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L’ANNO ZERO DEL CROWDFUNDING: LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO UE 1503

L’anno zero del Crowdfunding: le novità del Regolamento UE 1503

Il punto della situazione sul crowdfunding a livello europeo con l'entrata in vigore del Regolamento UE 1503

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Lo scorso 10 novembre con l’entrata in vigore del Regolamento UE 1503 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding si registra una tappa storica.

Infatti, l’entrata in vigore del Regolamento, determina effetti di rilievo sulla diffusione di questo strumento di finanza alternativa ridisegnandone il mercato potenziale nonché l’appetibilità. 

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Come è noto Il Crowdfunding è uno strumento di finanza alternativa che consente a chiunque di amplificare le potenzialità di finanziamento di progetti personali ovvero imprenditoriali, facendo leva sulle presenza sui social e sulla propria rete di contatti con un effetto moltiplicativo ottenuto grazie al sapiente utilizzo di leve di social media marketing nonché il prezioso supporto di piattaforme specializzate. 

Lo strumento registra uno sviluppo esponenziale, infatti, dal luglio 2020 al 2021  ha consentito una raccolta di 503 milioni di euro  come rilevato dal Report  Annuale del Politecnico di Milano. 

L’attuale trend conferma il forte sviluppo degli anni precedenti.

La sempre maggiore diffusione ed il moltiplicarsi delle piattaforme ha reso imperativo un processo di armonizzazione della disciplina dello strumento a livello comunitario sia per tutelare coloro che decidono di investire che  per supportare le iniziative  ampliando il mercato di sbocco, attribuendone una vocazione europea e non limitata ai confini nazionali. 

La portata innovativa del regolamento riguarda le procedure di accreditamento delle piattaforme di Crowdfunding che seguiranno regole comuni ed uniformi, con l’effetto di tutelare maggiormente gli investitori e rendendo più semplice, nel contempo, per una piattaforma accreditata offrire i propri servizi in altri stati comunitari

 Infatti, una piattaforma di crowdfunding, una volta ottenuta l’autorizzazione in uno stato membro, potrà operare in altri stati dotandosi di  “passaporto Europeo”, rilasciato dalla propria Autorità di Vigilanza di riferimento.

Dal punto di vista pratico, quindi, candidare un’operazione di crowdfunding su una piattaforma accreditata ad operare in tutta Europa moltiplicherà sensibilmente le probabilità di successo in termini di fondi raccolti. 

D’altro canto, siffatta operatività costringerà diverse piattaforme ad operazioni di concentrazioni per raggiungere massa critica ed economie di scala. 

Si reputa tale effetto auspicabile. Infatti, Il contesto attuale si presenta molto frammentato e non sempre si offre un servizio all’altezza. Mancano in taluni casi i fondamentali servizi di tutoraggio e di accompagnamento del progetto, pertanto, ad esempio, un qualsiasi problema di carattere amministrativo o burocratico rischia di mandare a monte l’intera operazione.  

Nel regolamento viene prevista una tutela rafforzata per gli investitori non sofisticati tramite un giudizio di appropriatezza rafforzata, mentre è interessante anche la possibilità di emissione di Mini Bond  presso investitori retail. 

Desta qualche perplessità, invece, la mancata regolamentazione del peer to peer tra privati che resta escluso dall’applicazione della nuova normativa. 

Si deve rilevare che il vero anno zero sarà il 10 novembre 2022, infatti, il regolamento pur entrando in vigore prevede una disciplina transitoria fino a tale data, sicché le piattaforme già accreditate avranno un anno di tempo per adeguarsi alla nuova normativa

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Tag: PMI - START UP E CROWDFUNDING PMI - START UP E CROWDFUNDING

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