HOME

/

PMI

/

AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024

/

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER UN AGENTE DI COMMERCIO IN REGIME AGEVOLATO

Determinazione del reddito per un Agente di commercio in regime agevolato

L’agente in regime forfetario determina l’imposta applicando la percentuale di redditività e deducendo i contributi previdenziali, anche versati dal proponente

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Agente di commercio che svolge l’attività in forma individuale, avendone i requisiti previsti dalla normativa, può optare per il regime agevolato cosiddetto forfetario, che si caratterizza per la determinazione con modalità non analitiche del reddito imponibile.

Il contribuente forfetario determina l’imposta applicando una aliquota agevolata del 15% al suo reddito imponibile; il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività, che per gli agenti di commercio è del 62% (quindi prevede il riconoscimento di costi forfetari per il 38%), ai ricavi imponibili.

Altro elemento caratterizzante il regime in questione è il fatto che l’unico onere deducibile dal reddito imponibile è costituito dai versamenti previdenziali obbligatori; qualsiasi altro costo, come l’acquisto o le spese di gestione del veicolo, ad esempio, non rappresentano oneri deducibili.

La disciplina contributiva dell’agente di commercio, che svolge l’attività sotto forma di ditta individuale, presenta delle caratteristiche peculiari: è prevista nei fatti una sorta di doppia contribuzione Inps e Enasarco.

Il contributo previdenziale Inps è versato direttamente dal contribuente e il suo importo è deducibile dal reddito imponibile.

Più articolata la questione in relazione al contributo Enasarco: tale contributo, pari al 17%, per gli anni 2020 e 2021, delle somme dovute all’agente, in relazione a un rapporto di agenzia, è a carico in parti uguali tra il proponente e l’agente.

La quota dell’8,5% dovuta dall’agente di commercio all’Enasarco costituisce una ritenuta previdenziale che deve essere esposta in fattura, ma viene versata dal proponente.

A riguardo si pone la problematica se il contribuente dovrà indicare sul quadro LM del modello Redditi PF, quello demandato ad accogliere la dichiarazione del contribuente forfetario, tra i ricavi, l’ammontare fatturato al netto della ritenuta previdenziale, oppure l’ammontare fatturato al lordo della ritenuta, che verrà poi considerata onere previdenziale deducibile.

La differenza non è necessariamente priva di conseguenze, perché, ad esempio, la differente modalità di esposizione può risultare determinante ai fini del superamento del limite di ricavi previsto per la permanenza nel regime agevolato.

Le istruzioni del modello Redditi PF, per una situazione del genere, non forniscono una indicazione espressa; ma alla luce del fatto che l’agente di commercio è una impresa individuale che fattura al proponente il suo ricavo, di conseguenza il contributo Enasarco versato dal sostituto, per conto dell’agente, costituisce un onere a carico di questi che viene solo versato dalla controparte; motivo per cui è lecito ritenere che debba confluire tra i ricavi l’importo al lordo della ritenuta, e che il contributo previdenziale a carico dell’agente, ma versato dalla controparte, confluisca tra gli oneri deducibili sul rigo LM7 “Contributi previdenziali e assistenziali” del modello Redditi PF.

Scarica GRATIS il Fac-simile Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio

Ti potrebbero interessare:

Ti segnaliamo inoltre:
Resta aggiornato con il nostro Dossier gratuito Agenti e rappresentanti

Tag: AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024 AGENTI E RAPPRESENTANTI 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 31/10/2024 Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al Fondo Garanzia mediatori

Confermata anche per il 2024 l'aliquota del contributo al "Fondo Brokers" garanzia mediatori di assicurazione e riassicurazione. Decreto in Gazzetta solo ieri

Assicurazioni: entro il 31 ottobre il contributo al  Fondo Garanzia mediatori

Confermata anche per il 2024 l'aliquota del contributo al "Fondo Brokers" garanzia mediatori di assicurazione e riassicurazione. Decreto in Gazzetta solo ieri

Agenti: sul patto di non concorrenza vale  l'accordo tra le parti

Derogabile la norma sull'indennità legata al patto di non concorrenza post contrattuale, dice la Cassazione

Chi deve iscriversi all’Enasarco?

Guida per agenti e rappresentanti . Ecco chi deve iscriversi all'ENASARCO

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.