Con Informativa n 108 del 19 novembre il CNDCEC provvede a fornire modello per la domanda per l’iscrizione presso le camere di commercio, nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 per crisi di impresa e composizione negoziata in vigore dal 15 novembre 2021.
In particolare, facendo seguito all’informativa n. 102/2021 con la quale è stato trasmesso il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio per la formazione dell’Elenco si inviano agli ordini:
- copia del modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, SCARICA QUI IL MODELLO
- il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa SCARICA QUI IL FILE Si specifica che del file contenente i dati essenziali, il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza.
L'informativa in oggetto è stata inviata anche alle Istituzioni competenti al fine di richiedere uniformità nelle indicazioni che le diverse professioni interessate hanno diffuso o diffonderanno ai loro iscritti e agli Ordini territoriali.
Si ricorda altresì che la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.