Il Decreto Aiuti n. 50/2022, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.05.2022, ha previsto un ulteriore incremento della misura del credito d’imposta per i beni strumentali immateriali 4.0. In particolare, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, l’aliquota sale dal 20% al 50%.
Ricordiamo che già la Legge di Bilancio 2022 aveva prorogato e rimodulato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0”, stabilendo che:
- per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro (per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga, questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 14/2022);
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (Allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232) si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2023, se ne riduce progressivamente l’entità secondo il seguente schema:
- 50% nel 2022 (in luogo del 20%, come sopra accennato, modifica stabilita dall'art. 21 del Decreto Aiuti che ha incrementato la misura del bonus, che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).
- 20% nel 2023 (il disegno di legge di Bilancio 2022 conferma la percentuale agevolativa del 20% anche per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023)
- 15% nel 2024
- 10% nel 2025.
Resta dunque fermo il regime previsto per il 2022 per i predetti investimenti.
Ricordiamo che Il credito d'imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali, che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Vediamo nella tabella che segue un riepilogo delle nuove misure del credito d'imposta, sulla base della disciplina proposta nel ddl di Bilancio 2022.
Credito d’imposta beni materiali 4.0
Credito d'imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese | ||
Periodo | Limite massimo di spese ammissibili | Credito d'imposta |
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022* | fino a 2,5 milioni di euro | 40% del costo |
oltre i 2,5 milioni di euro | 20% del costo | |
oltre i 10 milioni di euro | 10% del costo | |
dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025* *ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione | fino a 2,5 milioni di euro | 20% del costo |
oltre i 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro | 10% del costo | |
oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo) | 5% del costo |
Credito d’imposta beni immateriali 4.0
Credito d'imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali “Industria 4.0” | ||
Periodo | Limite massimo di spese ammissibili | Credito d'imposta |
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 | 1 milione di euro | 20%* del costo * 50% solo per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione ("Decreto Aiuti" decreto legge del 17 maggio 2022 n. 50") |
dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 | 1 milione di euro | 15% del costo |
dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 | 1 milione di euro | 10% del costo |
Disposizioni investimenti beni strumentali materiali 4.0 effettuati nel 2021
Attenzione va prestata al fatto che per i nuovi investimenti in beni materiali 4.0 (ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017) effettuati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), l'aliquota del credito d'imposta risultava essere più vantaggiosa:- 50% per lo scaglione fino a 2,5 milioni,
- 30% per quello tra 2,5 e 10 milioni,
- sempre al 10% invece per l’ultimo scaglione tra 10 e 20 milioni).
Di conseguenza per poter applicare il credito d'imposta a queste condizioni, le imprese dovranno:
- effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre 2021,
- oppure, sempre entro il 31 dicembre 2021, ottenere l’accettazione dell’ordine dal venditore e pagare acconti per almeno il 20% del costo (in questo caso l’investimento potrà essere terminato entro il 30 giugno 2022).
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