La norma che regola il regime di esenzione dall’IVA per le prestazioni didattiche, tra le quali rientrano i corsi di lingue, è l’articolo 10 comma 1 numero 20 del DPR 633/72, in base al quale sono esenti dall’imposta “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del terzo settore di natura non commerciale”.
La norma, come chiarito dalla Circolare 22/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate, in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 132 della Direttiva 112/CE/2006, prevede due requisiti - necessari - affinché un imprenditore possa usufruire dell’esenzione dall’imposta:
- un requisito oggettivo: la natura dei servizi proposti deve essere di tipo educativo;
- un requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da enti o scuole riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.
Che i corsi di lingua costituiscano attività formativa non c’è ragione per dubitarlo; ma per ottenere l’esenzione dall’IVA, le scuole e gli enti di formazione devono anche essere riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.
Per ottenere il riconoscimento da parte della Pubblica Amministrazione sono previste tre strade:
- essere riconosciuti direttamente dal MIUR;
- richiedere il riconoscimento pubblico a un diverso soggetto, competente per materia, quali le Direzioni Regionali delle Entrate, la Regione, o altro;
- ottenere il riconoscimento per atto concludente, possibile nel caso in cui la scuola o l’ente di formazione abbia ottenuto un finanziamento pubblico dalla Pubblica Amministrazione.
Bisogna però precisare che l’esenzione dell’IVA, per il caso del riconoscimento ottenuto per atto concludente, è limitato alle sole attività che hanno ottenuto il finanziamento, non potendo essere automaticamente esteso a tutte le prestazioni formative espletate.
Va inoltre precisato che, come chiarito dalla risposta a Interpello numero 85 dell’Agenzia delle Entrate, del 4 febbraio 2021, qualora il riconoscimento avvenga per il tramite di un soggetto competente per materia, quale ad esempio la Regione, l’esenzione dell’IVA è possibile per le attività didattiche espletate nell’ambito territoriale di competenza del soggetto che ha provveduto al riconoscimento, non potendosi configurare, in questa situazione, una esenzione automatica sull’intero territorio nazionale.
Con la consulenza giuridica numero 6 del 18 maggio 2021, sempre in relazione alle scuole e ai corsi di lingua, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato anche il caso dei servizi resi in Italia dagli enti certificatori con sede all’estero, fuori dall’Unione Europea, che, in base alla normativa IVA, si considerano espletate in Italia e quindi soggetti a imposta.
Questi enti offrono dei servizi (le certificazioni) agli enti di formazione italiani che assolvono il servizio formativo.
Anche in questo caso, secondo l’Agenzia, appaiono applicabili le medesime previsioni normative prima esposte; motivo per cui, dato che il soggetto erogatore ha sede all’estero, non potendo di conseguenza assolvere il requisito soggettivo del riconoscimento, i servizi da questi prestati non potranno godere dell’esenzione dall’IVA, ma seguiranno l’ordinario regime di imponibilità; e poiché il servizio è reso da un soggetto residente fuori dall’Unione Europea, la scuola o l’ente, per assolvere gli obblighi relativi all’IVA, dovrà applicare l’imposta con il sistema dell’auto-fatturazione, ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del DPR 633/72.