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DECESSO DEL PROFESSIONISTA E RIAPERTURA PIVA PER VERSAMENTO IMPOSTA

Decesso del professionista e riapertura PIVA per versamento imposta

Vediamo cosa accade se dopo la morte del professionista emergono fatture attive da incassare e IVA da versare. La risposta delle Entrate con interpello

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L'istante in qualità di erede del coniuge avvocato riferisce di aver ritenuto che fossero chiuse tutte le posizioni riguardanti l'attività professionale del de cuius, pertanto, ha comunicato la cessazione dell'attività e la cancellazione della relativa Partita IVA. 

Dopo oltre un anno dal decesso, sono emerse posizioni creditorie residue e sono stati raggiunti degli accordi per il relativo pagamento.

Il contribuente istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell'IVA per le operazioni poste in essere dal professionista deceduto nei confronti di:

  • clienti titolari di partita IVA; 
  • clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

L'agenzia delle entrate specifica con Risposta a interpello n 785 del 19 novembre 2021 che nel caso di specie l'istante, in qualità di erede del professionista deceduto, dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

Decesso del professionista e riapertura PIVA per versamento imposta

L'articolo 35-bis del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633 prevede che «Gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data. Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore».

Al riguardo, con la circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'attività del professionista non si può considerare cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all'interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell'attività professionale.

Con la risoluzione del 20 agosto 2009, n. 232/E, è stato inoltre precisato che la cessazione dell'attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, comma 1, n. 2 del Codice civile) l'attività professionale non può ritenersi cessata. 

Dette conclusioni sono state poi confermate nella più recente risoluzione dell'11 marzo 2019, n. 34/E, laddove si precisa che "in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l'ultima parcella", salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius. 

Tali considerazioni trovano conferma nella sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016 con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che "il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione"

Pertanto, considerato che il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l'insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, né consegue che qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell'art. 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972 che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius. 

Pertanto, nel caso di specie l'istante, in qualità di erede del professionista deceduto, dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA. 


Allegato

Risposta a interpello del 19.11.2021 n. 785

Tag: EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

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