Con Risposta a interpello n 779 del 16 novembre le Entrate forniscono un chiarimento in merito a interventi di demolizione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso per la realizzazione di un locale accessorio non abitabile.
In particolare, il titolare di un immobile intende eseguire degli interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente per realizzare un lavatoio non abitabile da utilizzare come locale accessorio per la propria abitazione, e le Entrate chiariscono che ai fini del Superbonus egli non deve conteggiare la superficie del tetto, dal calcolo della superficie disperdente lorda che, in base alle disposizioni normative, deve essere maggiore del 25 per cento, se il sottotetto non è riscaldato.
Il computo andrà fatto sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio.
Le Entrate precisano che essendo l'intervento di coibentazione realizzato su un locale accessorio dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno, la verifica del predetto requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell'immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta deve essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare.
Con riferimento invece alle spese sostenute per la posa degli infissi, si specifica che ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi "trainati" rientrano anche quelli di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 eseguiti congiuntamente, tra l'altro, all'intervento di isolamento termico. Pertanto, tra gli interventi in questione rientra anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi.
Tuttavia, l'agevolazione, spetta solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione.
Le entrate concludono affermando che in assenza delle condizioni richieste ai fini dell'applicazione del Superbonus, gli interventi oggetto dell'istanza di interpello potrebbero, invece, rientrare tra quelli indicati nell'articolo 16-bis del TUIR, per i quali spetta la detrazione attualmente disciplinata dall'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, nel rispetto, tuttavia, dei requisiti e degli adempimenti a tal fine richiesti.