali saluti. Ela

Dott. Andrea Mannarà - 08/09/2015

L'iva agevolata al 10% sull'acquisto del condizionatore la si può applicare nell'ambito di un contratto di appalto per lavori di manutenzione e ristrutturazione. In tale ipotesi, l'Iva al 10% sui beni significativi si applica sulla differenza tra il valore complessivo dell'opera e il valore dei beni.

Marco - 27/08/2015

Buongiorno Dottore La mia azienda ha dato in subappalto la fornitura con montaggio di un Velux in una copertura . Tale intervento me lo devono fattura in regime reverse change? Grazie per la sua risposta Cordialmente Marco.

Dott. Andrea Mannarà - 08/09/2015

Se il lavoro rientra nell'ambito di un più ampio lavoro edile, allora per l'applicazione del reverse charge è necessario che entrambi i soggetti - appaltatore e subappaltatore - abbiano un codice Ateco rientrante nella classe "lavori edili". Se invece il lavoro consiste solo nella fornitura della finestra velux, allora se tale attività rientra tra i lavori di completamento di un edificio con codice Ateco 43.39.09 o 43.32.02, allora si deve applicare il reverse charge.

giuseppe - 24/08/2015

Dott. Mannara pe manutenz. Straordinaria le agevolazioni previsti dal DL 5/2009 art. 2 relativamente all'acmquisto di un televisore SONO STATI MODIFICATI O SOPPRESSI? GRADIREI IL SUO PARERE grazie

giuseppe - 19/08/2015

Gent.Dott.ho chiesto il suo consiglio ma non ho visto pubblicata la mia richiesta. 1) dovrei sostituire la caldaia e qualche tubo di gas, inoltre dovrei rinnovare i tubi esterni dell'impianto idrico, queste opere sono sufficienti x abbinare Mobil e arredi e posso anche acquistare un televisore ai sensi de DL5/2009 ART.2 SPERO CHE LEI MI RISPONDRA GRAZIE

Salvatore F. - 15/08/2015

Buongiorno Dott. Andrea Mannarà volevo chiederle se possibile applicare l-art .17 in caso ci sia anche la fornitura dei materiali in un lavoro di ristrutturazione edile o completamenti di strutture.. in attesa di una sua cordiale risposta distinti saluti

Dott. Andrea Mannarà - 17/08/2015

La fornitura del materiale non è soggetta al reverse charge, in quanto è inquadrabile come cessione di beni e non come prestazione di servizi.

laura - 12/08/2015

salve ho una ditta edile ed ho acquisito un lavoro in appalto per ristrutturazione vecchio castello. le fatture che dovrò effettuare devono essere con il reverse arl17a-ter oppure con iva essendo un immobile vecchio grazie

Dott. Andrea Mannarà - 12/08/2015

La fatturazione non dipende dalla vetustà dell'immobile da ristrutturare. Bisogna analizzare il rapporto giuridico che lega appaltatore e committente e la tipologia di lavori che si eseguono. Trattandosi di lavori edili, lei che esegue i lavori dovrà fatturare al suo cliente normalmente con Iva. Se affiderà l'esecuzione dei lavori in subappalto ad altre ditte edili, allora queste ultime fattureranno a lei in regime di reverse charge.

Roberto - 09/08/2015

Salve svrei bisogno di un chiarimento, io sono titolare di una dita di impianti elettrici,capita di prendere l appalto di una ristrutturazione di un appartamento , volevo sapere se la ditta edile che io ho incaricato per lavori di smantellamento e rifacimento mi puo' fatturare al 22% visto che non sono impresa edile ma impresa elettrica, ed anche l idraulico che tipo di fatturazione mi deve fare. grazie

Dott. Andrea Mannarà - 11/08/2015

Se lei svolge l'attività di installazione di impianti elettrici, non può effettuare lavori rientranti in altri codici ateco, in particolare lavori di edilizia. Deve dichiarare la sua attività edile all'Agenzia delle Entrate e alla camera di commercio. Dopo aver fatto ciò, se lei affida ad altri operatori, sempre rientranti nell'ambito dell'edilizia, la realizzazione di alcune fasi del lavoro, riceverà la fattura dal subappaltatore in reverse charge. Ma se i subappaltatori non svolgono attività inquadrabile nel codice ateco edilizia, allora le faranno una fattura con le normali aliquote Iva.

Roberto - 01/10/2015

Salve sono un elettricista ditta individuale, mi ha già spiegato che non posso prendere lavori di ristrutturazioni in quanto nella mia camera di commercio non risulta il codice dell edilizia, ma se un cliente mi incarica di realizare un impianto eletrico in un appartamento e necessita di opere murarie , chi deve fare le opere murarie e che tipo di fatturazione va fatta ? Se invece mi capita di chiedere prestazioni di manodopera ad un titole ditta edile srl . es. per lavori elettrici, è autorizzato a farlo e che tipo di fattrazione deve fare? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 02/10/2015

Se lei, elettricista, affida i lavori di muratura ad una ditta edile, questa le farà fattura con Iva alle normali aliquote, in quanto non siete operanti nel settore edile e quindi non si può applicare il reverse charge.

Roberto - 18/10/2015

Salve in merito alle sue risposte , se o capito bene , nel mio caso il reverse charge lo potrei fare solo in caso di fatturazione con chi ha il mio codice ateco 43.21.01 -43 21. 02 .o anche con gli altri codici che rientrano nell installazione di impianti ad edifici in caso di collaborazioni. Mentre se ci sono collaborazioni con le aziende con codice 43.31.00 ecc. che rientrano nel completamento di edifici ci dovremmo fatturare al 22% grazie

Dott. Andrea Mannarà - 03/08/2015

Rispondo al post pubblicato da Claudio il 31/07/15. La cessione di beni non è una operazione che rientra nel nuovo ambito di applicazione del reverse charge. La cessione di beni è fatturata alle normali aliquote Iva.

Cri - 29/07/2015

siamo una piccola ditta di installazione impianti elettrici -codice ateco 432101- e un cliente ci ha chiesto di correggere le fatture eseguite fino ad ora in subappalto perché contengono sono la definizione "operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell’art. 17, comma 6 del DPR 633/72." ma NON il riferimento alla lettera a del comma 6; è necessario rifarle tutte? e per quelle destinate ai non titolari di partita iva, dobbiamo rifare anche quelle inserendo il riferimento alla lettera a)ter?? GRAZIE INFINITE Rispondi

Dott. Andrea Mannarà - 30/07/2015

Premesso che l'attività di installazione impianti rientra nel nuovo regime del reverse charge solo se effettuata nei confronti di soggetti operanti con partita Iva, quindi la stessa attività effettuata verso un privato va fatturata con le normali aliquote Iva. In merito alle fatture già emesse in regime di reverse charge, la circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che è necessario specificare la corretta norma di non applicabilità dell'Iva, quindi art. 17 comma 6 lettera a. In ogni caso, non credo che sia difficoltoso ristampare le fatture con la correzione della dicitura, in quanto tale correzione non incide certamente sull'imponibile e sul totale fattura.

massimiliano - 21/07/2015

Gentile dott. Mannarà, avrei una domanda da porle:sono artigiano e lavoro nel settore impiantistica antifurto;nel caso in cui debba fatturare ad un cliente con p.iva un lavoro di installazione impianto il cui cli. ha la sede della sua attivita nella propria abitazione(dove appunto ho installato l'impianto)la fattura andrà con regime di reverse charge o con regime ordinario?La ringrazio per la risposta.

Dott. Andrea Mannarà - 22/07/2015

Se l'impianto serve per l'attività, lei naturalmente fatturerà alla ditta con partita Iva. Se il valore del servizio da lei reso (installazione) è superiore al valore dei beni ceduti (impianto), allora tale prestazione andrà fatturata con reverse charge. Negli altri casi l'operazione andrà fatturata con le normali aliquote Iva.

ALESSANDRO - 21/07/2015

Avrei una domanda, se una ditta produttrice di serramenti esegue su un immobile per una ditta subappaltatrice (non proprietaria dell'immobile) la fornitura e posa di infissi esterni ed interni può applicare il reverse charge?

Dott. Andrea Mannarà - 21/07/2015

Se si è nell'ambito dei lavori edili, il reverse charge lo applica la ditta subappaltatrice nei confronti dell'appaltatore, sempre che entrambe le ditte svolgano attività catalogate nella sezione "Lavori edili" della tabella Ateco. Se, invece, il lavoro riguarda il completamento di edifici, e l'attività è inquadrabile nel codice ateco 43.32.02, allora la ditta che esegue la posa in opera dovrà fatturare con reverse charge se il committente è un'altra ditta (con partita Iva). Sempre che la prestazione di servizi, cioè la posa in opera, sia di valore superiore ai beni installati (gli infissi), altrimenti si ricade nell'ipotesi di cessione di beni e in tal caso si dovrà fatturare con le normali aliquote Iva.

Cinzia - 17/07/2015

Buongiorno, noi siamo un'azienda che fa manutenzione su apparati telefonici e di networking. Se facciamo manutenzione su un centralino aggiornando il software, anche questo lavoro rientra nel campo del reverse?

Dott. Andrea Mannarà - 17/07/2015

La manutenzione degli impianti rientra nell'ambito di applicazione del reverse charge se effettuata a favore di altri operatori economici con partita Iva. Inoltre, affinchè si abbia manutenzione, è necessario che la prestazione del servizio sia superiore rispetto al valore dei beni ceduti.

Nicola - 16/07/2015

Salve Dott. Mannara',un contratto di manutenzione ascensore,che riporta i riferimenti di Ragione Sociale e P.iva della ditta Manutentrice,puo' essere risolto di fatto se ci si accorge che la stessa ditta,inoltra all'Amm.re ,senza alcun avviso, le relative fatture,in maniera artefatta,con uguale Ragione Sociale ma con P.iva DIVERSA ? E' comunque una procedura illegale?

Dott. Andrea Mannarà - 17/07/2015

Ogni contratto può essere risolto unilateralmente per gravi inadempienze contrattuali, chiaramente da dimostrare.

Valentina - 10/07/2015

Buongiorno Dott. Mannarà, nel regime reverse charge sono incluse le opere murarie relative ad aperture di tracce su pareti per ricercare perdite in corrispondenza di tubazioni condominiali con rispettiva riparazione o sostituzione delle tratte? Ringrazio anticipatamente

Dott. Andrea Mannarà - 10/07/2015

Immaginando che i lavori siano: apertura di tracce per la ricerca di infiltrazioni, relativa riparazione e successiva intonacatura, tali lavori potrebbero rientrare nel codice ateco 433100 (intonacatura e stuccatura), 433901 e 433909 (altre opere sugli edifici). Se ciò è corretto, bisogna verificare chi è il destinatario dei lavori. Infatti, il reverse charge si applica solo nei confronti dei committenti che siano titolari di partita Iva. Quindi se si tratta di lavori svolti negli edfici di proprietà dei condomini e questi non hanno la partita iva, i lavori vanno fatturati normalmente con Iva.

Simone - 10/07/2015

Buongiorno, io ho contratti per il servizio di pulizie con condomini e palestre. Rientrano nel regime di reverse-charge?

Dott. Andrea Mannarà - 10/07/2015

I servizi di pulizia effettuati negli edifici e resi a soggetti titolari di partita Iva devono essere fatturati in regime di reverse charge. Se il condominio ha la partita Iva, allora deve fatturare in reverse charge. Se invece, come generalmente avviene, il condominio ha solo il codice fiscale, deve fatturare normalmente con Iva.

Valentina - 10/07/2015

Buongiorno Dott. Mannara' Le opere murarie quali aperture di tracce su pareti per risoluzione di infiltrazioni provocate da tubazioni condominiali con relativa riparazione o sostituzione della tratta sono comprese nel regime di Reverse charge?

ALESSANDRA - 08/07/2015

Buongiorno, la fattura relativamente ai nuovi libretti d'impianto rientra nel REVERSE CHARGE? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 09/07/2015

Cosa si intende per "fattura relativamente ai nuovi libretti di impianti"? Le posso rispondere che l'installazione di nuovi impianti negli edifici è una delle nuove ipotesi di applicazione del reverse charge, purchè l'installazione avvenga a favore di soggetti titolari di partita Iva.

Gaetano - 04/07/2015

ho trovato delle risposte esaurienti, ma avrei un dubbio da porre, siamo una ditta di installazione impianti fatturiamo manutenzione e riparazione a una società SPA di diritto privato in cui una quota societaria è pubblica, quando gli abbiamo chiesto cosa dovevamo applicare "split o reverse" mi hanno risposto nè l'uno nè l'altro, cosa è corretto fare? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.

Dott. Andrea Mannarà - 06/07/2015

La questione è particolarmente complessa. Innanzitutto, è necessario verificare la natura giuridica della società, se essa cioè, avendo capitale pubblico, è assimilabita agli enti pubblici. Poi, bisogna verificare l'attività svolta dalla società, e se tale attività rientra nel campo di applicazione dello split payement. Successivamente, se il servizio di manutenzione reso alla società è richiesto dalla società in quanto svolgente attività commerciale, allora il servizio andrà fatturato con reverse charge ma non si applicherà lo split.

gaetano - 07/07/2015

Ulteriore domanda alla sua risposta del 06/07/2015 alla mia domanda su come trattare una spa di "diritto privato" cosi ci dice l'economo di tale spa. In effetti si tratta di una spa con socio unico COMUNE DI MESSINA che svolge l'attivita di gestione acquedotto e trattamento degli scarichi urbani della citta di messina. pur insistendo l'economo insiste sul dire spa di diritto privato ma non ci da ulteriori informazione... la societa addetta alle pulizie dei loro uffici invece applica il reverse cherge . E' corretto che per i lavori ai loro impianti e strutture fisse non si possa applicare ne il reverse.. ne lo splyt.... Vi ringrazio anticipatamente.

Francesca - 03/07/2015

buona sera, lavoro presso una ditta di impianti elettrici e le chiedevo che spesso capita lavori con solo posa in opera o solo manutenzione..quindi come bisogna fare???se bene ho capito che se il bene è maggiore della manodopera applico iva se il bene è minore della manodopera è in reverse???Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 06/07/2015

Tra le attività soggette alla nuova applicazione del reverse charge vi è l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici negli edifici. Affinchè si abbia "installazione", quindi servizio e non "posa in opera", cioè cessione di bene, è importante che il valore della manodopera, quindi il valore del servizio di installazione, sia superiore al valore dei beni che vengono ceduti. In questa ipotesi si fattura in reverse charge.

Giorgio - 02/07/2015

Buongiorno, vorrei sapere se una società con codice ateco 41.2 realizza lavori di ristrutturazione subappaltando a altre imprese e/o artigiani in regime di reverse charge, può emettere fattura senza iva al cliente finale che è una srl proprietaria dell'immobile

Dott. Andrea Mannarà - 06/07/2015

Nel campo dei lavori edili, purchè sia l'appaltatore che il subappaltatore abbiano un codice ateco relativo alla classe "Costruzioni", il subappaltatore emette fattura con reverse charge nei confronti dell'appaltatore principale. Questi, a sua volte, fattura al cliente finale normalmente con Iva. Se i lavori in oggetto, però, rientrano tra quelli definiti dalla circolare 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate, quindi tra i lavori di demolizione o completamento edifici, allora colui che realizza i lavori (il subappaltatore nello specifico) fattura all'appaltatore principale in reverse charge. L'appaltatore principale, dal momento che non esegue l'opera ma la affida in subappalto, dovrà a sua volta fatturare al committente principale con Iva.

Barbara - 30/06/2015

Buonasera Dott. Mannarà, vorrei cortesemente sapere se la sola posa in opera di una caldaia o condizionatore ad un cliente soggetto passivo IVA che acquista da terzi la caldaia debba essere soggetta a reverse charge. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 01/07/2015

Se per posa in opera si intende l'installazione della caldaia e per questo servizio è previsto un corrispettivo, allora tale corrispettivo andrà fatturato con reverse charge.

Barbara - 02/07/2015

Grazie per la risposta. Trattasi di sola installazione della caldaia o condizionatore con allaccio elettrico ed idraulico e spesso piccoli lavori di muratura

loredana - 25/06/2015

Buongiorno dott. Mannarà, vorrei cortesemente sapere: un impresa edile che esegue lavori di pulizie esterne su facciate a aree condominiali per conto di un impresa di pulizie deve fatturare a quest' ultima con art. 17 a-ter o con IVA 22%.

Dott. Andrea Mannarà - 25/06/2015

Secondo quanto chiarito dalla circolare 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate, ciò che bisogna considerare è la natura dell'operazione, indipendentemene che la stessa avvenga nei confronti dell'appaltatore principale o del cliente finale. Nel suo caso, quindi, purchè le attività di pulizia si riferiscono a fabbricati, la fattura dovrà essere emessa con reverse charge anche nei confronti dell'appaltatore.

Laura - 19/06/2015

Boungiorno, Lavoro in una ditta di automazioni cancelli. Il cancello fa parte dell'edificio? Quindi fattura con iva o in reverse charge? e come fatturo la manutenzione e la riparazione sempre inerente all'automazione? L'automazione è da considerarsi un bene? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 19/06/2015

A mio avviso, è necessario distinguere la natura del servizio prestato. Se il cancello automatico è installato in un fabbricato (cioè in un edificio, come definito dalla norma) allora tale installazione rientra nel reverse charge. Se invece il cancello automatico è installato in settori esterni e distaccati del fabbricato, es. un giardino, una piscina, un parcheggio, allora tale installazione andrà fatturata con le normali aliquote Iva, in quanto manca l'elemento "edificio". Tenga presente anche che tra i codici ateco indicati dalla circolare 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate, l'installazione di cancelli automatici dovrebbe essere inclusa nella classe generica 43.29.09

paolo lorusso - 10/06/2015

Salve, devo comprare un immobile come soggetto privato da una procedura fallimentare, siccome nelle vendite fallimentari il curatore applica l’iva, c’è possibilità di qualche nuova legge che non mi faccia pagare l’iva ma solo le imposte. Grazie.

Luigia Lumia - 10/06/2015

Mi permetto segnalarle un ebook che abbiamo in vendita <a href="http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/25477-acquistare-casa-all-asta-e-book-2015.html" rel="nofollow">Acquistare casa all'asta (E-Book 2015)</a> che puo' aiutarla nell'acquisto

Kidian - 10/06/2015

Buongiorno Ho preso in subappalto un lavoro di impianti elettrici da fare con la fornitura e posa. Ho l'obbligo di usare il reverse charge. La mia domanda é ma il venditore del materiale elettrico dove io acquisto puo fatturarmi senza iva? E se si che tipo di richiesta dovrei fare al fornitore del materiale? Grazie mille

Dott. Andrea Mannarà - 10/06/2015

L'acquisto del materiale avviene sempre con Iva. Lei poi fatturerà al suo committente, cioè l'appaltatore principale, in regime di reverse charge.

Daniele - 09/06/2015

Buongiorno. sono un manutentore di impianti idraulici.ho terminato un lavoro presso una parrocchia che non ha partita iva ma solo codice fiscale. come mi devo comportare in relazione al reverse charge? grazie mille

Dott. Andrea Mannarà - 09/06/2015

Il reverse charge si applica solo tra soggetti Iva. Nel suo caso dovrà fatturare alla parrocchia applicando le normali aliquote Iva.

paolo lorusso - 08/06/2015

Salve, devo comprare un immobile come soggetto privato da una procedura fallimentare, siccome nelle vendite fallimentari il curatore applica l'iva, c'è possibilità di qualche nuova legge che non mi faccia pagare l'iva ma solo le imposte. Grazie.

monica - 28/05/2015

Buongiorno, la nostra ditta deve fornire ed installare de serramenti ad un impresa edile che opera in regime di reverse charge, negli uffici di proprietà della stessa. La società vuole usufruire delle detrazioni fiscali per efficenza energetica 65% . E' possibile in questo caso applicare il reverse charge o bisogna applicare l'iva come imposto dalla legge per la detrazione? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 03/06/2015

La fornitura di beni non rientra nel regime di reverse charge, quindi va fatturata con le normali aliquote Iva. La prestazione relativa all'installazione, se rientra tra le attività contemplate nei codici ateco descritti dalla circolare 14/2015 dell'Agenzia delle entrate, va fatturata in regime di reverse charge.

paola - 28/05/2015

Buongiorno, la nostra ditta effettua manutenzione su impianti di climatizzazione e refrigerazione industriale (con applicazione del meccanismo del reverse charge)Nel caso in cui la manutenzione riguardi invece impianti di refrigerazione ad uso esclusivo di macchinari per il ciclo produttivo ( es. refrigeratori d'acqua per presse stampaggio)e quindi manutenzioni riferite a beni mobili e non a impianti dell'edifici, va applicata l'iva al 22%?Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 03/06/2015

Esatto, il reverse charge si applica solo sulle manutenzioni di impianti relativi agli edifici, tutti gli altri saranno fatturati con le normali aliquote Iva.

giovanni - 27/05/2015

Buongiorno Dott. Mannarà, il mio dubbio riguarda l’intervento che presta una ditta edile che opera lavori di ripristino del coperto di un container posto sul piazzale della ditta committente (operante nel settore impiantistica codice 43.21.01). I lavori di ripristino riguardano anche il piazzale stesso. Ora, stante questa la situazione, ritiene che il container rientrerebbe nella definizione di edificio dell’art. 2 del Dlgs 192/05? Ritiene che tali prestazioni vadano assoggettate ad iva o rientrino in ambito di reverse charge? Grazie per l’attenzione

Dott. Andrea Mannarà - 03/06/2015

Dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14 del 2015, per edificio bisogna intendere sostanzialmente il fabbricato (o parti di esso). Non si fa alcun accenno ai container. Al tempo stesso, la circolare precisa che i lavori riguardanti le parti esterne del fabbricato (quali per es. il piazzale) non sono soggette al reverse charge.

damiano - 26/05/2015

Buongiorno, la nostra azienda effettua lavorazioni per conto terzi in ambito cosmetico. Il prodotto finito lo consegnamo imballato su pallet di nostra proprietà acquistati già usati e rigenerati. I pallet vengono addebitati al cliente in nella stessa fattura delle lavorazioni. Ai pallet è corretto applicare l'IVA ordinaria (come per le lavorazioni) in quanto "operazione accessoria alla principale" ai sensi art. 12 Decreto IVA oppure vanno in reverse charge?

Dott. Andrea Mannarà - 26/05/2015

Innanzi tutto preciso che la norma, con il termine pallet, si riferisce ai bancali in legno. Se il pallet è rivenduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo, quindi in tutte le fasi di rivendita dopo il primo utilizzo, tale cessione di pallet va fatturata con applicazione del reverse charge. In altre ipotesi, invece, la cessione resta assoggettata alle normali aliquote Iva.

Giuseppe - 22/05/2015

Buonasera Dott.Mannara', sono proprietario di un appartamento, vorrei un chiarimento si manutenzione ordinaria sostituzione grondaie e tinteggiatura, l'artigiano mi applica iva al 22%, va bene cosi grazie

Dott. Andrea Mannarà - 25/05/2015

Sui lavori di manutenzione ordinaria l'Iva è ammessa al 10% solo sulle prestazioni rese dalla ditta che esegue i lavori.

Alessia - 22/05/2015

Il 20 maggio si è tenuto a Milano un evento gratuito organizzato da Archiva Group e incentrato sulla delega fiscale e la fatturazione tra privati. Qualcuno ha avuto modo di andarci?

Dany - 22/05/2015

Buongiorno, vorrei sapere se l'Ispettore di vigilanza dell'Inps puo' convocare un dipendente per via telefono a presentarsi in ufficio per spiegare il tipo di attivita' svolta. La convocazione non dev'essere tramite un verbale?

GIANNINA - 21/05/2015

DESIDERO SAPERE SE L'ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 10% PUO' ESSSERE APPLICATA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UNA SERRA ORTOFLOROVIVAISTICA A SEGUITO DANNI ALLUVIONE...SALUTI E GRAZIE.

Dott. Andrea Mannarà - 21/05/2015

No, l'aliquota Iva agevolata del 10% si applica sui lavori di manutenzione e ristrutturazione eseguiti su immobili di tipo residenziale.

Maria - 20/05/2015

Buonasera Dott. Mannarà, lavoro in una ditta che opera nel settore delle manutenzioni e riparazioni di caldaie e condizionamento. Vorrei avere un chiarimento in merito alla fatturazione di una riparazione nei confronti di un soggetto con P.iva, in cui si è resa necessaria la sostituzione di ricambi, sia nel caso in cui il valore dei ricambi superi quello della manodopera o viceversa se il valore dei ricambi è inferiore alla manodopera. Applico sui ricambi l'Iva al 22% e sulla manodopera il Reverse, oppure applico il Reverse su tutto l'importo? Grazie per la disponibilità Maria

Dott. Andrea Mannarà - 21/05/2015

In effetti, la fornitura dei beni va fatturata con aliquota Iva ordinaria, mentre la prestazione di servizi, cioè la manodopera resa per l'installazione o la manutenzione dell'impianto, va fatturata senza Iva in regime di reverse charge.

Piero - 19/05/2015

Salve, Una ditta che fa manutenzione agli impianti di condizionamento, e deve rifatturare alla casa madre (interventi in garanzia) quando sostituisce dei componenti seriali deve fatturare con reverse o con non imponibile ai sensi dell'art. 2 DPR 633/72? Grazie e buona giornata. Piero

Dott. Andrea Mannarà - 19/05/2015

Si ritiene che anche le manutenzioni impianti effettuate "in garanzia", cioè quando il relativo costo è addebitato alla casa madre, debbano essere fatturate con reverse charge, ricorrendo tutti i requisiti.

joshua - 18/05/2015

Salve, desideravo una informazione, se nei lavori di ristrutturazione la Ditta A che viene indicata nella comunicazione di inizio lavori dà in subappalto alla ditta B gli stessi e quest'ultima emette direttamente fattura al committente, si rischia di perdere il bonus fiscale o basterebbe allegare alla documentazione il contratto di subappalto? Grazie anticipate per l'eventuale risposta

Dott. Andrea Mannarà - 18/05/2015

Se la ditta B, subappaltatrice, fattura direttamente al committente, allora non si ha il subappalto, ma il normale contratto di appalto tra il committente e la ditta. Affinche si abbia subappalto è necessario che la ditta A, appaltatrice, sia incaricata di svolgere i lavori dal committente, e poi a sua volta incarica la ditta B - subappaltatrice - ad eseguire i lavori per conto della ditta A. La ditta B fatturerà alla ditta A, la quale a sua volta fatturerà al committente principale.

Rossana - 17/05/2015

Buongiorno Dott. Mannarà, ho una ditta che effettua manutenzione, riparazione ed istallazione di impianti di telecomunicazioni, in subappalto, presso centrali telefoniche. E'corretto applicare il reverse charge? Grazie Cordiali saluti

Dott. Andrea Mannarà - 18/05/2015

Nel caso di installazione e manutenzione impianti, indipendentemente dal rapporto che lega prestatore e committente (appalto o subappalto), se il committente è un soggetto passivo e se la prestazione rientra nei codici ateco relativi alle installazioni impianti, allora la prestazione va fatturata con applicazione del reverse charge.

DOMENICO - 16/05/2015

Salve ho un impresa che si occupa di installazione di impianti elettrici sicurezza ecc. cod.ateco 432102 i miei committenti principali non sono imprese di costruzione ma aziende per le quali eseguiamo installazione di impianti presso le proprie strutture prevalentemente capannoni depositi farmaceutici e conseguenti manutenzioni. La fornitura degli impianti è costituita da una miridade di componenti che assembliamo e raramente da un unico componente ben definito(come ad esempio un gruppo elettrogeno o una cabina di trasformazione) La miriade di componenti assemblata poi dal cliente che costituisce l'impianto elettrico a volte vale più della mano d'opera, in questo caso come si fà? occorre di volta in n volta valorizzare quanto di materiali e quanto di mano d'opera? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 18/05/2015

Sì, nel caso in cui l'opera realizzata consta di beni ceduti e prestazione di servizi (manodopera), allora bisogna fatturare separatamente i componeneti (con Iva alle normali aliquote) e la prestazione resa al committente (con reverse charge).

luigi - 16/05/2015

devi effettuare all'interno di una struttura alberghiera i seguenti interventi: sostituzione infissi istallazione impianto termico,d idraulico, elettrico e domotica istallazione pannelli solari e termici rifacimento dei bagni acquisto dei pezzi igienici i fornitori come devono fatturare la prestazione??? grazie luigi

Dott. Andrea Mannarà - 18/05/2015

Le singole prestazioni vanno fatturate dal fornitore sulla base della natura del lavoro. Se i lavori che eseguono rientrano tra quelli descritti dai codici Ateco illustrati dalla circolare 14/2015 dell'agenzia delle entrate, allora le relative prestazioni vanno fatturate con reverse charge. Per maggiori chiarimenti consulti l'articolo da me pubblicato su questo blog inerente i chiarimenti forniti dalla circolare 14/2015.

federica - 15/05/2015

Buongiorno, vorrei sapere se, nel caso di una ristrutturazione edilizia completa di un appartamento ad uso residenziale (opere edili, impiantistiche e strutturali - demolizione/ricostruzione di un solaio in cemento armato) è possibile applicar eil regime reverse charge. Preciso che il proprietario è italiano ma risiede all'estero e non effettua dichiarazione dei redditi in Italia, anche se ha la proprietà di 2 appartamenti. Ringrazio anticipatamente

Dott. Andrea Mannarà - 18/05/2015

Il meccanismo del reverse charge si applica solo ai rapporti B&amp;B, cioè ai rapporti tra soggetti titolari di partita Iva. Nel caso di lavori di ristrutturazione effettuati a beneficio di un committente privato, si applicano le normali aliquote Iva.

ELISA - 12/05/2015

Buongiorno. Ho il caso di un'azienda che effettua installazioni di impianti che fattura ad un'altra azienda che opera nel commercio di apparecchi idraulici per la quale ha effettuato il collaudo di un impianto presso terzi privati. Tale collaudo effettuato per conto terzi rientra nel reverse charge. Grazie mille. Elisa

Dott. Andrea Mannarà - 12/05/2015

Se il collaudo fa parte dell'attività di installazione o manutenzione impianti, e tale attività è fatturata nei confronti di un'altra ditta, allora bisogna usare il reverse charge.

ELISA - 25/05/2015

Grazie mille per la risposta. Chiedevo inoltre, il trattamento iva dei beni materiali in una fattura di manutenzione se rientrano anch'essi nel reverse charge oppure si applica l'iva. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 25/05/2015

Le cessioni di beni non rientrano nel meccanismo del reverse charge, quindi si applica la normale aliquota Iva.

MARCO - 11/05/2015

Buon giorno dott andrea mannara` cito una sua risposta ( Bisogna distinguere la prestazione di servizi dalla fornitura dell’impianto. Se il valore dell’impianto è nettamente superiore al valore della posa, allora si tratta di fornitura e quindi di cessione di beni, e perciò da fatturare con le normali aliquote Iva. Se invece il valore della prestazione (manodopera, posa in opera) è superiore al valore del bene ceduto, allora si entra nel campo di applicazione del reverse charg) ma il valore del bene da dove si calcola dal prezzo di listino , o dal prezzo pattuito con il cliente , o dal prezzo netto di acquisto nostro e la manodopera viene calcolata in che base prezzo che facciamo al clinete o dal calcolo del costo viso aziendale tante varianti entrano in gioco e non ho , abbiamo in molto capito come applicare questo nuovo regalino del 2015, grazie

daniela - 08/05/2015

BUONGIORNO. LA MIA DITTA SI OCCUPA DI INTREVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PREVALENTEMENTE EDILI PER UNA CATENA DI SUPERMERCATI.QUALE' IL CODICE ATTIVITA' ATECO CORRETTO PER QUESTO TIPO DI ATTIVITA' . LA RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE.

Dott. Andrea Mannarà - 11/05/2015

I codici Ateco sono molti, e quelli riguardanti i lavori edili sono generalmente racchiusi nella sezione F.

Francesco - 07/05/2015

Devo emettere fattura a condominio per lavori di manutenzione di impianto idraulico. Il mio codice ateco rientra in sezione F. devo applicare il meccanismo del reverse charge?

Dott. Andrea Mannarà - 11/05/2015

Se il condominio non ha partita Iva, ma ha soltanto il codice fiscale, lei dovrà emettere la fattura con le normali aliquote Iva, nel rispetto della normativa relativa alle prestazioni di servizi effettuati nei confronti di un condominio.

giulia - 07/05/2015

buongiorno, una ditta che si occupa della sola progettazione di impianti e della fornitura dei componenti, continua a fatturare con iva o deve utilizzare il meccanismo del reverse charge? sottolineo che l'istallazione vera e propria viene eseguita da ditte completamente esterne

giulia - 07/05/2015

gli impianti in questioni sono fotovoltaici

Dott. Andrea Mannarà - 08/05/2015

La progettazione di impianti e la vendita dei singoli componenti non rientra nel novero delle nuove casistiche applicative del reverse charge. Quindi, sia la progettazione che la vendita dei materiali andrà fatturata con le normali aliquote Iva.

Federica - 07/05/2015

Salve, lavoro da un elettricista, chiedo chiarimenti. ho capito che -la manutenzione/riparazione di impianto su edificio è in reverse -installazione/manutenzione/riparazione di/per macchinario è con iva Non so come comportarmi con impianto (elettrico, illuminazione, fotovoltaico, telefonico, ecc); in linea generale è in reverse ma.. se il bene è maggiore della manodopera applico iva se il bene è minore della manodopera è in reverse E' giusta questa "tabella" oppure se sulla fattura indico "impianto elettrico" devo comunque emetterla senza iva? grazie, sto impazzendo..

Dott. Andrea Mannarà - 08/05/2015

Bisogna distinguere la prestazione di servizi dalla fornitura dell'impianto. Se il valore dell'impianto è nettamente superiore al valore della posa, allora si tratta di fornitura e quindi di cessione di beni, e perciò da fatturare con le normali aliquote Iva. Se invece il valore della prestazione (manodopera, posa in opera) è superiore al valore del bene ceduto, allora si entra nel campo di applicazione del reverse charge.

gio - 07/05/2015

Buongiorno Dottor Mannarà, ho una ditta di pulizie che deve fatturare ad una associazione sportiva, (fa le pulizie nella palestra in cui si allenano gli atleti). In questo caso devo fatturare senza iva o devo fare una normale fattura?

Dott. Andrea Mannarà - 07/05/2015

Se l'attività svolta dalla palestra e per la quale si richiede il vostro servizio di pulizia, rientra tra le attività istituzionali dell'associazione, allora la fattura va emessa normalmente con Iva. Se, invece, le attività svolte dalla palestra verso gli atleti hanno natura commerciale, allora la fattura per il servizio di pulizia andrà emessa senza Iva in applicazione del reverse charge. Se poi la pulizia riguarda sia locali destinati alle attività istituzionali dell'ente, sia alle attività commerciali, allora la sua fattura dovrà essere emessa: con Iva per la parte dei locali istituzionali, senza Iva per la parte dei locali destinati ad attività commerciale.

Fabrizio - 07/05/2015

Buonasera Dott. Mannara' , sono il titolare di un'impresa di controsoffitti , quando mi viene commissionato un lavoro , vado dal mio fornitore compro il materiale che mi serve , fatturato al 22% , vado in cantiere e porto a termine il mio lavoro , principalmente eseguo lavori in subappalto , e' corretto utilizzare il Reverse Charge ?! Grazie !

Dott. Andrea Mannarà - 08/05/2015

Se lei opera con codice Ateco inserito nella classe F - attività edili, e anche il suo appaltatore principale, e il lavoro riguarda attività edilizie, allora è giusto applicare il reverse charge. Se invece la sua prestazione rientra nel concetto di "completamento di edifici", e il suo codice Ateco è 43.32.02 (posa in opera di controsoffitti), allora se il suo committente è un soggetto con partita iva deve applicare il reverse charge.

Vincenzo - 05/05/2015

Buongiorno Dott. Manara, una ditta che si occupa di installazione impianti stipula un contratto di appalto con un Centro Commerciale avente per oggetto l’installazione di un impianto termoidraulico all’interno di uno dei capannoni. Il prezzo viene concordato “a corpo”. I lavori di cui al contratto su menzionato prevedono l’implementazione di impiantistica esterna che è direttamente funzionale all’impianto che verrà costruito all’interno del capannone. In buona sostanza l’impianto all’interno del fabbricato non potrebbe funzionare in assenza del primo (si pensi all’impianto idrico di adduzione che trasporta l’acqua dal collettore esterno e , passando per il piazzale del Centro Commerciale, arriva fino al capannone). Nella condizione esposta come dovrà gestire la fatturazione la ditta? La ringrazio anticipatamente per la sua risposta. Cordiali saluti. Vincenzo

Dott. Andrea Mannarà - 07/05/2015

Se all'interno del contratto di appalto vi sono prestazioni che riguardano i nuovi ambiti di applicazione del reverse charge (installazione impianti) ed ambiti esclusi, allora in fattura dovrà separatamente indicare le varie prestazioni e la relativa imponibilità Iva. Se tutto ciò risultasse estremamente complicato, allora l'intera prestazione potrebbe essere fatturata con le normali aliquote Iva (vedasi circolare agenzia delle entrate n. 14 del 2015)

Vincenzo - 20/05/2015

Intanto desidero ringraziarla per la risposta e la sua disponibilità. In effetti la circolare AdE n. 14/2015 evidenzia la possibilità di tipologie contrattuali complesse per le quali potrebbe risultare di difficile individuazione, in presenza di un unico appalto, delle singole prestazioni da assoggettare al reverse charge o meno. Un aspetto che mi lascia tuttavia ancora dubbioso è che tale previsione viene riportata nel paragrafo "Completamento di edifici", dove l'eccezione viene attribuita, cito testualmente, alle "... tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile ..." mentre la ditta a cui facevo riferimento rientra nell'ambito delle installazioni impianti. Ritiene, quindi, si possa applicare un ragionamento estensivo di tale evenienza anche al settore delle installazioni? La saluto cordialmente.

Dott. Andrea Mannarà - 21/05/2015

Nel silenzio della norma, io propendo per una interpretazione restrittiva, stante la collocazione del chiarimento citato all'interno della circolare nel paragrafo relativo ai lavori edili di completamento edifici e ristrutturazione. Nel suo caso, sarebbe più rispondente ai criteri forniti dall'Agenzia delle Entrate, scomporre la prestazione nelle singole voci, ognuna fatturata con la sua aliquota Iva propria o in regime di reverse charge.

Paolo - 05/05/2015

Buongiorno Dottor Mannarà le prestazioni effettuate in garanzia su installazioni di caldaie che devono essere fatturare alla casa madre, rientrano in r. c. ex art. 17 lett a) ter? Il servizio che forniamo come centro assistenza è una manutenzione e non è effettuata su un edificio della casa madre, e nel caso in cui dovessimo fare una nuova installazione presso un privato (che non è soggetto a reverse charge) come dobbiamo fatturare alla casa madre? Grazie per la risposta che vorrà darmi. Paolo

Dott. Andrea Mannarà - 05/05/2015

L'operazione da lei descritta dovrebbe essere questa: il privato richiede la manutenzione della caldaia in garanzia, ciò vuol dire che non paga nulla. La ditta che esegue la manutenzione addebita il costo alla casa madre. Sembrerebbe un subappalto, in cui la casa madre, titolare dell'obbligo di eseguire la manutenzione, incarichi la ditta "B" ad effettuare i lavori. Stante così le cose, l'operazione dovrebbe rientrare nel regime del reverse charge, purchè vengano rispettati tutti gli altri requisiti (illustrati nell'articolo). Speriamo in futuri chiarimenti da parte dell'amministrazione anche con riferimento alle manutenzioni in garanzia.

Paolo - 04/05/2015

Salve io ho una dia manutenzione ordinaria e straordinaria per le porte interne di legno posso fare iva agevolata al 10%?ma soprattutto posso usufruire delle detrazioni fiscali al 50%?grazie e saluti

Dott. Andrea Mannarà - 04/05/2015

Se i lavori riguardano singole unità immobiliari, le detrazioni fiscali del 50% si possono usufruire solo se gli interventi solo qualificati come manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamento conservativo. La manutenzione ordinaria dà diritto alla detrazione solo quando i lavori vengono eseguiti su parti comuni di condomini. In merito all'Iva, gli infissi sono considerati beni significativi per i quali è ammessa l'Iva al 10% solo sulla differenza tra valore complessivo dell'opera e valore del bene. Per maggiori informazioni consulti l'articolo da me pubblicato sul blog inerente l'iva sui lavori di ristrutturazione edilizia.

Paola - 04/05/2015

Buongiorno, nel nostro caso (Restauro e risanamento conservativo, con SCIA già presentata), -dobbiamo mandare altre comunicazioni all'ASL? -possiamo chiedere l'IVA al 10% anche su porte interne e lucernai? Inoltre, siamo promissari acquirenti, ma i proprietari ci hanno fornito le chiavi e nel compromesso registrato ci hanno autorizzato ad effettuare i lavori. Questo è sufficiente per poter detrarre le spese in futuro? Grazie molte anticipatamente!

Dott. Andrea Mannarà - 04/05/2015

Per quanto riguarda la comunicazione alla Asl, questa dipende dalla tipologia di lavori che vengono effettuati, e questa comunicazione va fatta anche dalla ditta che esegue i lavori (per la normativa sulla sicurezza). Essendo i lavori denunciati come restauro e risanamento conservativo, l'Iva al 10% si può applicare anche ai beni finiti, tra cui porte ed infissi. Per quanto concerne la titolarità del diritto alla detrazione, nel caso di compromesso, purchè questo sia registrato e purchè in esso sia specificato che i lavori saranno a carico del promissario acquirente, allora si potrà godere della detrazione fiscale.

Paola - 05/05/2015

grazie infinite!! gentilissimo!! buona giornata!

La nuova disciplina del reverse charge: i chiarimenti dell'Agenzia - Prima parte - FISCOeTASSE.com Blog - 30/04/2015

[&#8230;] nostro precedente articolo del 5 febbraio 2015 abbiamo illustrato le principali novità in [&#8230;]

MARCO - 29/04/2015

mi scusi altra domanda 5) vedo nelle varie ipotesi che se l intallazione di un impinato con la dicitura fornitura e posa in opera se i materiali superano la manodopera si fattura con addebito di iva anche a un cliente passivo di iva ? chi da questo dato cha parametro si prende per fare tale calcolo ? il prezzo netto del prodotto fornito o il prezzo di listino e per la manodopera il prezzo netto o il prezzo che facciamo al clinete . .

MARCO - 29/04/2015

Buon giorno ho una ditta di impianti di sicurezza le vorrei chiedere qualche chiarimento e conferma : 1) impinanto intallato a clinete privato quindi con codice fiscale io fatturo con iva 2) impinato installato a cliente con partita iva di qualsiasi categoria ateco panettiere , bar , officina se i lavori riguardano impianti interni all edificio si fattura con reverse change ? le parti esterne come gazzebi o giordini o piazzili vanno a iva normale ? 3) per liva che andiamo a credito come viene recuperata dalla mia azzinda poiche noi la paghiamo al fornitore ? 4) visto che si parla di installazioni diimpianti se la mia azienda vende ad un soggeto con iva non va appliato il sistema reversechange ? grazie in anticipo pe la sua riposta

Dott. Andrea Mannarà - 29/04/2015

I lavori eseguiti a favore di clienti privati vanno fatturati con le normali aliquote Iva. L'installazione di impianti, se tale attività rientra nei seguenti codici Ateco: 432101, 432102, 432201, 432202, 432203, 432901, 432902, 432909, ed è svolta a favore di soggetti passivi Iva allora si applica il meccanismo del reverse charge. Con tale meccanismo il suo cliente riceve la fattura e la registra contestualmente sia nel registro delle fatture acquisto che nel registro delle fatture vendite. L'installazione di elementi da giardino come gazebi o altro è fatturata con le normali aliquote Iva. Quando lei emette una fattura con reverse charge non versa Iva all'erario, contestualmente detrae l'Iva sugli acquisti. Se dalla liquidazione Iva periodica avrà un credito potrà utilizzarlo in compensazione o richiederlo a rimborso. Se lei, invece di eseguire l'installazione dell'impianto, vende al suo cliente (con partita Iva) solo il materiale, allora dovrà fatturare con Iva.

Angelo - 28/04/2015

Grazie per la risposta che mi avete dato precedentemente,solo un'ultima domanda: se emetto una fattura ad un soggetto con P.Iva di riparazione e manutenzione con la sostituzione di ricambi vari (di piccoli importi) devo scindere la fattura,ricambi 22% e riparazioni iva reverse charge?Oppure devo fatturare tutto l'importo senza applicazione dell'iva ?

Dott. Andrea Mannarà - 29/04/2015

Deve scindere la fattura, individuando i beni ceduti, quindi da fatturare con Iva, dalla prestazione di servizi da fatturare in reverse charge.

PAOLA DALLE NOGARE - 28/04/2015

Buongiorno Dott. Mannarà, una ditta installatrice e manutentrice di ascensori deve fatturare ad una parrocchia che gestisce una casa di riposo, che ha sia partita iva che codice fiscale numerico. In questo caso la ditta di ascensori può applicare il reverse charge? In quale caso potrebbe non applicarlo? Grazie mille

Dott. Andrea Mannarà - 28/04/2015

In merito alle prestazioni di servizi resi nei confronti degli enti non commerciali (quali la parrocchia), la circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che bisogna individuare la natura dell'operazione, e cioè se questa è resa a favore dell'ente in quanto tale oppure è resa a favore dell'ente nell'ambito dell'eventuale attività commerciale da questi svolta. Nel caso della casa di riposo gestita dalla parrocchia, ritengo si tratti di una attività commerciale e quindi le prestazioni rese (installazione di ascensori) andranno fatturati con reverse charge.

MARTINA - 28/04/2015

Buon giorno, ho una ditta che installa tende/serrande e accessori. Il mio dubbio è sulla fornitura con posa in opera ad una ditta. La fornitura se maggiore dell'installazione avevo capito che deovevo fare fattura con iva. Ad oggi però dalla circolare agenzia entrate .220/e mi sorge il dubbio, perché la mia fornitura non è di un bene singolo ( come la cadaia ), ma di un complesso di beni ( tessuto + struttura + comando + altro materiale ). Lei cosa mi consiglia di fatturare ? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 28/04/2015

Dalla elencazione fornita dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate non sembra che l'installazione di tende o serrande rientri tra le nuove ipotesi di applicazione del reverse charge, quindi tale fornitura sarà fatturata con le normali aliquote Iva.

Silvia - 27/04/2015

buonasera, la oro per una azienda con codice azteco 16.23.20, progetta, produce, vende e posa scale d'arredo per interni in legno, metallo e vetro. secondo le novità normative all'azienda in questione deve applicare il regime di reverse charge? grazie in anticipo per la cortese attenzione.

Dott. Andrea Mannarà - 28/04/2015

La cessione e la posa in opera di scale di arredo per interni non rientra tra i casi elencati dalla circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, si applicano le ordinarie regole Iva e non il meccanismo del reverse charge.

laura - 27/04/2015

Ho una domanda. Siamo un impresa edile che ha fatto fare dei lavori in cartongesso in un capannone a luglio 2014. Ora resta da ricevere la fattura delle ritenute 5% a garanzia dei lavori, che svincoliamo ora ad aprile 2015. Va fatta in reverse charge? O segue le fatture precedenti con l'applicazione dell'Iva? Grazie per la gentile risposta.

Lorena - 24/04/2015

Buongiorno, ad oggi sono ancora molto confusa! Sono titolare di un'azienda che installa (e fornisce) infissi, scale, tende da sole, zanzariere....(codice ateco 43.32.02 e 43.34). Mi è stato detto che quando fornisco beni con posa a soggetti passivi devo sempre fatturare in Reverse Charge...è corretto? Inoltre non mi è chiaro se anche la manutenzione di serramenti esistenti presso soggetti passivi deve essere fatturato in Reverse Charge o con Iva....mi può aiutare? La ringrazio anticipatamente

Dott. Andrea Mannarà - 28/04/2015

Innanzi tutto una osservazione: il codice ateco che individua la sua attività rientra nell'ipotesi di prestazione di servizi inerenti il completamento di edifici, e quindi, dal 2015, soggetta alle nuove regole sul reverse charge. In merito alla fornitura con posa in opera, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora si realizzi "fornitura con posa in opera", questa non è soggetta al regime del reverse charge, ma andrà fatturato con le ordinarie regole e aliquote Iva. Questo perchè la fornitura con posa in opera è assimilata alla cessione di beni, e non alla prestazione di servizi. Affinchè, poi, vi sia fornitura con posa in opera è necessario che il valore dei beni ceduti sia notevolmente superiore rispetto al valore della prestazione, cioè della manodopera. In merito alla manutezione degli infissi già esistenti in uno stabile, la circolare dell'AE individua i casi di manutenzione solo con riferimento agli impianti, e non anche agli infissi, quindi ritengo che la manutezione degli infissi vada fatturata con le normali aliquote Iva.

Alessia - 23/04/2015

Buongiorno, siamo una Srl artigiana con codice Ateco 433202 posa in opera di infissi, posiamo gli infissi che forniamo che non sono di nostra produzione e ci comportiamo nel seguente modo in sede di fatturazione : a)fatturiamo con iva nei confronti di privati b)fatturiamo in reverse charge nei confronti di subappalti con appaltatore facente parte del comparto edile c)fatturiamo in reverse charge nei confronti di titolari di partita per prestazioni (sempre con fornitura di beni ) eseguite su edifici. Vorremo avere conferma della correttezza delle procedure adottate. Ringraziamo per la cortese risposta.

Dott. Andrea Mannarà - 24/04/2015

Premetto che è importante distinguere il caso della prestazione di servizi dal caso della fornitura con posa in opera. La fornitura con posa in opera si realizza quando il valore dei beni forniti è notevolmente maggiore rispetto al valore della manodopera. La precisazione è importante perchè la fornitura con posa in opera è esclusa dall'applicazione del reverse charge. Poi, nel merito della questione: a) correttamente si fattura con Iva al privato; b) corretto l'applicazione del reverse charge in caso di subappalto, purchè entrambe le ditte (appaltatore e subappaltatore) svolgano attività comprese nella classe F della tabella Ateco (cioè inquadrabili nel settore edile); c) corretto purchè il valore della prestazione superi il valore dei beni e sempre che si tratti di attività comprese nell'ambito di applicazione del reverse charge, cioè: installazione impianti, demolizione, completamento di edifici, pulizia edifici.

Silvia - 23/04/2015

Buongiorno Dott. Mannarà, la società dove lavoro si occupa di installazione di impianti elettrici con codici ateco 43.21.01 45.31.01 29.12 32.30.3. i lavori di manuntenzione da noi effettuati a soggetto passivo IVA deve intendersi manutenzione straordinaria e fatturata con reverse charge o fornitura con posa e quindi fatturata con IVA? e la stessa domanda per quanto riguarda le riparazioni in un negozio reverse po no? Grazie per la cortese attenzione.

Dott. Andrea Mannarà - 23/04/2015

Nel caso di installazione, il confine tra manutenzione e fornitura con posa in opera è molto labile. Secondo le indicazioni a suo tempo fornite dall'Agenzia delle Entrate nei documenti di prassi, affinchè una operazione si possa considerare "fornitura con posa in opera" è necessario che il valore dei beni forniti sia notevolmente superiore alla manodopera (la quale dovrà essere, di converso, di modesta entità). Se invece il lavoro svolto dall'impiantista è di gran lunga superiore al valore del bene installato, allora questa operazione si configura come manutezione e andrà fatturata con applicazione del reverse charge. Stesso discorso dicasi per le riparazioni

Simone - 22/04/2015

Salve, si è capito che per i servizi di pulizia nei confronti di titolari di P.IVA bisogna emettere fatture con il sistema del reverse charge....ma nel caso in cui oltre a fornire il servizio si forniscono anche prodotti di servizio (quali sapone per le mani, asciugamani, carta igienica) ecc...questi prodotti vanno fatturati con IVA?

Dott. Andrea Mannarà - 23/04/2015

Le cessioni di beni non sono soggette alla disciplina del reverse charge, quindi queste vendite andranno fatturate normalmente con la specifica aliquota Iva dei prodotti ceduti.

Aurelio - 21/04/2015

Buongiorno ho un'impresa edile di ristrutturazione. Diverse società per le quali opero mi chiedono di fatturare applicando il reverse charge.Essendo io l'appaltatore emetto sempre le fatture con I.V.A. al 22%. Sono solo l'idraulico o il coloritore ai quali subappalto la parte del lavoro di loro competenza che fatturano a me senza I.V.A. E' corretto? Grazie per la risposta

Dott. Andrea Mannarà - 21/04/2015

I lavori edili (quelli classificati alla lettera F della tabella Ateco) non sono stati interessati dalle nuove norme sul reverse charge. Questo significa che per i lavori edili "tradizionali" (quali per esempio la ristrutturazione) il reverse charge continua ad applicarsi solo tra appaltatore e subappaltatore, purchè entrambi svolgano attività codificate alla lettera F della tabella Ateco. Come da lei correttamente indicato, lei fatturerà al suo committente normalmente con Iva, mentre i suoi subappaltatori (avendone i requisiti) le emetteranno fattura senza Iva ma con l'indicazione del reverse charge. Se, infine, il suo committente è un soggetto passivo Iva (con partita Iva) e lei esegue una prestazione relativa a: demolizione, pulitura, installazione impianti, completamento di edifici, allora solo in questi casi lei dovrà emettere fattura senza applicazione Iva con indicazione del reverse charge.

Alessia - 23/04/2015

Buongiorno Dott. Mannarà, una ditta di imbianchini con codice attività 43.34.00 (incluso nella tabella F Ateco e tra i codici interessati alle novità 2015) come deve fatturare i lavori di tinteggiatura di una stanza ad un professionista con partita iva? Quello che non riesco a capire è la nozione di "completamento". In questo caso si tratta di semplice manutenzione. La ringrazio molto

Dott. Andrea Mannarà - 24/04/2015

Le attività rientranti nel concetto di "completamento di edifici" sono: 433100 intonacatura e stuccatura 433201 posa in opera di casseforti, porte blindate 433202 posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili 433300 rivestimento di pareti e muri 433400 tinteggiatura e posa in opera di vetri 433901 + 433909 altri lavori di completamento edifici. Per edificio si intende il fabbricato (civile, industriale o commerciale che sia). In base a quanto chiarito dalla circolare, i lavori di tinteggiatura rientrano tra quelli soggetti a reverse charge, se effettuati nei confronti di soggetti passivi di imposta. Quindi i lavori di tinteggiatura fatti a favore del professionista vanno fatturati senza Iva ma con indicazione del reverse charge.

Dott. Andrea Mannarà - 21/04/2015

La fornitura e posa in opera è esclusa dall'ambito di applicazione del reverse charge. Si parla di fornitura e posa in opera quando il valore della prestazione (manodopera) è notevolmente inferiore rispetto al valore del bene ceduto. Nel caso di fornitura e posa in opera, la fattura deve essere emessa con le normali aliquote Iva sul totale della prestazione. La manutenzione degli impianti, se effettuata a soggetti con partita Iva, è invece soggetta al regime del reverse charge. La fattura, pertanto, non avrà l'addebito dell'Iva, ma la dicitura che trattasi di operazione in regime di reverse charge. In ultimo, la normativa inerente i nuovi casi di applicazione del reverse charge è entrata in vigore il 01 gennaio 2015. La circolare interpretativa dell'Agenzia è stata emanata il 27/03/15. Questo vuol dire che il meccanismo del reverse charge si applica a tutte le operazioni poste in essere a partire dal 01 gennaio 2015. Eventuali errori commessi dal contribuente nel periodo antecedente l'emanazione della circolare (quindi prima del 27/03/15) non saranno soggetti a sanzione.

Angelo - 21/04/2015

Buongiorno sono una ditta che opera nel settore manutenzione e riparazione caldaie ATECO 432909 ,vorrei chiedervi quando emetto una fattura a un soggetto con P.iva di fornitura e posa in opera caldaia o condizionatore ecc. l'iva si applica sul totale?Quando invece emetto una fattura di manutenzione con sostituzione di ricambi devo scindere l'importo ricambi al 22% ,manutenzione iva reverse charge?E' vero che la legge e' ufficiale dal 27/03/15 ,termine dal quale vengono applicate delle multe?Le fatture emesse antecedente a questo periodo le devo cambiare?Aspetto vs/chiarimenti,grazie

maurizio - 20/04/2015

buonasera, vorrei sapere cosa si intende per manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria nell'ambito edile. inoltre ci sono casi dove si può applicare il reverse charge pur non essendoci un contratto d'appalto? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 21/04/2015

In maniera semplice, si parla di manutezione straordinaria per indicare le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici ma senza incidere sulla volumetria dell'edificio. Di converso, tutti i lavori di riparazione, sostituzione, tinteggiatura etc sono considerati manutenzione ordinaria. In merito al contratto di appalto, dalla lettura della norma e in base alle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, si evince che ciò che conta è la natura dell'operazione. Se le opere svolte rientrano nei casi di applicazione del reverse charge, allora la ditta che esegue i lavori deve emettere fattura con reverse charge. Il contratto di appalto, di per sè, anche se non formalizzato per iscritto, si realizza in sostanza ogni qualvolta il committente affida ad un altro soggetto l'esecuzione di determinati lavori dietro pagamento di un corrispettivo.

Marco - 19/04/2015

Buongiorno dott. Mannarà, Sono un installatore di impianti antenna e satellite e avrei alcuni quesiti da porle per cercare di capire con certezza quando si deve applicare il reverse charge. Il dubbio è relativo al passaggio della circolare 14/E dove è espressamente indicato : "devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera". Nel mio caso ( ma anche per qualsiasi altro tipo di impianto di qualsiasi genere ) credo che sia sottinteso che oltre a fornire i beni ( antenne, parabola, cavi, etc. ) eseguo anche la posa in opera. E quindi in teoria non dovrei applicare il reverse charge. Ma questo contrasta con il fatto che il reverse charge va' applicato a questo tipo di impianti. Quindi non riesco a capire la differenza a meno che, quando si parla di installazione di impianti non ci si riferisca soltanto alla posa in opera di beni forniti da altri soggetti. Questo credo sia il nodo principale della questione. Comunque, ammesso che la mia tipologia di lavoro rientri nel campo di applicazione del reverse charge, avrei un altro quesito da rivolgerle che riguarda i soggetti ai quali devo applicare il reverse charge. Al cliente finale con il solo codice fiscale emetto fattura con iva. All'elettricista ( ditta con PI ) per il quale eseguo l'impianto emetto fattura senza iva. Ad un albergo ( soggetto con PI anche se in settore completamente diverso ) emetto comunque fattura senza iva. E' corretto ? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 20/04/2015

In merito all'applicazione del reverse charge tra soggetti operanti con partita Iva, la circolare specifica che nel caso in cui le attività poste in essere riguardino: installazione, pulizia, demolizione, completamento di edifici, per queste attività si applica il meccanismo del reverse charge, indipendentemente dal settore di attività del committente. In merito alla posa in opera, che è esclusa dal reverse charge, questa si realizza quando la cessione dei beni è nettamente superiore rispetto alla modesta manodopera che viene impiegata per l'installazione (appunto la posa in opera) del bene stesso. Quindi, nel suo caso, se la posa in opera dell'antenna o del satellitare risulta di valore nettamente inferiore rispetto al valore del bene, allora siamo di fronte alla fornitura con posa in opera e quindi senza applicazione del reverse charge. Viceversa se il lavoro manuale di installazione supera il valore dei beni.

Marco - 25/04/2015

Grazie dott. Mannarà, la sua spiegazione è servita a chiarirmi definitivamente le idee. Anche se devo dire che, almeno nel mio caso, le cose si complicano in quanto dovrò di volta in volta stabilire con quale modalità emettere la fattura ad un soggetto con PI. Io speravo in una legge "chiara e semplice" ma invece di semplificare le cose le hanno ulteriormente complicate. In pratica dovrò di volta in volta valutare l'incidenza del materiale rispetto all'importo totale della prestazione e regolarmi di conseguenza. Ma , sempre nel mio caso, il confine è veramente risicato, quasi sempre mi ritrovo con importi totali divisi al 50% tra beni e posa in opera. Quindi si potrebbe desumere che entrambe le modalità di fatturazione siano corrette. Ma è una libera interpretazione soggetta ad eventuali contestazioni in caso di controlli. In teoria la percentuale di incidenza del materiale rispetto alla posa in opera, non doveva essere stata eliminata dalla nuova normativa ? Le volevo chiederle se, secondo lei, nei casi al "limite" ( valore del bene e valore della posa in opera divisi all'incirca al 50% ) è preferibile fatturare comunque con iva senza rischiare di incorrere in eventuali sanzioni. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 28/04/2015

Le consiglio di definire sempre in maniera certa e a priori le percentuali del suo lavoro, quale la quota della manodopera e quale la quota dei beni ceduti, altrimenti potrebbe andare incontro a contestazioni in sede di controlli fiscali. In ogni caso, per le operazioni poste in essere dal primo gennaio 2015 e fino alla data del 27/03/15 (data di emanazione della circolare) non si applicano sanzioni.

jessica - 17/04/2015

Buon giorno siamo un'impresa di pulizie ed eseguiamo anche segnaletica di sicurezza sia all'interno che all'esterno di stabilimenti industriali (es righe pedonali). si applica il reverse charge solo per i lavori all'interno o questa tipologia di lavoro è esclusa? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 20/04/2015

I lavori di segnaletica stradale non sembrano essere inclusi tra quelli menzionati dalla circolare dell'Agenzia, quindi tali lavori vanno fatturati normalmente con aliquota Iva ordinaria.

Cinzia - 17/04/2015

Buongiorno, Dott.Andrea Mannarà , una ditta con codice ateco 81.29.10 , alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate del 27/3/2015. Si applica il reverse charge nei confronti di soggetti con partita iva?

Dott. Andrea Mannarà - 20/04/2015

La classe 81.29.10 riguarda i servizi di disinfestazione. Alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, questo tipo di attività non rientra tra quelli coinvolti dalla novella legislativa, quindi tali servizi andranno fatturati normalmente con aliquota Iva ordinaria.

Salvatore - 16/04/2015

Buongiorno Dott., vorrei esporgli un mio dubbio. Sono titolare di una ditta che opera nel settore di termoidraulica, Ho un cliente proprietario di un panificio, al quale gli eseguo lavori di manutenzione dei bruciatori di gasolio per i forni del pane (a volte senza utilizzo di ricambi). Allo stesso cliente gli effettuo anche riparazioni degli impianti idrici con l'utilizzo di materiali (raccordi, accessori bagno). In questi casi devo applicare la reverse change? grazie

Dott. Andrea Mannarà - 16/04/2015

La manutenzione degli impianti, tra cui gli impianti idrici, rientra nelle nuove ipotesi di applicazione del reverse charge. Essendo il suo committente un soggetto passivo Iva, allora lei dovrà fatturare la manutenzione applicando in fattura il reverse charge.

cristina - 16/04/2015

Un' azienda con Codice attivitá 25.11 che svolge attivitá di installazione struttura in ferro per pavimenti in edifici puó fatturare un r.c.? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 16/04/2015

Il codice Ateco 25.11 (fabbricazione di prodotti in metallo) non è tra quelli elencati nella circolare n. 14 del 2015 dell'Agenzia delle Entrate. Però, come afferma la stessa circolare, ciò che interessa è la natura dell'operazione svolta, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia dichiarato correttamente il codice Ateco. Dalla sua domanda mi pare di capire che si tratti più che altro di posa in opera, cioè: fabbrico la struttura in ferro e la installo nell'ediifcio. Come specificato dalla circolare, la posa in opera non rientra nel campo di applicazione del reverse charge, perchè ai fini Iva questa operazione è assimilata alla cessione di beni, e non alla prestazione di servizi. Quindi, fatturerà con le normali aliquote Iva.

Cristian - 16/04/2015

Gentile Dott. Mannarà, stiamo effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria per una casa appena acquisita nella quale sostituiremo tutti gli infissi. Nel caso di acquisto diretto degli infissi avrei diritto all'iva del 10% sino a concorrenza del valore della posa. Se la fornitura invece dovesse essere effettuata all'impresa edile e la stessa provvederebbe a riaddebitarcela, la fattura sarebbe totalmente con iva al 10% ? Avrei ancora diritto all'agevolazione del 65% ? Grazie mille per il suo aiuto.

Dott. Andrea Mannarà - 16/04/2015

Da ciò che scrive, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, l'Iva agevolata al 10% si può applicare solo sui servizi ricevuti dalla ditta (cioè solo sulla manodopera). Gli infissi, però, rientrano nel concetto di beni significativi. Ciò vuol dire che l'Iva agevolata al 10% si applica sulla differenza tra il valore complessivo dell'opera e il valore dei beni. Sul blog ho già pubblicato un articolo che affronta questo argomento, le consiglio di visionarlo. Invece, l'agevolazione del 65% è una detrazione fiscale relativa al risparmio energetico. Se con l'installazione dei nuovi infissi la sua abitazione rientra nei parametri richiesti, allora potrà godere della detrazione fiscale del 65%.

Jess - 15/04/2015

Salve, abbiamo un cliente impiantista che deve emettere fattura relativamente alla realizzazione dell'impianto d'allarme c/o un 'az. agrituristica che fin'ora usufruiva dell'iva agevolata 10%.Dobbiamo comunque applicare la Reverse Charge o no?? Grazie in anticipo della risposta

Dott. Andrea Mannarà - 16/04/2015

Il meccanismo del reverse charge si applica, nella sua ipotesi, alla installazione di impianti negli edifici. Requisito fondamentale è che l'installazione degli impianti avvenga negli edifici, cioè nei fabbriacati (appartamenti, capannoni industriali e commerciali). Quindi, se l'impianto è stato installato in un fabbricato, e il committente è un soggetto passivo Iva, allora il suo cliente dovrà emettere fattura con reverse charge.

Simone - 15/04/2015

Sono proprietario di un impresa Edile. Ho preso in Appalto la costruzione di una palazzina, per ora al grezzo, quindi fondazioni, armature e getti. La Committenza è un una SPA registrata come immobiliare. Io in quanto Appaltatore e quindi lavoratore diretto senza sub-appalto, devo emettere fattura con il Reverse charge oppure emettere fattura con IVA. Grazie mille!!!

Dott. Andrea Mannarà - 15/04/2015

Trattandosi di lavori nel campo edile, ed essendo tali lavori non rientranti nel concetto di completamento di edifici, lei fatturerà al suo committente normalmente con addebito di Iva.

maria - 14/04/2015

salve vorrei sapere se anche le cooperative di servizi hanno l'obbligo di fatturare con iva o possono usare il reverse

Dott. Andrea Mannarà - 15/04/2015

Anche le cooperative, in quanto soggetti passivi Iva, fatturano con reverse charge se l'operazione posta in essere ha tutti i requisiti richiesti dalla norma, altrimenti fatturano con Iva nei modi ordinari.

Alessandro - 11/04/2015

Lo stato va a pari. In passato, in caso di non applicazione del reverse la ditta che emette fattura aveva iva a debito mentre quella che riceve fattura iva a credito. Le due posizioni si compensavano e lo stato andava a pari. Con il reverse il meccanismo è lo stesso solo che è imputato al medesimo soggetto: chi riceve la fattura. L'idea originaria del reverse è tagliare le gambe ai soggetti che emettevano fattura generando iva a debito senza versare, perchè in contemporanea dall'altra parte il soggetto impresa che riceveva la fattura provvedeva a metterla tra quelle con IVA a credito generando cosi un innaturale scompenso a debito per l'Erario. Purtroppo poi la cosa è degenerata perchè sono arrivati questi degenerati che pensano allo stato e all'economia come a una "briscola chiamata" tra amici

Attilio Bianco - 10/04/2015

Domanda: ma se un'impresa di pulizia fattura verso un'altra partita iva con reverse charge e in assenza di subappalto, chi versa l'iva?? Lo stato non avrà un minor gettito iva, considerando che chi riceve la fattura è costretto ad integrarla e a registrarla sia tra le fatture di acquisto che di vendita, con un'operazione neutra ai fini iva???

Dott. Andrea Mannarà - 13/04/2015

Con il meccanismo del reverse charge, l'azienda che riceve la fattura la registra, contabilmente, sia tra le fatture di acquisto che tra quelle di vendita. L'operazione è tale da far sì che l'Iva sia addebitata all'impresa che riceve la prestazione. Questa Iva entrerà nel conguaglio periodico insieme alle altre fatture. Da tale conguaglio emergerà poi un credito Iva o un debito Iva, che l'azienda dovrà in tal caso versare all'erario.

FRANCESCA - 16/04/2015

praticamente l'IVA si azzera annotando sia nel registro iva acquisti che vendite/corrispettivi! giusto? come farà la ditta a riversarla?

Dott. Andrea Mannarà - 16/04/2015

Contabilmente l'operazione si azzera, ma l'Iva sarà comunque conteggiata nella liquidazione periodica Iva e concorrerà a determinare l'imposta a debito o a credito del periodo.

LAURA - 10/04/2015

BUONGIORNO UNA DELUCIDAZIONE SIAMO UNA DITTA DI IMPIANTI ELETTRICI E DOBBIAMO FATTURARE DEI CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI D'ALLARME , ANTINCENDIO ED ELETTRICI , RICADONO NEL DISCORSO DEL ART 17 O VANNO FATTURATE CON IVA? GRAZIE

Dott. Andrea Mannarà - 13/04/2015

Alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, anche la manutezione degli impianti è soggetta al meccanismo del reverse charge. L'importante è che l'operazione posta in essere rientri tra quelle descritte nei seguenti codici ATECO: 432101, 432102, 432201,432202, 432203, 432901, 432902, 432909. E' fondamentale la natura dell'operazione, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia dichiarato ai fini Iva il codice attività.

Francesca - 13/04/2015

Buon giorno dr. Mannarà , applicazione Reverse anche per le manutenzioni se soggetto passivo ( ditte-enti), ma per i condomini ( e privati ) che hanno solo Codice Fiscale si deve applicare IVA....mi corregga se non ho recepito bene. grazie . Francesca ( lavoro c/o ditta servizi ascensori )

Dott. Andrea Mannarà - 13/04/2015

Se i lavori sono eseguti a favore di privati, allora si applica l'Iva nei modi ordinari. Per i condomini, non avendo essi partita Iva, si fattura con Iva ordinaria, ma si applica la ritenuta.

Elisa - 03/04/2015

Egr. Dott. Mannara, la società per cui lavoro effettua installazioni e manutenzioni di impianti di allarme. Se viene effettuata una sostituzione di un pezzo ad un soggetto passivo e quindi verrà effettuata una fornitura in opera bisogna applicare il R.C.? Grazie. Cordiali saluti.

Dott. Andrea Mannarà - 13/04/2015

La fornitura di un bene con posa in opera non rientra nel campo di applicazione del reverse charge. All'operazione andrà applicata l'Iva nei modi ordinari.

Carletto - 02/04/2015

Buongiorno Dott. Mannarà, la società dove lavoro si occupa di installazione di impianti (riscaldamento, idraulici, ecc..). La sostituzione di una caldaia o scaldabagno da noi effettuata a soggetto passivo IVA deve intendersi manutenzione straordinaria e fatturata con reverse charge o fornitura con posa e quindi fatturata con IVA? Grazie per la cortese attenzione. Saluti.

Dott. Andrea Mannarà - 13/04/2015

La semplice sostituzione della caldaia è assimilabile alla fornitura con posa in opera. Alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, la fornitura con posa in opera è esclusa dal campo di applicazione del reverse charge, quindi si applica l'Iva nei modi ordinari.

OROBICA SERVIZI SRL - 01/04/2015

Buongiorno, alla luce della circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 14 del 27.03.15 sul REVERSE CHARGE le pongo dei quesiti. Ci occupiamo di manutenzioni/riparazioni di impianti di riscaldamento e condizionamento codice ATECO 432201. Visto la situazione non chiara,a soggetti con P.IVA fino ad oggi abbiamo applicato iva 22%. . Sembrerebbe però dalla circolare che anche le manutenzioni/riparazioni sono soggette al R.C. Come ci regoliamo per le fatture già emesse fino ad oggi (circa 300)? Come fatturiamo se il servizio fornito di manutenzione comprende anche ricambi o fornitura di nuovi libretti di impianto? Come fatturiamo se il servizio fornito di manutenzione comprende anche il servizio di assistenza e/o responsabilità dell'impianto? La ringrazio in anticipo

Dott. Andrea Mannarà - 13/04/2015

In generale, bisogna sempre considerare la natura dell'operazione. Se la prestazione è configurabile come fornitura e posa in opera, questa viene esclusa dal meccanismo del reverse charge, perchè la fornitura e posa in opera è assimilabile alla cessione di beni e non alla prestazione di servizi. In tal caso, sulla fornitura e posa in opera si applica l'Iva nei modi ordinari. In merito alle fatture già emesse senza applicazione del reverse charge, può benissimo emettere nota credito a storno e riemettere le fatture con applicazione del reverse charge. In merito, infine, alle prestazioni multiple, composta cioè da una serie di singole prestazioni, alcune delle quali assoggettabili a reverse charge e altre no, in questo caso (rif. circ. 14/2015) bisogna fatturare separatamente le signole operazioni. In sostanza, i servizi con reverse charge andranno fatturati separatamente rispetto ai servizi per i quali si applica l'Iva nei modi ordinari.

giusi - 01/04/2015

significa che il committente impresa privata sarà colui che dovrà pagare l'iva per intero e che l'impresa dovrà emettere fattura senza alcuna imputazione di iva?

Dott. Andrea Mannarà - 01/04/2015

Se l'opera avviene a favore di un cliente privato, allora la ditta emetterà regolare fattura con normale addebito di Iva. Se, invece, l'opera avviene a favore di un cliente con partita Iva, allora la ditta che esegue i lavori emetterà una fattura senza applicazione dell'Iva e con l'annotazione che si tratta di operazione in reverse charge. Poi, sarà l'impresa che riceve la fattura che annoterà nei suoi registri la fattura aggiungendo ad essa l'Iva, e sarà l'impresa che riceve la fattura a dover versare l'Iva sull'operazione.

CHIARETTA - 27/03/2015

Gent. Dott. Mannarà, ho bisogno di un chiarimento da parte Sua. Se la mia impresa installa in abitazione privata un nuovo impianto d'allarme o un cancello automatico (2 beni significativi), posso considerarle opere di manut. straord. e fatturarle quindi al cliente parte al 10% e parte al 22%. E' corretto? E se invece sostitussi un vecchio impianto? Nel caso poi di riparazione degli stessi impianti con sostituzione di piccole componenti, non penso si dovrebbero più considerare beni significativi, per cui potrei considerarla una manutenz. ordinaria, tutto con con Iva al 10% . E' giusto? Molte grazie

Dott. Andrea Mannarà - 30/03/2015

L'installazione di un nuovo impianto di allarme rientra tra i lavori considerati di manutezione straordinaria, per cui si può applicare al cliente finale l'Iva al 10% sui beni significativi solo sulla differenza tra il valore complessivo dell'opera e il valore dei beni significativi, il resto si fattura con Iva al 22%. Nel caso di semplice riparazione, bisogna considerare l'effettiva natura del lavoro. Infatti, l'intervento deve essere realizzato al fine di mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, allora si parla di manutezione ordinaria e si può applicare l'Iva al 10% solo sulla manodopera.

pino - 27/03/2015

Buon giorno dottore, una ditta di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione con codice ateco 812910 svolge attività di servizi relativamente agli edifici sia internamente agli stessi che nel perimetro esterno agli stessi ( mura perimetrali esterne ). Si rientra nell'applicazione del reverse charge ? Se si, come ci si comporta con la fatturazione ? Grazie.

Dott. Andrea Mannarà - 27/03/2015

Le operazioni di disinfestazione e derattizzazione, in base al codice ateco, rientrano nell'ambito dei "servizi di pulizia resi negli edifici", quindi si applica la nuova normativa sul reverse charge. Naturalmente, se le operazioni vengono compiute a favore di privati cittadini, si applicherà normalmente l'Iva sulla fattura. Se invece le operazioni vengono effettuate nei confronti di soggetti con partita Iva nell'ambito dell'attività di impresa, allora dovrà emettere fattura senza Iva con indicazione "operazione effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 6 lettera a-ter del DPR 633/72 - reverse charge"

Anna Maraia - 26/03/2015

Buon giorno dottore, lavoro in un azienda con codice ateco 432201. Svolgiamo manutenzione di caldaie e condizionatori presso privati e aziende. Vorrei sapere se quando fatturo il canone di manutenzione, o un intervento straordinario di manutenzione caldai/condizionatore ad un soggetto iva devo applicare il reserve charge. Inotre forniamo materiale con posa in opera. In questo caso come di dovrei coportare? e l'idraulico al quale do il lavoro come mi deve fatturare la manodopera? Ringrazio anticipatamente p la sua risposta. In attesa cordiali saluti.

Dott. Andrea Mannarà - 27/03/2015

Il meccanismo del reverse charge si applica nei rapporti tra soggetti con partita Iva che operano nell'ambito dell'attività di impresa. Quindi, se si eseguono lavori di manutenzione (periodica o straordinaria) su impianti a favore di privati, la fattura conterrà normalmente l'iva al 22%. Se invece le stesse operazioni vengono compiute a favore di soggetti passivi Iva, allora anche la manutenzione dell'impianto rientra nella regola dell'applicazione del reverse charge. Nell'ambito dei lavori edili, se parte o tutti di questi lavori vengono affidati a subappaltatori (è il suo caso dell'idraulico) allora il subappaltatore dovrà fatturare all'appaltatore principale senza Iva, con indicazione del reverse charge

livia - 25/03/2015

Una ditta edile ha subappaltato dei lavori di scavo per un cantiere di un capannone, rientrano nel reverse?

Dott. Andrea Mannarà - 27/03/2015

Sì, la ditta subappaltatrice emetterà fattura, nei confronti dela ditta appaltatrice, senza applicazione dell'iva e con l'indicazione "operazione effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 6 del DPR 633/72 - reverse charge". La ditta appaltatrice registrerà la fattura ricevuta integrandola con l'importo dell'Iva.

Elisabetta Ferro - 25/03/2015

Egr. dott. Mannarà ho ricevuto una fattura relativa ad un solo intervento per sistemare delle lampade non per la manutenzione, deve essere applicato il reverse charge in questo caso? Ringrazio per il gentile riscontro

Dott. Andrea Mannarà - 25/03/2015

Dando come sottointeso che la sua richiesta di intervento sia stata posta in essere nell'ambito di una impresa, sul punto c'è molta confusione. La sostituzione di una lampadina, in effetti, potrebbe anche essere considerata manutezione degli impianti elettrici, e quindi soggetta a reverse charge.

Damiano - 24/03/2015

Il reverse charge si applica anche tra impresa ed impresa oppure solamente tra impresa e società/ente pubblico?

Dott. Andrea Mannarà - 25/03/2015

Il meccanismo del reverse charge si applica ai rapporti b2b, cioè business to business, cioè tra operatori economici con partita Iva, indipendentemente poi se il rapporto è instaurato tra impresa e impresa, o tra impresa e ente pubblico.

GIUSEPPE - 23/03/2015

Salve Dottoressa, un'azienda con codice ateco 412000 che emette fattura con split payment per forniture di servizi alla PA deve ricevere dai suoi fornitori di materiali le fatture con reverse charge? E in caso di presenza di subappaltatori? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 23/03/2015

Nel caso in cui i lavori/servizi a favore della pubblica amministrazione siano resi dal subappaltatore, questi dovrà emettere fattura con reverse charge all'appaltatore principale. L'acquisto dei materiali, invece, è soggetto alle normali regole Iva.

Michela - 17/03/2015

Gent.le Dott. Mannara' ho iniziato a novembre 2014 una ristrutturazione edilizia straordinaria di una mia proprieta'. Avendo effettuato pagamenti nel 2014 e altri nel 2015 e avendo una ritenuta d'imposta di € 4.200 circa, vorrei sapere se nel 2015 posso portare in detrazione importi inferiori ai 4.200 e se il rimborso che percepiro' nel 2015 si potra' accumulare al rimborso che percepiro 'nel 2016, avendo effettuato pagamenti nel 2015, nel caso in cui dovessi superare la mia ritenuta d'imposta. Inoltre vorrei gentilmente sapere se mio marito potrebbe usufruire della detrazione del 65% per quanto concerne gli infissi, pur non essendo proprietario l'importante che faccia pagamenti dal Suo c/c e che le fatture siano intestate a Lui?. Inoltre mi conferma che viaggiano separatamente ristrutturazione edilizia e risparmio energetico? cioe' se si e' gia' arrivati a € 96.000, si possono detrarre gli infissi perche' si ha un tetto massimo € 60.000? Ringrazio e porgo distinti saluti ma sono in confunsione totale.

Dott. Andrea Mannarà - 23/03/2015

Le detrazioni di imposta hanno lo scopo di ridurre l'imposta (Irpef) pagata nell'anno in acconto o a saldo in sede di dichiarazione. Se l'importo delle detrazioni supera l'importo dell'imposta versata, allora la quota in eccesso di detrazione si perde, non si può riportare l'anno successivo. Esempio: Irpef pagata euro 1.000, detrazioni di imposta euro 1.200, l'importo massimo della detrazione che si può usufruire è euro 1.000 (così si azzera l'imposta) mentre i restanti 200 si perdono e non si possono portare in avanti l'anno successivo. Per rimborsi Irpef superiori a 4.000 euro l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli puntuali e il rimborso avverrà direttamente da parte dell'Agenzia dopo che i controlli effettuati abbiano dato esito positivo. In merito alla detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica, se colui che esegue i bonifici non è il proprietario, allora è necessario che sia o il coniuge convivente, o il locatario o il comodatario dell'immobile. Bisogna cioè avere il possesso dell'immobile.

ENZO - 17/03/2015

Vorrei sapere se il canone fisso di manutenzione ordinaria di un impianto elettrico industriale è soggetto al reverse charge.

simone - 16/03/2015

Buongiorno,io smaltisco amianto, appaltando la ricopertura, il cliente, paga l iva per entrambi i lavori?

Antonetta - 13/03/2015

Buonasera, una impresa fornisce e pone in opera, in subappalto, porte (non di propria produzione) ad una ASL per un intervento di riqualificazione di un immobile. Mi conferma che in questo caso la fattura emessa nei confronti della subappaltante è soggetta ad IVA? Nel caso specifico inoltre è stato richiesto il pagamento diretto dalla ASL in favore della subappaltatrice ai sensi dell' Art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In considerazione dell'introduzione dello Split Payment, e che la fattura che la società appaltatrice emetterà alla ASL sarà con applicazione del reverse charge, quale sarà l'importo che la ASL dovrà corrispondere alla subappaltatrice. La saluto cordialmente.

Sabrina - 12/03/2015

Buonasera, mi scuso se ritorno sull'argomento ma vorrei tanto chiederle queste delucidazioni: 1)ho già un impianto di allarme nella mia abitazione , se necessita di manutenzione ordinaria (es.cambio di un sensore ,sostituz.batt,ecc)o deve essere riparato, la ditta che mi fa la manutenzione mi fatturerà al 10% o al 22% 2) se decidessi di ampliarlo , o rifarlo come sarebbe l'IVA.? 3) se faccio un impianto ex novo usufruisco del 10 e 22% della quota parte dei beni significativi. 4)se ristrutturo sarebbe tutta al 10% Grazie veramente molto

Dott. Andrea Mannarà - 13/03/2015

Il meccanismo del reverse charge opera tra soggetti passivi di imposta, cioè entrambe le parti devono operare con partita Iva nell'ambito di attività di impresa. Se una persona fisica, non partita Iva, richiede una prestazione - come quelle indicate nell'articolo - la ditta che esegue i lavori in ogni caso è tenuta a fatturare con Iva al cliente privato. Nel suo caso, se lei installa l'impianto di allarme a casa sua, o effettua delle riparazioni, la ditta che le esegue i lavori le fatturerà con Iva ad aliquota ordinaria. In merito poi all'agevolazione fiscale, l'iva al 10% si applica sui servizi resi dalla ditta in caso di lavori di manutezione straordinaria, quale per esempio l'installazione di un impianto completo di allarme.

Sabrina - 13/03/2015

Innanzitutto ringrazio x la cortese risposta e Mi perdoni nuovamente, quindi riassumendo se riparo , integro o cambio quale pezzo del mio impianto di allarme l'IVA che la ditta mi applicherà (intendo sia sulla manodopera che sui pezzi sostituiti) sarà l'ordinaria del 22%; se invece ne faccio uno nuovo potrei usufruire di una IVA al 10 % agevolata e parte al 22% xché trattasi di beni significativi ,e x prevenire atti illeciti potrei anche ( ma non obbligatorio) beneficiare della detrazione Irpef del 50% . È esatto quanto ho capito. ? Mi scusi ma sono in contrasto con la ditta che mi farà i lavori Poi un piccolo chiarimento : l'idraulico o elettricista che viene a casa mia x piccole manutenzioni è giusto che mi applichi l'IVA al 22% sul lavoro totale ( manodopera e rubinetto )?grazie mille So che non c'entra nulla con il riverse charge ma leggendo delle agevolazioni IVA è possibile fare un po' di confusione.

Dott. Andrea Mannarà - 16/03/2015

Lei richiede i servizi come privato, quindi tutti i lavori le saranno fatturati con Iva al 22%. L'unica possibilità di richiedere l'Iva agevolata al 10%, ma sempre sulla parte dei servizi ricevuti (leggasi manodopera), è nel caso di lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, che dovranno essere denunciati come tali al comune. Sull'impianto di allarme, in quanto bene significativo, l'Iva al 10% è ammessa solo sulla differenza tra il valore complessivo dell'opera e il valore dei beni. Se questi lavori riguardano l'installazione di sistemi antintrusione, può anche richiedere l'agevolazione fiscale del 50%.

Salvatore - 11/03/2015

Salve . Ho acquistato una seconda casa da un'asta fallimentare e vorrei sapere se posso usufruire della detrazione del 50% sul completamento dell'immobile. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 12/03/2015

Se lei risulta in atti già proprietario dell'immobile e i lavori sono inquadrabili come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia o restauro, allora può usufruire della detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute.

giuliano - 09/03/2015

Buonasera, ho una società di pulizie e svolgo in subappalto lavori di pulizia presso locali di enti pubblici. fatturo però alla società che ha l'appalto con l'ente. inserisco l'iva o no?

Dott. Andrea Mannarà - 10/03/2015

Ciò che qualifica il rapporto è la natura dei lavori: pulizia presso edifici. Secondo il nuovo articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/72, i lavori di pulizia negli edifici rientrano nella novità legislativa. La fattura va emessa con applicazione del reverse charge, ossia senza addebito dell'imposta.

Paola - 09/03/2015

Buongiorno, Un mio fornitore che posa porte su un immobile in ristrutturazione, quasi ultimato, emette fattura con iva o con reverse-charge?

Dott. Andrea Mannarà - 09/03/2015

Sulla base delle note esplicative fornite dal Ministero e dall'Agenzia delle Entrate, la posa di infissi su un edificio in via di ristrutturazione, rientra tra le operazioni relative al "completamento di edifici". Per tale natura, la posa di infissi è soggetta al reverse charge. Il suo fornitore, dunque, dovrà emettere fattura con applicazione del reverse charge art. 17, comma 6, lettera a-ter.

Maria - 25/02/2015

Egr. Dott. Mannarà ho una impresa di pulizia e lavoro in subappalto per un'altra impresa di pulizie con sigla S.r.l. Anche io debbo attuare il reverse charge? La ringrazio fin d'ora per il suo tempo prestatomi. Distinti saluti. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 25/02/2015

Tra le nuove ipotesi di applicazione del reverse charge vi sono i lavori di pulizia negli edifici. Quindi, stante al tenore letterale della norma, qualunque attività di pulizia svolta negli edifici è soggetta al reverse charge. Nel suo caso, sia che il lavoro venga svolto direttamente dalla ditta appaltatrice, sia che venga svolto in subappalto, comunque la natura oggettiva del lavoro è "pulizia negli edifici", quindi rientra nel campo di applicazione del reverse charge.

cristian - 10/03/2016

Salve dottore volevo sapere io ho fatto un lavoro su un negozio di fornitura e posa di pavimenti devo fare la fattura con l' iva ???

Dott. Andrea Mannarà - 11/03/2016

La pavimentazione dell'edificio è considerata attività di completamento e quindi, nel caso in cui il committente è un soggetto che opera con partita Iva, la fattura dovrà essere emessa in regime di reverse charge. Ricordo che il regime del reverse charge si applica ai servizi resi, cioè alla posa in opera, mentre la fornitura del materiale è soggetta alle normali aliquote Iva.

Luis alberto - 18/02/2015

Buon giorno, io ho una impresa di pulizia che fa la pulizia in un show room di scarpe. Vorrei sapere si sono dentro della reverse charge e poi si é cosi come devo fare la fattura. Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 19/02/2015

Naturalmente lei offre il suo servizio ad un soggetto che opera con partita Iva, quindi nell'ambito di una attività commerciale. Lei è pertanto tenuto ad emettere fattura applicando il reverse charge. Significa che in fattura non deve indicare l'Iva (ma solo l'imponibile) e deve inserire in fattura la dicitura "operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/72.

Anna - 15/02/2015

La detrazione vale anche per le Sas? Grazie

Cinzia - 14/02/2015

La normativa si applica anche per le cooperative sociali che effettuano lavori di pulizia? A tutti i clienti titolari di partiva Iva... Quindi ai privati e ai condomini no? Grazie, che confusione!!!! tra reverse e split payment sono fusa!!!!!

Dott. Andrea Mannarà - 16/02/2015

Le nuove ipotesi di reverse charge introdotte dalla legge di stabilità 2015 (pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento di edifici) si applicano indipendentemente dalla qualifica giuridica del soggetto che li esplica. Ciò che conta è la natura dell'operazione. Quindi anche le cooperative sociali che effettuano lavori di pulizia per altri soggetti Iva sono tenuti ad emettere fattura con reverse charge art. 17 comma 6 lettera a-ter.

Paola - 14/02/2015

Buongiorno lavoro per una ditta di idraulica Eseguiamo lavori di manutenzione e di installazione impianti per una Congregazione religiosa che ha sia la P.I che il C.F . Fino ad ora se gli interventi erano eseguiti negli edifici adibiti ad abitazione delle religiose applicavo iva 10% per che identificati quali edifici ad uso prevalentemente abitativo. Con la nuova norma la Congregazione sostiene che devo applicare Il reverse charme se è' effettuato l intervento negli Istituti a loro intestati e quindi indico in fattura P.I mentre se l intervento è' eseguito negli edifici dove risiedono le religiose quindi indico in fatt solo il CF devo esporre l IVA ( come per il privato 10%) L intestazione fattura è sempre la stessa si aggiunge solamente x es. Istituto o Scuola Materna ecc ecc , x le Case dove risiedono invece non c è' nessuna specifica ma solo il nome della congregazione, ma la PI è il CF sono identici e finora in fattura li indicavo entrambi. . Cosa devo fare? Potete darmi chiarimenti ? Ringrazio e saluto

Dott. Andrea Mannarà - 16/02/2015

Tra le nuove ipotesi di applicazione del reverse charge si ha l'installazione di impianti negli edifici. Se il nuovo impianto è installato presso un edificio di un soggetto titolare di partita Iva che opera nell'esercizio abituale dell'impresa/professione, allora la fattura sarà emessa con reverse charge. Se invece si opera nei confronti di un privato, si emetterà la fattura con Iva. In merito alla manutezione, c'è molta confusione perchè il legislatore non ne ha parlato chiaramente. Nelle more che il ministero fornisca un intervento chiarificatore, anche alle manutezioni potrebbe applicare il reverse charge.

daniela - 13/02/2015

l'intervento in questione e' la manutenzione ha un pavimento di un capannone. La ringrazio nell'attesa di un chiarimento

Dott. Andrea Mannarà - 16/02/2015

La manutenzione di un pavimento industriale non rientra nelle ipotesi di reverse charge, perchè quelle riguardano soltanto la pulizia, la demolizione, l'installazione di impianti e il completamento di edifici. Quindi, in base alle informazioni da lei fornite, la fattura per manutenzione sarà emessa con Iva.

daniela - 13/02/2015

Quello che non ho capito se chi effettua interventi di manutenzioni/riparazioni negli edifici per qualsiasi cliente deve applicarlo o meno?

Dott. Andrea Mannarà - 13/02/2015

A differenza del passato, le nuove ipotesi di reverse charge (pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici) richiedono l'applicazione del reverse charge indipendentemente dal settore di attività (codice ateco) del cliente, purchè si tratti di clienti soggetti passivi Iva (titolari di partita Iva). In merito alla manutezione, si attendono chiarimenti da parte del legislatore.

daniela - 13/02/2015

quindi per ora la fattura la emetto con Iva?

daniela - 13/02/2015

Buongiorno, vi chiedo un chiarimento riguardante l'applicazione del reverse charge. Ho il codice attivita'433909 altri lavori di completamento e di finitura. Come mi devo comportare se effettuo interventi di manutenzione di un capannone direttamente alla societa' che ha un codice attivita' non edile?

Dott. Andrea Mannarà - 13/02/2015

In merito alla manutenzione, attualmente c'è molta confusione e sono stati rivolti inviti al legislatore per meglio chiarire e definire l'ambito di applicabilità della nuova normativa sul reverse charge. Per poter rispondere al suo quesito, sarebbe utile capire la tipologia e la natura dei lavori di manutenzione di cui lei parla. In linea generale, se tali interventi consistono in demolizione, pulizia, installazione impianti o completamento edifici, allora si applica il reverse charge.

Massimo - 12/02/2015

Buongiorno , un impresa che effettua un lavoro di installazione impianti in subappalto , deve emettere fattura in regime reverse charge nei confronti della ditta appaltatrice nel caso in cui la fornitura di materiali incide il 70% del lavoro e la mano d'opera il 30% ? Grazie dell'attenzione.

Dott. Andrea Mannarà - 12/02/2015

La proporzione da lei descritta tra mano d'opera e materiale si usava nel 2008, quando entrò in vigore la norma sul reverse charge in edilizia. Da quest'anno, 2015, per i lavori da lei descritti - installazione impianti - il reverse charge è obbligatorio. La ditta subappaltatrice che esegue l'installazione dovrà dunque emettere fattura nei confronti dell'appaltatore principale in regime di reverse charge.

MARCO - 11/03/2015

Buongiorno , un impresa che effettua un lavoro di installazione impianti NON IN SUBAPPALTO MA CON CONTRATTO DIRETTO CON UNA SOCIETA' CHE HA UNA CATENA DI SUPERMERCATI , deve emettere fattura in regime reverse charge nei confronti della STESSA SOCIETA' nel caso in cui la fornitura di materiali incide il 70% del lavoro e la mano d’opera il 30% ? Grazie dell’attenzione.

Dott. Andrea Mannarà - 11/03/2015

Il nuovo art. 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/72 si applica, tra gli altri, ai casi di installazione di impianti negli edifici. Ciò che conta è la natura dell'operazione posta in essere - quindi installazione degli impianti - e non più l'incidenza della manodopera e dei materiali o la tipologia contrattuale che lega l'installatore alla società. Quindi, nel suo caso, dovrà emettere fattura con applicazione del reverse charge.

Milena - 06/02/2015

Buongiorno un'impresa edile con codice attività 412000 che effettua manutenzioni di abitazioni e non applica il reverse charge? oppure lo applica soltanto nei confronti dei subappaltatori? grazie mille

Dott. Andrea Mannarà - 06/02/2015

L'impresa edile, appaltatore principale, non applica il reverse charge. Essa fattura al committente in base alle normali aliquote Iva. Saranno i suoi subappaltatori che applicheranno il reverse charge in fattura. L'appaltatore principale riceverà la fattura con il reverse charge e la registrerà sia nel registro acquisti che nel registro vendite. Se, poi, la ditta in questione è a sua volta subappaltatore di un altro soggetto - appaltatore principale - allora sì che userà il reverse charge in fattura.

MARIO - 10/02/2015

Un'azienda costruttrice di serramenti può applicare il reverse charge all'impresa appaltatrice di una fornitura con posa in opera di serramenti?

Dott. Andrea Mannarà - 11/02/2015

Se l'azienda costruttrice di serramenti opera in contratto di subappalto con l'azienda appaltatrice principale, trattandosi di lavori in edilizia, deve applicare il reverse charge nei confronti dell'azienda appaltatrice principale.

FISCO - 06/02/2015

Buongiorno, un'impresa di pulizia, che deve emettere nota di credito nel 2015 ma con competenza 2014, deve applicare la reverse charge? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 06/02/2015

La nuova normativa sul reverse charge si applica alle operazioni poste in essere a partire dal 2015. Nel suo caso direi che non si può applicare, perchè lei ha già fatturato nel 2014 con Iva e adesso con la nota di credito và a stornare l'operazione originaria. Però, attendiamo nel frattempo maggiori chiarimenti da parte del Ministero.

GIANNI ROSSETTI - 06/02/2015

Buongiorno Andrea e grazie per i sempre preziosi contributi; segnalo sul presente quello che, ritengo, sia un errore: NOVITA’ DAL 2015 Dal 2015, la procedura del reverse charge si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi le novità relative al Reverse Charge riguardano i soli servizi e non anche la fornitura di beni come peraltro specificato successivamente nell'articolo; di questo però attendo conferma autorevole. Grazie e buon lavoro. Gianni

Dott. Andrea Mannarà - 06/02/2015

Il reverse charge, dal 2015 e per un periodo limitato, si applica anche alle cessioni di beni nei confronti di supermercati, ipermercati e discount. Nel settore dell'edilizia, le nuove ipotesi riguardano i servizi inerenti la pulizia, la demolizione, l'installazione di impianti, il completamento degli edifici.

Fabio - 27/04/2015

Volevo sapere se una Serra Agricola su cui vengono realizzati impianti o manutenuti sia da equiparare ad unita' immobiliare? Grazie

Dott. Andrea Mannarà - 28/04/2015

La nozione di "edificio" interessata dalle nuove regole sul reverse charge prevede che con il temine "edificio" si intenda solo il fabbricato, cioè qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. Se la serra rientra in queste caratteristiche, allora l'installazione di impianti andrà fatturata con reverse charge, altrimenti con le normali regole Iva.

simona - 05/02/2015

in caso di appalto contract edilizia si deve applicare iva?

Dott. Andrea Mannarà - 06/02/2015

L'appalto "contract edilizia" è un nuovo modo di concepire l'appalto. Il fondamento giuridico, però, è sempre il contratto di appalto così come disciplinato dal codice civile. Indipendentemente dalle modalità con cui si determina il corrispettivo, se l'attività svolta dall'appaltatore o dal subappaltatore, o dai soggetti che eseguono i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti, ha i requisiti di cui all'art. 17 comma 6 del DPR 633/72, allora si applica il reverse charge.

Erika - 14/05/2015

ho una società di installazione Impianti elettrici. In data 04/2015 ho emesso fattura di fornitura e posa impianto d'allarme eseguito negli uffici della stessa. La fattura in questione è esente da iva? Mi richiedono il cambio fattura e la restituzione dell'imposta dopo un mese dall'emissione. Come devo agire? La ringrazio

Dott. Andrea Mannarà - 14/05/2015

Premetto che la fornitura con posa in opera non rientra nel meccanismo di applicazione del reverse charge, quindi la fattura va emessa normalmente con Iva. Per distinguere, però, la fornitura con posa in opera dalla prestazione di installazione impianti, è necessario poter valorizzare distintamente il costo del bene ceduto e il valore della prestazione. Se il valore della prestazione (installazione) è superiore rispetto al valore del bene ceduto (impianto di allarme) allora si è nel campo di applicazione del reverse charge, viceversa se il valore del bene è superiore al valore dell'installazione. Ancora, lei può suddividere in fattura il valore del bene ceduto (impianto) che fatturerà con Iva ordinaria, dal valore della prestazione (installazione) che fatturerà invece senza Iva in applicazione del reverse charge.

claudio - 31/07/2015

una societa' di installazione impianti ha emesso una fattura di fornitura materiale alla ditta dove eseguire i lavori.La prestazione verra' fatturata successivamente con importo superiore a quello della fornitura.Chiedo:se e' possibile applicare il reverse charge sulla fattura di sola cessione di materiale essendo questa di importo inferiore a quello della prestazione .

ALESSANDRO - 21/07/2015

Buongiorno, avrei un quesito da proporle, se una ditta subappaltatrice commissiona ad un produttore di infissi la fornitura e posa di infissi su un immobile la fatturazione andrà eseguita con il reverse charge. La ditta subappaltatrice non è proprietaria dell'immobile.

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