Con la circolare INPS n. 174 del 22 novembre 2021 l'istituto precisa le modalità per la restituzione di pensioni, prestazioni previdenziali, e retribuzioni percepite indebitamente , che avverrà al netto delle imposte cosi come succede al momento dell'erogazione .
Si tratta del sistema di ripetizione dell’indebito al netto delle imposte, introdotto dall’articolo 150 del Dl 34/2020, il cd. Decreto Rilancio, all'interno del TUIR (comma 2 bis art. 10) per cui le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
La nuova norma intende semplificare la gestione dei rimborsi e diminuire il contenzioso civile e amminstrativo . Dispone anche , in favore del sostituto d’imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione.
La circolare ricorda che la nuova modalità di restituzione è stata di recente oggetto della circolare dell'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 14 luglio 2021.
Vengono quindi dettagliati i vari aspetti.
Ambito di applicazione dell’articolo 150 del decreto-legge n. 34/2020 e modalità di restituzione
Se l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, ha titolo per richiedere le somme indebitamente erogate, assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, vanno seguiti i seguenti passaggi:
- - le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;
- - al sostituto di imposta spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs n. 241/1997.
La norma, quindi, non trova applicazione ai casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) o che comunque hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili;
Inoltre la norma non si applica alla restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nel medesimo anno del pagamento.
Modalità di determinazione delle somme nette
Nei casi, molto comuni, in cui l’indebito sia relativo a una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in mancanza di specifica indicazione normativa, si applica il criterio di proporzionalità proposto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E/2021, in base al quale “il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito”.
Inps irporta l'esempio dell'Agezia : “Ad esempio, qualora il sostituto di imposta abbia erogato nel 2019 euro 28.000, operando ritenute a titolo Irpef per euro 6.960, e nel 2021 richieda la restituzione di un quarto della somma complessivamente erogata (28.000*1/4) ovvero di euro 7.000, al fine di stabilire l’importo netto dell’indebito oggetto di restituzione, il sostituto dovrà sottrare da tale ultimo importo un quarto delle ritenute Irpef operate, che nell’ipotesi rappresentata, è pari ad euro 1.740 (dato da 6.960*1/4). Conseguentemente, l’importo dell’indebito, al netto dell’Irpef, sarà pari ad euro 5.260 (ovvero 7.000-1740)”.
Il pensionato, nelle comunicazioni di restituzione dell’indebito, troverà dunque l’indicazione di due importi, uno lordo che corrisponde alla prestazione che puo essere anche il cumulo di più prestazioni, e uno netto, da restituire a rate, senza imposizione fiscale.
L'stituto i ritiene che la norma abbia configurato il credito d’imposta nei confronti del Fisco come diritto autonomo e distinto dal credito nei confronti del percipiente. Quindi l’accertamento amministrativo dell’indebito è il momento rilevante per la costituzione, da un lato, del diritto alla ripetizione nei confronti del soggetto interessato e, dall’altro, del diritto al credito di imposta verso l’Erario, a prescindere dall’effettiva restituzione delle somme da parte del debitore che, si ripete, può anche non avvenire.
L’Istituto, quindi, si avvarrà del credito di imposta in esito all’accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione.
Decorrenza della nuova norma
Per quanto concerne la decorrenza della nuova disciplina il comma 3 dell’articolo 150 ha previsto che la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute IRPEF opera per quelle “restituite dal 1° gennaio 2020”, facendo salvi “i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire alla data dal 19 maggio 2020.
Vengono specificati alcuni casi particolari e si sottilinea che ai fini della notifica va considerata la data di consegna della nota di debito al destinatario.
Infine, in caso di decesso del debitore, per stabilire se notificare agli eventuali eredi un importo al lordo o al netto delle ritenute, si dovrà tenere conto degli stessi criteri di definizione con riferimento alle attività poste in essere nei confronti del dante causa.