Il decreto legislativo 111 del 2017 ha disposto una riforma dell’istituto del 5 per mille.
Tale riforma è stata completata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 che detta le regole di accesso al 5 per mille oltre alle regole per la formazione e aggiornamento degli elenchi permanenti.
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, possono dichiarare espressamente in sede di iscrizione al Registro, per via telematica, se intendono accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille.
Attenzione va prestata al fatto che la volontà di accreditarsi potrà essere manifestata anche successivamente entro il 10 aprile ci ogni anno.
Si sottolinea che fino all'anno successivo a quello di operatività del RUNTS la quota del 5 per mille dell'IRPEF continua ad essere destinata a sostegno di:
- ONLUS,
- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale
- e fondazioni.
RUNTS: a chi spetta il 5 per mille
I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille della propria Irpef per le seguenti finalità:
- sostegno degli ETS Enti del terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- finanziamento degli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento degli enti della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Come chiarito dal Decreto del 23 luglio 2020 all'art 1 la destinazione della quota di 5 per mille agli ETS ha validità a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS.
Fino a quel momento la quota del contributo continua a essere destinata al sostegno degli “enti del volontariato”, tra essi:
- le organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei registri regionali e provinciali;
- le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi dell’art.10, c.9 del dlgs 460/1997;
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus;
- le organizzazioni non governative (Ong) già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 ed iscritte all’Anagrafe unica delle Onlus su istanza delle stesse;
- le associazioni riconosciute e le fondazioni che operano nei settori di attività delle Onlus (elencati nel dlgs. 460/1997, all’art.10, c.1, lettera a);
- le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991;
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi e intese, Onlus parziali ai sensi dell’art.10, c.9 del dlgs 460/1997.
Resta inoltre possibile la destinazione del contributo per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, e per il sostegno agli enti gestori delle aree protette.
RUNTS: come accreditarsi al 5 per mille
Per essere accreditati al riparto del contributo del 5 per mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l’iscrizione quali:
- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per gli enti del Terzo settore (quando sarà operativo il RUNTS);
- Ministero dell’Università e della ricerca, per gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- Ministero della Salute, per gli enti della ricerca sanitaria;
- CONI per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd);
- Agenzia delle entrate, per gli “enti del volontariato”, destinatari del contributo fino all’operatività del RUNTS.
Entro il 10 aprile di ogni anno le amministrazioni competenti per ogni categoria ammessa al finanziamento redigono l’elenco degli enti iscritti che hanno fatto richiesta di accreditamento, elenco da pubblicare sul relativo sito web entro il successivo 20 aprile.
Fino al 30 aprile è possibile chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. L’elenco aggiornato è reso pubblico entro il 10 maggio successivo.
L’accreditamento regolarmente eseguito da parte degli enti ha carattere permanente.
La pubblicazione dell’elenco complessivo degli enti ammessi ed esclusi avviene sui siti delle amministrazioni competenti entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è poi trasmesso all’Agenzia delle entrate per il riparto.
Entro il settimo mese successivo alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, completo dei relativi importi.
RUNTS: obblighi dei beneficiari del 5 per mille
I beneficiari destinatari delle quote del 5 per mille redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:
- i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;
- l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;
- le spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;
- dettagliatamente gli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, con durata massima triennale, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.
I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.
A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa e potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.
I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine gli importi percepiti ed il rendiconto dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.